Tar Marche Sent. n. 930/09 Pres. Passanisi - Est. Capitanio

Piano classificazione acustica; variante urbanistica ex. D.P. R. 447/1998

30/09/2009

I ricorrenti costituiti in comitato di residenti nell’area, agivano per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di x recante approvazione del Piano di classificazione acustica, ai sensi della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 28/2001, nonché della deliberazione recante approvazione della variante urbanistica al vigente programma di fabbricazione ex DPR n. 447/1998, relativamente all’intervento richiesto dalla ditta controinteressata Y. Veniva lamentato, che il Comune approvava contestualmente i citati provvedimenti al solo fine di consentire l’insediamento produttivo alla ditta Y, altrimenti precluso dalle disposizioni in materia di classificazione acustica del territorio comunale (sviamento di potere), visto che la località in questione è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 31/7/1985 e che la stessa ricade nell’ambito di una Z.P.S., al cui interno è altresì stato individuata S.I.C. (presenza di un habitat naturale prioritario, del quale è imposta la conservazione e la tutela in ambito comunitario). Il Comune si costituiva resistendo al ricorso. La società controinteressata, oltre a resistere al ricorso, proponeva domanda di condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni per lite temeraria (art. 96 c.p.c.). Il ricorso principale e la domanda risarcitoria proposta da Y venivano respinte. Statuiva il collegio che “per l’accoglimento della domanda risarcitoria deve si ravvisare nel contegno processuale dei ricorrenti malafede e/o colpa grave, ossia i presupposti indefettibili ex art. 96 c.p.c. assenti nel caso di specie, anche perché la materia è di notevole complessità, né di piana interpretazione l’art. 6 della Direttiva n. 92/43/CEE (e quindi l’art. 5 del DPR n. 357/1997)”…. Relativamente al ricorso principale il collegio osservava: Premesso che le linee guida adottate a suo tempo in materia di classificazione acustica dei territori comunale ex art. 4. comma 1 , lett. a), della L. n. 447/1995 e 2 della L.R. Marche n. 28/2001. “Prevedono che la classificazione acustica deve essere attuata “…. Tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio …”, e quindi sia degli usi insediati che di quelli previsti, conseguentemente la classificazione acustica ha lo scopo principale di mostrare quali sono le ricadute in termini di inquinamento sonoro delle scelte urbanistiche, senza però che la legge nazionale prendesse posizione sul “come” debba avvenire questo raccordo, lasciando la relativa incombenza alle Regioni. ……. “La L.R. Marche n. 28/2001, ribadisce in sostanza le disposizioni nazionali, prevedendo in generale un raccordo tra pianificazione urbanistica e classificazione acustica e ponendo quale unica regola tassativa quella secondo cui nella redazione di nuovi strumenti urbanistici o nell’adozione di varianti le destinazioni d’uso debbono, a pena di nullità, essere stabilite in modo da prevenire o contenere i disturbi alla popolazione residente ….”. ….. “Disposizione letta ed interpretata alla luce delle altre contenute nella L.R. n. 28/2001, in primis quella dell’art. 2, comma 1, che stabilisce appunto che nella classificazione acustica del territorio si tiene conto delle preesistenti destinazioni d’uso”…… ……. “Le maggiori difficoltà si vengono ad avere nei casi in cui le zone agricole siano adiacenti a zone industriali e/o destinate ad insediamenti produttivi in genere, visto che sia le attività agricole che quelle lato sensu produttive necessitano il più delle volte di ampie superfici – pianeggianti, di solito situate al di fuori dei centri abitati. Va poi rilevato che in sede di adozione del Piano di classificazione acustica non si deve tenere conto del singolo insediamento, ma della destinazione della zona, altrimenti si rischia di confondere due ambiti distinti (che pure debbono in qualche modo trovare un punti di contatto), ossia quello urbanistico – edilizio e quello inerente la classifica acustica. Sotto altro profilo, il Piano acustico non deve essere soggetto a valutazione di incidenza in quanto esso non rientra nella tipologia di piani per cui è richiesto tale adempimento, attesa l’insussistenza di un nesso preciso e diretto tra i contenuti dell’atto e i probabili significativi effetti sui siti Natura 2000. “La direttiva n. 92/43/CEE e le precisazioni della Commissione, alle pagine 30 e seguenti del documentato ex AP.AT. (in particolare al punto 4.3.2.) affermano che anche i Piani settoriali sono soggetti alla valutazione di incidenza, ma, nel richiamare alcune tipologie di piani settoriali, menziona quelli relativi alle reti dei trasporti, quelli inerenti la gestione dei rifiuti o quelli relativi alla gestione dell’acqua, ossia tutti piani che, pur non essendo direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di importanza comunitaria, hanno comunque un’incidenza significativa sugli habitat ricompresi nell’ambito di applicazione dei piani stessi(si pensi ad esempio al piano di gestione dei rifiuti, il quale prevede, fra le altre cose, la localizzazione di discariche e di altri impianti di trattamento oppure al piano di gestione delle reti dei trasporti, il quale