Tutte le sentenze

La presente sezione raccoglie alcune massime giurisprudenziali, in liti in cui è stato parte il nostro studio legale, considerate di particolare interesse. In ogni massima le parti virgolettate riguardano estratti di sentenza, mentre per la parte restante trattasi di commento redazionale.

TAR MARCHE Sent. nr. 3318/2010 Pres. Passanisi, Est. Daniele

OPERE ABUSIVE – VINCOLO STORICO, aldovO E AMBIENTALE- ORDINANZA DEMOLIZIONE – LEGGE 28.2.1985 N.47 –PAGAMENTO SANZIONE

27/09/2010 Veniva impugnato il provvedimento del Sindaco di X che confermava una precedente sanzione irrogata con ordinanza sindacale, in applicazione dell’art. 10, comma 1, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, ingiungendo il pagamento della somma, pari al doppio dell’aumento del valore venale, conseguente alla realizzazione di opere ritenute abusive, determinato dall’U.T.E.. I ricorrenti confinanti dei sanzionati, eccepivano che nella specie dovesse essere irrogata la sanzione reale, ordinandosi la demolizione delle opere abusive, in luogo della sanzione pecuniaria disposta, ed impugnavano le ridette determinazioni della P:A.. La misura sanzionatoria pecuniaria applicata dal Comune derivava dall’accertamento di alcune difformità, consistenti nell’innalzamento della quota di imposta della copertura di un immobile rispetto all’esistente, in contrasto con le concesse autorizzazioni e con il piano particolareggiato del centro storico del Comune. Il Giudice ha ritenuto che le opere abusive...

Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ordinanza nr. 469/2010 - PASSANISI, Presidente – DANIELE, Estensore

COSTITUZIONE - D.LGS. 20 MARZO 2010, N. 53 - TERMINI

22/07/2010 A seguito di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, della fornitura ed installazione di pareti interne e mobili, A. S.p.a. alla ditta L. S.r.l. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, la ricorrente N. S.r.l. ha eccepito, tra l’altro, la tardività della costituzione della resistente stazione appaltante nonché della controinteressata L. S.r.l.. Il Collegio sia pure in sede cautelare sul punto ha ritenuto che “….. la costituzione delle parti resistenti non può essere ritenuta inammissibile, ancorché effettuata successivamente alla scadenza del termine di cinque giorni di cui all’art. 8, lettera c), comma 2-duodecies, primo periodo, del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53…..”, considerando così non perentori i termini previsti dalla novella legislativa.

Tribunale di Pesaro– Sezione Lavoro Sentenza 240/2010 EST. PAGANELLI

LICENZIAMENTI COLLETTIVI – PROCEDIMENTO

29/06/2010 Il sig. X ha impugnato il licenziamento intimato all’esito di procedimento di licenziamento collettivo. … “deduce la violazione dell’art. 4, c 9 della L. 223/1991, nella parte in cui prescrive che, contestualmente al recesso, il datore di lavoro deve inviare alle associazioni di categoria ed alla commissione regionale per l’impiego, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità. Nella fattispecie “…”. … “Vi è dunque un ritardo di 8 giorni nella comunicazione dell’elenco”… …” Il profilo in oggetto è stato esaminato, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, che ha interpretato l’inciso “contestualmente” in modo assai rigoroso per il datore di lavoro. L’ultima pronuncia edita è la Cass. n. 7407 del 26.03.2001. La Suprema Corte, in un caso in cui la comunicazione era stata inviata dopo 35 giorni dalla comunicazione dei licenziamenti afferma in primo luogo che la violazione della disposizione ridonda in inefficacia del licenziamento...

Tribunale di Urbino - Sezione lavoro est. Marrone

Sanzione disciplinare e revoca di incarico - ricorso ex art. 700 c.p.c. - rigetto

17/06/2010 X ha chiesto emettersi provvedimento ex art. 700 c.p.c. di sospensione della sanzione disciplinare irrogata dal Comune di Y di cui è dipendente e delle delibere di Giunta ed atti del Sindaco con cui si è provveduto a ridisegnare il servizio, a revocare l’incarico di funzione apicale al ricorrente e ad affidarlo ad altro soggetto. Il Comune di Y si è costituito nella presente fase cautelare, invocando il rigetto della domanda formulata in via d’urgenza. Il Giudice adito ha respinto il ricorso. …”rilevato che la ricorrente, oltre alla formulazione delle già indicate domande cautelari, ha altresì chiarito che nel giudizio di merito provvederà a chiedere l’accertamento della nullità del procedimento disciplinare ed in subordine l’annullamento dei provvedimenti indicati, con ordine di reintegra nelle funzioni dapprima svolte, oltre alla condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati con la illegittima procedura” . … …” Il richiesto provvedimento di urgenza...

TAR Marche, sentenza nr. 1651/2010. Pres. Passanisi Est. Ruiu.

Giudizio elettorale – rinuncia – spese di lite

10/06/2010 Tizio ha proposto ricorso avverso le operazioni elettorali svolte nel Comune X. Si costituivano il candidato della lista vincente sia come sindaco p.t. che in proprio e i consiglieri eletti. Il TAR, verificati gli atti, disponeva la verificazione da svolgersi da parte della competente Prefettura. Effettuata la verificazione, Tizio, visti gli esiti della stessa ha depositato un’istanza di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparti, chiedendo altresì che venisse disposta la compensazione delle spese. Le controparti non hanno aderito alla richiesta di compensazione. Ciò detto, il Collegio ha in via preliminare affermato la ritualità della rinuncia in quanto non condizionata alla disposizione della compensazione delle spese, da prevedersi in sentenza, né all’adesione delle parti alla richiesta (Tar Lazio Roma, 23.11.2007 n. 11641). La rinuncia è stata considerata rituale ai sensi dell' art. 46 del Regio Decreto 17.8.1907, n. 642”. Inoltre, il TAR Ha disposto...

TAR MARCHE, sentenza n. 1213/2010. Pres. Passanisi Est. Capitanio

P.R.G. – privati presentatori di osservazioni – controinteressati – omessa notifica – inammissibilità

07/06/2010 Tizio ha proposto ricorso ad una norma di P.R.G., relativa al posizionamento di una strada di lottizzazione sul suo terreno. La sentenza merita menzione avendo ritenuto la necessità di notifica ai controinteressati del ricorso avverso norme del P.R.G. dichiarando il ricorso inammissibile, allorquando la giurisprudenza prevalente non riconosce in ipotesi la sussistenza di controinteressati. Il Collegio ha ritenuto che “…….nella vicenda all’esame del Tribunale esistono dei controinteressati formali e sostanziali allo stesso tempo, dovendosi qualificare in tal modo i soggetti privati che hanno presentato le osservazioni che sono state poi recepite nel P.R.G. ……..” “….. I soggetti privati autori delle osservazioni recepite dal P.R.G., menzionati nominativamente nelle deliberazioni comunali dedicate all’esame delle osservazioni – “…sono controinteressati in senso formale dato che - hanno ricavato un indubbio e specifico vantaggio dai provvedimenti impugnati, avendo...

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