Tutte le sentenze

La presente sezione raccoglie alcune massime giurisprudenziali, in liti in cui è stato parte il nostro studio legale, considerate di particolare interesse. In ogni massima le parti virgolettate riguardano estratti di sentenza, mentre per la parte restante trattasi di commento redazionale.

Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 13891/09 - Pres Carbone - Est. La Terza

Art. 366 bis c.p.c. (Disciplina Previgente)

15/06/2009 L’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali proponeva ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d’appello di Ancona con la quale si confermava la sentenza Tribunale di Pesaro, con cui era stata accolta la domanda di annullamento dei provvedimenti di cancellazione della dott.ssa X dall’albo. La Cassazione a Sezioni Unite rigettava il ricorso ritenendolo inammissibile per inidoneità dei quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c. (norma ora abrogata). Questi i motivi salienti della decisione: “…Con il primo motivo si denunzia violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e difetto di motivazione. Con il quesito si chiede se (…) “…può ritenersi esauriente la motivazione addotta, sul punto, dal giudice d’appello di Ancona che si fondi esclusivamente su un filone giurisprudenziale, smentito, tra l’altro, dal diverso orientamento giurisprudenziale…” “…Con il secondo motivo si denunzia violazione delle...

Trib. Pesaro, Sez. Dist. Fano - Ord. 15/05/2009 - Est. Ercolini

Ricorso cautelare - mancata notifica - conseguenze

15/05/2009 Nel procedimento in corso di causa ex art. 696 c.p.c. promosso da soc. X contro soc. Y il giudice ha emesso la seguente ordinanza: “sciogliendo la riserva assunta in data 13.5.2009; ritenuto che, in caso di omessa notifica del ricorso cautelare entro il termine a ciò concesso dal giudice, non può essere disposta la proroga o la concessione di nuovo termine, in quanto l’eventuale proroga – ai sensi dell’art. 154 c.p.c. – va chiesta prima della scadenza del termine (per alcuni precedenti si leggano: Tribunale Belluno 22.10.2002; Tribunale Napoli 4.4.1994); rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente non ha notificato il ricorso, né ha ottenuto la proroga del termine prima della scadenza”…..; …. “va revocata l’ordinanza con cui, all’udienza del 20.4.2009, è stato concesso nuovo termine per la notifica e dichiarata la nullità del ricorso”………

TRIBUNALE DI PESARO - ORD. COLL. PRES. E REL. PERFETTI

SEQUESTRO LIBERATORIO

06/05/2009 La società X proponeva ricorso per sequestro liberatorio ex art. 689 c.p.c., su somme ingiunte da Y. Con ordinanza 16.3.2009 veniva dichiarato il ricorso inammissibile dal G. D. del Tribunale di Pesaro, sezione distaccata Fano. La Società X ha proposto reclamo al collegio avverso tale ordinanza condividendo il principio di diritto in essa contenuta ma contestandone l’applicabilità nel caso di specie, in quanto il proprio ricorso per sequestro era antecedente di un giorno rispetto al deposito e comunque all’emanazione dei decreti ingiuntivi, richiesti da Y e, in ogni caso, la provvisoria esecutività era stata nel frattempo sospesa dal giudice. Il Tribunale ha confermato la decisione precedente dichiarando l’inammissibilità del reclamo, precisando: “Anche non volendo considerare l’esistenza di un essenziale ostacolo alla concessione della cautela costituito dalla mancanza di qualsiasi offerta o messa a disposizione del denaro in favore dei creditori ad opera della società...

Trib. Pesaro -ordinanza- Est. Storti

Provvedimento ex art. 700 c.p.c. – presupposti

20/04/2009 “ritenuto che nella causa di merito l’attore chiede in sostanza l’emanazione di una sentenza costitutiva che trasferisca in capo a sé la proprietà dell’alloggio assegnatogli dalla cooperativa; ritenuto che nella presente azione cautelare promossa ex art. 700 c.p.c. l’attore chiede invece l’immissione nel possesso dell’alloggio assegnatogli, attualmente detenuto da terzi ritenuto che con l’azione cautelare l’attore chiede pertanto qualcosa di diverso e maggiore rispetto alla domanda di merito; ritenuto infatti che l’immissione nel possesso non rientra tra gli effetti immediati e diretti della futura sentenza di merito, che dovrà limitarsi ad accertare ed a disporre il trasferimento della proprietà, ma costituisce esclusivamente un effetto indiretto e mediato che conseguirà dalla decisione, essendo il conseguente ed ulteriore diritto/obbligo che deriverà rispettivamente in favore dell’attore ed in capo alla cooperativa in caso di accoglimento nel merito...

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V – SENTENZA N. 2143/09 – PRES. IANNOTTA – EST. POLI

APPALTI – COMMISSIONE COMPOSIZIONE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – RISARCIMENTO DEL DANNO – FATTISPECIE – ONERE PROBATORIO

06/04/2009 Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avanzato dalla Comunità Montana di X promosso per la riforma della sentenza TAR Marche 958/2007 che aveva accolto il ricorso presentato dalla Società Y, volto all’annullamento della gara indetta, ai sensi del D. Lgs. n. 358 del 1992, per l’affidamento mediante asta pubblica dell’appalto di fornitura di rete telematica, nonché la richiesta di risarcimento del danno oggetto di appello incidentale. Di seguito una sintesi della motivazione. …” L’onere dell’impresa di impugnare tempestivamente gli atti della procedura di evidenza pubblica (ad eccezione dell’esclusione dalla stessa e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara), sorge a seguito dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (cfr, ex plurimis e da ultimo Cons. St., sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331; ad plen., n. 1 del 2003). L’attualità della lesione della posizione soggettiva che impone la tempestiva reazione...

Trib. Pesaro – Sezione Lavoro – Sentenza 155 Est. Paganelli

Diritto alla rivalutazione monetaria indennità integrativa speciale ex L.210/92 - Sussistenza

31/03/2009 I ricorrenti deducevano di aver ottenuto (direttamente ovvero a seguito di sentenza), il riconoscimento del diritto all’indennizzo di cui alla l. 210/1992, per aver contratto HCV postrasfusionale. Tale indennizzo era integrato da una somma corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/1959. Le amministrazioni erogatrici ritenevano di dover rivalutare annualmente solo l’importo dell’indennità ordinaria e non anche l’indennità integrativa speciale” ”La Regione deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva ex d.lgs 112/1998. Poiché il passaggio delle funzioni alle Regioni era divenuto operativo solo dal 1.1.2001, i ricorrenti che avevano introdotto il ricorso amministrativo in data anteriore, non avevano azione nei confronti della Regine”. Eccepiva la prescrizione del diritto alla rivalutazione ed agli interessi per il periodo anteriore al quinquennio dalla proposizione della domanda. In via subordinata chiedeva la condanna...

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