T.A.R. MARCHE Ordinanza Cautelare 18/12/2009 - Pres. Passanisi - Est. Capitanio

18/12/2009

18.12.2009 La sig.ra X titolare di un’azienda agricola e pensionata assumendo di trarre i mezzi di sussistenza direttamente dall’autoconsumo dei prodotti agricoli coltivati nel fondo di sua proprietà proponeva ricorso avanti al TAR Marche avverso la delibera di approvazione del PRG comunale, contestando la nuova destinazione tecnico-distributiva di espansione, assoggettata a piano attuativo di iniziativa privata, imposta al proprio terreno, prima classificato quale Zona Agricola. Una prima istanza cautelare veniva rigettata sulla scorta dell’assenza dei presupposti di cui all’art. 21 L. 1034/1971. Con atto notificato il 2.12.2009, la ricorrente riproponeva ulteriore istanza di sospensione cautelare sulla circostanza che la stessa, non era in grado di versare all’amministrazione comunale la somma dovuta per l’I.C.I., ricalcolata in base alla nuova destinazione urbanistica. Si costituiva il Comune eccependo la inammissibilità e infondatezza della tesi. Il Collegio ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “Considerato che: - l’istanza cautelare depositata in data 4/12/2009 merita accoglimento, sussistendo il periculum in mora (ferma restando la competenza del Giudice tributario sulla controversia relativa alla misura dell’ICI gravante sui lotti di cui la ricorrente è usufruttuaria)”.

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