Trib. Urbino Ordinanza 16/12/2009 - Pres. Est. Pascolini

appalto di opere pubbliche e atp

16/12/2009

Il Comune di x appalta alla soc. y l’esecuzione di opere edili. Successivamente il Comune si avvale della facoltà di rescindere il contratto e richiede la restituzione del cantiere. La soc. y rifiuta la restituzione e promuove accertamento tecnico preventivo cui resiste il Comune di x. Il Giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso. Questa la motivazione: “Ritenuto che le quantità e l’importo dei lavori eseguiti possono essere determinati, nel contraddittorio delle parti, in sede di riconsegna dei lavori; rilevato altresì che le riserve dell’impresa concernono sostanzialmente questioni giuridiche (imputabilità o meno al comune appaltante delle sospensioni nei lavori); ritenuto pertanto che il richiesto ATP da un alto si sovrapporrebbe al procedimento previsto dalla legge e dall’altro risulterebbe sostanzialmente inutile. P.Q.M. Dichiara inammissibile l’ATP “.

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