Tar Marche Sent. n. 1453/2009 - Pres. FF. Daniele Est. Morri

pagamento integrativo oneri concessione edilizia

22/12/2009

La Società x impugna l’atto di accertamento con il quale la Società Z, in qualità di concessionaria del Comune di A, chiede il pagamento integrativo dei contributi di cui all’art. 3 della legge n. 10/1977 relativi alla concessione edilizia n. __________ rilasciata il ____________ per la realizzazione di un fabbricato per attività terziarie. Il pagamento integrativo riguarda: - un maggiore costo di costruzione accertato per € ____________. - Maggiori oneri di urbanizzazione secondaria, accertati e dovuti al rilascio della concessione edilizia per € ______________. - Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 16 del DPR n. 380/2001, dell’art. 28 della legge n. 1150/1942, degli artt. 3 e 5 della Legge n. 10/1977, dell’art. 11 dei regolamenti regionali n. 6/1977, e 9/1979, della convenzione tra le parti sottoscritta in data 20.6.2006 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare la ricorrente osserva che la rideterminazione del contributo, relativamente agli oneri di urbanizzazione, si pone in contrasto con quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta in data 20.6.2000 tra l’Amministrazione comunale e gli originari lottizzanti nella quale si determinava l’importo delle opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti, l’importo del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione nonché le modalità dello scomputo, il tutto mediante clausole oggi violate dalla Concessionaria Z. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 16 del DPR n. 380/2001, dell’art. 28 della legge n. 1150/1942, degli artt. 3 e 5 della legge n. 10/1977, dell’art. 3 della legge n. 241/90 . In particolare la ricorrente osserva che, in applicazione delle clausole convenzionali, i lottizzanti hanno realizzato opere di urbanizzazione per un valore complessivo superiore all’ammontare del contributo dovuto (calcolando anche la somma oggi richiesta ad integrazione), per cui deve trovare applicazione il principio secondo cui lo scomputo deve avvenire senza distinguere tra categorie di opere di urbanizzazione (primaria e secondaria). Si è costituito in giudizio il Comune di A e la concessionaria Z per contestate, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto. Il TAR ha accolto il ricorso. Queste le motivazioni. “Le censure di cui al primo e alla restante parte del terzo motivo di ricorso sono condivisibili nei limiti che seguono. A giudizio del Collegio la pretesa del pagamento di un contributo integrativo deve considerarsi infondata nella parte in cui si pone in contrasto con quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta in data 20.6.2000 tra l’Amministrazione comunale e i lottizzanti …..” “La predetta convenzione contiene un’articolata e complessa disciplina riguardante le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate direttamente dai privati, la determinazione dei corrispondenti contributi dovuti (e relative modalità di calcolo) nonché la determinazione dei relativi criteri di scomputo”….. … Il Collegio condivide l’orientamento, già espresso dalla giurisprudenza amministrativa (compresa quella di questo Tribunale), secondo cui il rilievo attribuito alla convenzione edilizia dagli artt. 28 della legge n. 1150/1942 nonché 7 e 11 della legge n. 10/1977 comporta l’inderogabilità delle pattuizioni per le parti (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 27.3.2002 n. 748 che richiama Cons. giust. amm., 1.1.2001 n. 20; Cons. Stato, Sez. V, 15.4.1996, n. 426; Sez. V, 4.1.1993 n. 14 e Tar Marche 6.11.1992 n. 641). Ciò determina il venir meno della potestà comunale di rivedere unilateralmente i contenuti delle convenzioni di cui è parte contrattuale”….. …. “Riguardo ai contenuti della convenzione, la Concessionaria Z deduce, attraverso memoria difensiva depositata che dette pattuizioni sarebbero nulle per violazione di norme imperative, da cui consegue, ai sensi dell’art. 1339 c.c., la nullità parziale della convenzione e l’integrazione del contratto con le disposizioni del Regolamento regionale n. 6/77. Al riguardo il Collegio osserva che, trattandosi di azione processuale volta a far dichiarare la parziale nullità di un contratto, la stesa non può essere esercitata attraverso una semplice deduzione difensiva contenuta nella memoria conclusionale (tra l’altro di un soggetto estraneo al rapporto), ma deve, per lo meno, essere introdotta nel giudizio attraverso una formale domanda riconvenzionale. Detta domanda, astrattamente ammissibile nel processo amministrativo nell’ambito della giurisdizione esclusiva, deve essere ritualmente notificata alla controparte a pena di inammissibilità, non costituendo una mera eccezione, bensì azione modificativa della materia del contendere in senso ampliativo (cfr. Tar Marche, 14.11.2003 n. 1330, Tar Lombardia Milano, Sez. III, 30.3.2001 n. 2930; Tar Toscana, Sez. II, 22.11.2000 n. 23629. …”Sotto il profilo del merito va comunque osservato che, secondo un orientamento espresso dalla giustizia civile, l’inserzione automatica di norme imperative in sostituzione di una clausola contrattuale affetta da nullità può dirsi legittima, a norma dell’art. 1419, comma 2, cod. civ., soltanto se la sostituzione stessa debba avvenire “di diritto”, in forza, cioè, di un’espressa disposizione di legge la quale, oltre a comminare la nullità di una determinata clausola, ne imponga anche la sostituzione con una normativa legale, mentre la predetta inserzione non è attuabile qualora il legislatore, nello stabilire la nullità di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma imperativa (cfr. Cass. Civile, Sez. II, 28.6.2000 n. 8794).”… …”Deve quindi essere dichiarata illegittima, nei limiti sopra indicati, la pretesa di un pagamento integrativo degli oneri di urbanizzazione in contrasto con le pattuizioni contenute nella convenzione in data 20.6.2000”….

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