Tribunale di Urbino - Ordinanza 13/12/2009 – EST. DE LEONE

Integrazione del contradittorio - termine per comparire

13/12/2009

Il Giudice sull’eccezione di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contradditorio nel termine perentorio concesso ha rilevato che: “ - sul punto la Giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I, 20/02/2002 n. 2431, Cass. Civ. Sez. 2, 13/02/1999 n. 1206) ha stabilito il principio secondo il quale la parte, che, in ottemperanza all’ordine del giudice di integrare il contradditorio con il litisconsorte necessario, cita il terzo, deve, a pena di estinzione del giudizio, rispettare il termine previsto dall’art. 163 bis c.p.c., senza che rilevino, in senso impeditivo della sussistenza di quest’onere, né la mancata indicazione nell’ordinanza del termine per la notificazione, né la circostanza che la data dell’udienza di comparizione sia fissata a data più breve del termine dilatorio per comparire, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione giusta il disposto dell’art. 307 comma terzo, ultimo inciso del codice di rito; - I termini a comparire sono liberi e, dunque, non si calcolano nel computo del termine né il dies a quo né il dies a quem e la sospensione feriale comporta uno slittamento del termine di 46 giorni;…” …”– nel caso in cui il giudice abbia implicitamente assegnato un termine perentorio per l’integrazione del contradditorio inferiore al mese previsto dall’art. 307 III comma c.p.c., l’eventuale mancato rispetto del termine non può determinare l’estinzione del giudizio, tenendo conto altresì dell’art. 149 III c.p.c. e della giurisprudenza sul punto (vedi Cass. SS.UU. 20/.06/2007 n. 14294)”.

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