Trib. Pesaro -- Sent. n. 683 -- Pres. Perfetti Est. Nitri

Responsabilità Civile -- Maestro di Tennis

21/10/2009

“Con atto di citazione F e L quali genitori esercenti la potestà parentale sul figlio minore N convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale B, quale legale rappresentante pro-tempore del Circolo, nonché M e M, quali genitori esercenti la potestà parentale sul figlio minore V, per sentirli condannare in via solidale e/o alternativa tra loro, al risarcimento di tutti i danni riportati dal minore N in conseguenza del colpo di racchetta dal medesimo ricevuto sulla bocca ad opera del minore V, durante una lezione di tennis presso i locali del suddetto Circolo convenuto. Quest’ultimo e B costituitisi in giudizio, contestavano la domanda attrice di cui domandavano il rigetto siccome infondata. Si costituivano in giudizio anche i convenuti M e M instando per il rigetto delle domande formulate nei loro confronti, eccependo l’esclusiva responsabilità dell’istruttore e del Circolo, da cui, in caso di condanna, chiedevano di essere manlevati”…. Il Tribunale ha ritenuto i convenuti M e M estranei alla lite e per il resto ha così deciso : ..….“In diritto va affermata la responsabilità del convenuto B, ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., quale maestro di tennis, per il fatto materialmente commesso dal minore V in danno dell’altro minore; il titolo di responsabilità è di colpa in vigilando, in quanto, dal momento dell’affidamento a lui dei predetti allievi, egli era tenuto ad esercitare adeguata vigilanza e controllo e ad adottare tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare che quell’evento, del tutto prevedibile, si realizzasse; più in concreto si intende affermare che era onere del predetto istruttore disciplinare gli allievi in modo che la lezione si svolgesse con modalità non pericolose ( legg. Per tutte Cass. Sent. n. 12501 del 21.9.2000 e n. 2486 del 6.3.19989. In tale contesto la negligenza di B ha assorbito la totalità delle condizioni causative del danno, sicchè nulla può essere addebitato al minore V incolpevole autore materiale dell’evento, di cui, pertanto, va esclusa ogni responsabilità. La suddetta responsabilità va estesa, anche, al Circolo sportivo, nel quale e per il quale il B operava quale istruttore di tennis. Pertanto, i predetti vanno condannati in solido al risarcimento del danno agli attori…..” …… “ In ordine alla quantificazione del danno biologico va fatto riferimento alla relazione del consulente d’ufficio”…. …. “In ordine alla liquidazione del danno biologico da tempo questo Tribunale ha adottato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (aggiornate al 1 gennaio 2009), in quanto la previsione di coefficienti demoltiplicatori consente di adeguare il risarcimento del danno al grado di invalidità ed all’età del soggetto ….” ……”Agli attori compete, poi, il danno morale, che in relazione alla durata complessiva della malattia ed all’entità dei reliquati, appare equo determinare nella misura di ¼ del danno biologico”…. La somma liquidata “…..va devalutata alla data del fatto e quindi, rivalutata ad oggi in base agli indici Istat … ed incrementata degli interessi moratori con la precisazione che gli interessi e la rivalutazione vanno calcolati secondo il dettato impartito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota pronuncia 17.2.1995 n. 1712”……

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