Tar. Marche Sent. 1474/2009 - Pres. FF. Estensore Daniele

Atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione-notifica-necessità

28/12/2009

L’art. 31, comma 4, dell’art. 31 del D.P.R. 6 giungo 2001, n. 380 dispone che “l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’ammissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”. Eccepiva il ricorrente che alla eseguita notifica della sola ordinanza di demolizione, non era eseguita notifica del successivo verbale di sopralluogo con il quale è stata accertata l’inottemperanza alla predetta ordinanza non permettendo così al ricorrente di verificare la legittimità dell’azione amministrativa. Il collegio ha ritenuto che “la mancata notifica dell’atto di accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione, pur non determinando l’illegittimità di tale atto, produce l’impossibilità di adottare la successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, e l’impossibilità di disporre tale acquisizione prima che sia decorso il detto termine; quindi, in relazione alla mancata notifica al ricorrente dell’atto di accertamento delle inottemperanza deve ritenersi illegittimo il provvedimento di acquisizione delle opere abusive e dell’area di sedime (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 25 settembre 2006, n. 1947; TAR Campania, Napoli Sez. IV, 28 aprile 2003 n. 4175)”.

© Artistiko Web Agency