Tutte le sentenze

La presente sezione raccoglie alcune massime giurisprudenziali, in liti in cui è stato parte il nostro studio legale, considerate di particolare interesse. In ogni massima le parti virgolettate riguardano estratti di sentenza, mentre per la parte restante trattasi di commento redazionale.

Tribunale di Pesaro– Sezione Lavoro Sentenza 240/2010 EST. PAGANELLI

LICENZIAMENTI COLLETTIVI – PROCEDIMENTO

29/06/2010 Il sig. X ha impugnato il licenziamento intimato all’esito di procedimento di licenziamento collettivo. … “deduce la violazione dell’art. 4, c 9 della L. 223/1991, nella parte in cui prescrive che, contestualmente al recesso, il datore di lavoro deve inviare alle associazioni di categoria ed alla commissione regionale per l’impiego, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità. Nella fattispecie “…”. … “Vi è dunque un ritardo di 8 giorni nella comunicazione dell’elenco”… …” Il profilo in oggetto è stato esaminato, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, che ha interpretato l’inciso “contestualmente” in modo assai rigoroso per il datore di lavoro. L’ultima pronuncia edita è la Cass. n. 7407 del 26.03.2001. La Suprema Corte, in un caso in cui la comunicazione era stata inviata dopo 35 giorni dalla comunicazione dei licenziamenti afferma in primo luogo che la violazione della disposizione ridonda in inefficacia del licenziamento...

Tribunale di Urbino - Sezione lavoro est. Marrone

Sanzione disciplinare e revoca di incarico - ricorso ex art. 700 c.p.c. - rigetto

17/06/2010 X ha chiesto emettersi provvedimento ex art. 700 c.p.c. di sospensione della sanzione disciplinare irrogata dal Comune di Y di cui è dipendente e delle delibere di Giunta ed atti del Sindaco con cui si è provveduto a ridisegnare il servizio, a revocare l’incarico di funzione apicale al ricorrente e ad affidarlo ad altro soggetto. Il Comune di Y si è costituito nella presente fase cautelare, invocando il rigetto della domanda formulata in via d’urgenza. Il Giudice adito ha respinto il ricorso. …”rilevato che la ricorrente, oltre alla formulazione delle già indicate domande cautelari, ha altresì chiarito che nel giudizio di merito provvederà a chiedere l’accertamento della nullità del procedimento disciplinare ed in subordine l’annullamento dei provvedimenti indicati, con ordine di reintegra nelle funzioni dapprima svolte, oltre alla condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati con la illegittima procedura” . … …” Il richiesto provvedimento di urgenza...

TAR Marche, sentenza nr. 1651/2010. Pres. Passanisi Est. Ruiu.

Giudizio elettorale – rinuncia – spese di lite

10/06/2010 Tizio ha proposto ricorso avverso le operazioni elettorali svolte nel Comune X. Si costituivano il candidato della lista vincente sia come sindaco p.t. che in proprio e i consiglieri eletti. Il TAR, verificati gli atti, disponeva la verificazione da svolgersi da parte della competente Prefettura. Effettuata la verificazione, Tizio, visti gli esiti della stessa ha depositato un’istanza di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparti, chiedendo altresì che venisse disposta la compensazione delle spese. Le controparti non hanno aderito alla richiesta di compensazione. Ciò detto, il Collegio ha in via preliminare affermato la ritualità della rinuncia in quanto non condizionata alla disposizione della compensazione delle spese, da prevedersi in sentenza, né all’adesione delle parti alla richiesta (Tar Lazio Roma, 23.11.2007 n. 11641). La rinuncia è stata considerata rituale ai sensi dell' art. 46 del Regio Decreto 17.8.1907, n. 642”. Inoltre, il TAR Ha disposto...

TAR MARCHE, sentenza n. 1213/2010. Pres. Passanisi Est. Capitanio

P.R.G. – privati presentatori di osservazioni – controinteressati – omessa notifica – inammissibilità

07/06/2010 Tizio ha proposto ricorso ad una norma di P.R.G., relativa al posizionamento di una strada di lottizzazione sul suo terreno. La sentenza merita menzione avendo ritenuto la necessità di notifica ai controinteressati del ricorso avverso norme del P.R.G. dichiarando il ricorso inammissibile, allorquando la giurisprudenza prevalente non riconosce in ipotesi la sussistenza di controinteressati. Il Collegio ha ritenuto che “…….nella vicenda all’esame del Tribunale esistono dei controinteressati formali e sostanziali allo stesso tempo, dovendosi qualificare in tal modo i soggetti privati che hanno presentato le osservazioni che sono state poi recepite nel P.R.G. ……..” “….. I soggetti privati autori delle osservazioni recepite dal P.R.G., menzionati nominativamente nelle deliberazioni comunali dedicate all’esame delle osservazioni – “…sono controinteressati in senso formale dato che - hanno ricavato un indubbio e specifico vantaggio dai provvedimenti impugnati, avendo...

Trib. Sup. acque pubbliche, Sent. n. 121/2010, Pres. Paolini – Est. Lamberti.

21/04/2010 La società X presentava alla Provincia di Y varie domande di concessione di derivazione idrica per uso idroelettrico; alcune istanze venivano rigettate. La società interessata proponeva unico ricorso contro tali provvedimenti di diniego e avverso due delibere della Giunta provinciale, ovvero la delibera G.P. n. 384/2009, recante i primi criteri per l’istruttoria dei procedimenti inerenti la richiesta di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, e la delibera G.P. n. 42/2009, riguardante i criteri per lo svolgimento dei procedimenti relativi alle richieste di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, al fine di ottenerne l’annullamento. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, dopo aver pregiudizialmente esaminato le eccezioni di rito proposte dalla Provincia di Y, respingendole integralmente, analizza il merito della questione. In primis, prende in considerazione le censure dirette avverso i provvedimenti n. 384/2008 e n. 42/2008, disattendendole integralmente....

Trib. Urbino sentenza 67/10 Pres. Est. Pascolini

Sanzione amministrativa – prescrizione – decorrenza

16/04/2010 “ Con ricorso depositato il 10/10/2008 X proponeva opposizione avverso l’ordinanza, notificata il 12/09/2008, con la quale la Regione gli aveva ingiunto nella sua qualità di legale rappresentante della soc. Z il pagamento di somma per sanzione amministrativa conseguente a violazione della normativa relativa alle caratteristiche delle acque di scarico depurate. L’opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la soc. Z aveva affidato ad altra società la gestione del depuratore. Nel merito eccepiva la prescrizione e chiedeva annullarsi l’ordinanza-ingiunzione. La Regione si costituiva in giudizio e chiedeva respingersi l’opposizione”… …“ L’opposizione è risultata fondata, e deve pertanto essere accolta”… … “Sono infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dell’opponente. Come si evince dalla convenzione tra soc. Z e soc. B, quest’ultima società era tenuta ad effettuare i controlli della concentrazione...

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