può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie, etc. o un loro utilizzo più intenso da parte dei vettori commerciali o civili). A parte la valenza non precettiva del citato documento, ciò che rileva è il fatto che non ogni piano o progetto teoricamente interferente con il bene ambiente è soggetto a valutazione di incidenza, altrimenti non ci sarebbe stato alcun bisogno di un’interpretazione autentica da parte delle Istituzioni comunitarie, dovendo essere sottoposto a valutazione di incidenza qualsiasi piano. Nel caso di specie, viene in evidenza un Piano, non avente natura urbanistica e non implicante di per sé conseguenze sull’ambiente, attesa la funzione di “fotografie” il territorio comunale dal punto di vista acustico, nel mentre gli atti di pianificazione (generale o esecutiva) capaci di incidere direttamente sull’habitat sono quelli urbanistici e quelli relativi alla realizzazione di opere pubbliche o private che presentano un certo impatto ambientale. Il collegio ha poi affermato che: - dal punto di vista del metodo, la predisposizione del Piano acustico non deve essere preceduta da misurazioni effettuate sul campo (le quali, invece, sono indispensabili per verificare, in qualsiasi momento, se sono superati i limiti previsti per ciascuna zona) ed inoltre, per i Comuni di più ridotte dimensioni è del tutto legittimo l’utilizzo del metodo c.d. qualitativo (vedasi il citato studio dell’A.P.A.T. – pagine 17 e 22-23), il quale presuppone un esame delle destinazioni d’uso del territorio previste dal P.R.G., della situazione topografica e un’analisi dell’uso del territorio non basata direttamente su dati quantitativi, la normativa di riferimento non impone che tutte le aree ricadenti all’interno delle Z.P.S. siano classificate in classe I o, meglio, tale prescrizione va applicata tenendo conto delle preesistenti destinazioni urbanistiche. Come si è già detto in precedenza a proposito del rapporto tra pianificazione urbanistica e classificazione acustica, se il vigente P.R.G. attribuisce una determinata destinazione urbanistica ad una certa area, il Piano di classificazione acustica non può attribuire all’area stessa una classe acustica difforme. Né può sostenersi che il Piano di classificazione approvato dal Comune abbia ridotto la Z.P.S. (il S.I.C., infatti, non viene intaccato dal provvedimento impugnato), visto che essa non è oggetto del Piano. In realtà, la delimitazione delle Z.P.S. non sempre è tale da consentire di poter scindere in maniera netta le zone ancora “incontaminate” e quelle già antropizzate, per cui è del tutto possibile che una .P.S. inglobi al suo interno aree che, in base ai vigenti strumenti urbanistici, ospitano attività umane teoricamente incompatibili con le esigenze di tutela ambientale. Peraltro, la normativa comunitaria non vieta le attività umane all’interno dei siti compresi nella rete Natura 2000, ma le condiziona alla positiva valutazione di incidenza, la quale, a sua volta, è subordinata alla verifica della non compromissione di habitat naturali; - il divieto di accostamento di zone che differiscano fra loro per più di 5 dBa non opera (vedasi deliberazione di G.R. n. 896/20039 quando, in presenza di destinazioni urbanistiche consolidate, sia possibile prevedere fasce di transizione (c.d. zone cuscinetto) oppure quando esistano ostacoli naturali (definite più propriamente “discontinuità”) che attenuino il livello di immissioni. Per quanto concerne la variante urbanistica. Il funzionario comunale che prende parte alla Conferenza di Servizi (su delega del dirigente del Settore) non può considerarsi sprovvisto di potere rappresentativo, in quanto, nella specie, la Conferenza doveva esaminare solo gli aspetti tecnici del progetto e comunque gli esiti della stessa non esauriscono il procedimento, visto che la parola definitiva spetta in ogni caso al Consiglio Comunale. I presupposti per l’attivazione del procedimento di cui al DPR n. 447/1998, laddove si parla di insufficienza delle aree “…in relazione al progetto presentato ….” Confermano che il Consiglio Comunale, come anche in sede di pianificazione urbanistica ordinaria, gode della massima discrezionalità, dovendo valutare interessi contrapposti e multiformi (diritto di iniziativa economica e ricadute occupazionali, razionale assetto del territorio, tutela ambientale, etc.) prima di approvare la variante urbanistica. Tanto più che, nel rispetto di norme e prescrizioni e dei principi di ragionevolezza e razionalità dell’azione amministrativa, la scelta del Comune di approvare la variante urbanistica non è sindacabile nel merito dal giudice. Inoltre, valido ed efficace il parere della Regione intervenuto dopo la conclusione della Conferenza, visto che questa è un’ipotesi del tutto compatibile con la disciplina normativa della Conferenza di Servizi dettata dalla L. n. 241/1990 (ispirata, dopo le ultime novelle, al principio, espresso dall’art. 14-quater, comma 1, e dall’art. 14 –ter, comma 6-bis, come modificati dalla L. n. 15/2005, secondo cui le autorità convocate debbono esprimersi in seno all’organo, dovendosi considerare affetti da nullità i pareri contrari resi dopo la conclusione del procedimento (in termini, TAR Lecce, III, n. 1371/2008)”…..

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