TRIBUNALE DI PESARO SENT. 456/10 EST. STORTI

Risarcimento danni - danno biologico e morale dei genitori

14/10/2010

Oggetto del giudizio è il risarcimento dei danni conseguenti il sinistro stradale avvenuto il 10.5.1997, che vedeva coinvolti l’auto condotta da Y assicurata con la Vittoria Assicurazioni, e il bimbo … X. Agivano in giudizio per rivendicare il danno del figlio e proprio i genitori di X, all’epoca del danno minorenne. Quest’ultimo, di appena due anni, veniva investito dall’auto di Y mentre attraversava, trasportato in una carrozzina, le strisce pedonali. Il giudice ha accolto la domanda. …” Le conclusioni del CTU sono pienamente condivise, in quanto risultano congruamente motivate e sono ineccepibili sotto il profilo scientifico, anche alla luce della documentazione medica prodotta dall’attrice e del quadro clinico anteriore al sinistro…” …” Il danno biologico ammonta così complessivamente ad € ______________” …” Spetta il danno morale, che, in relazione alla durata della malattia, all’entità dei reliquati e del comportamento tenuto dal bambino dopo il sinistro, come riportato dai testi escussi, appare equo determinare nella misura di ½ del danno biologico complessivo …” …” Non può essere riconosciuto invece il preteso danno esistenziale, in quanto qualunque tipo di danno alla persona diverso da quello patrimoniale (sia esso alla salute, alla vita di relazione, estetico o si risolva nella perdita di possibilità di divertimento, in dolori fisici o psichici, ecc.) è già ricompreso nel danno biologico o in quello morale. Ciò soprattutto quando – come nel caso di specie – il danno alla persona o alla salute si sia obbiettivato in una lesione accertabile e concretamente accertata da un punto di vista medico legale …” …” Vanno inoltre riconosciuti, almeno in parte, i danni lamentati iure proprio dai genitori di X in particolare il danno morale per le sofferenze psichiche sopportate a seguito delle lesioni riportate dal figlio (vedere in senso conforme Cass. Civ. n. 8546/08) …” …”L’esistenza del danno deve ritenersi provata, tenuto conto: A) del rapporto affettivo e giuridico che lega i genitori al figlio, reso nello specifico certamente più forte per la tenera età del figlio al momento del sinistro; B) dal particolare stato di ansia e preoccupazione per la crescita e le attività del figlio che i genitori hanno mostrato successivamente al sinistro, in parte – come riconosciuto dal CTU – attribuibili anche al sinistro …” …” Alla luce di tali circostanza appare equo liquidare per tale danno la somma di € X in favore del padre ed in € X in favore della madre in ragione delle maggiori ripercussioni psicologiche subite sa quest’ultima e dell’invalidità temporanea subita a seguito del sinistro, come riconosciuto dal CTU e di seguito spiegato”… …” Alla madre va inoltre liquidato il danno biologico conseguente al sinistro”… …” Anche in questo caso, per le ragioni sopra spiegate, non può essere riconosciuto invece il pretesto danno esistenziale e d’altra parte il pregiudizio psicologico sofferto a seguito del sinistro è stato liquidato a titolo di danno morale …” Il complessivo danno trattandosi di debito di valore, va rivalutato …” . …” Trattandosi appunto di debito di valore, secondo il noto principio espresso dalle S.U. della Corte di Cassazione con la pronunzia 17.2.1995 n. 1712, ai danneggiati va altresì riconosciuta un’ulteriore somma a titolo di lucro cessante per il ritardato pagamento della somma liquidatagli, comprensiva del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, da determinarsi, in difetto di specifica prova sull’ammontare del danno da ritardo, secondo criteri equitativi. In particolare, al fine di realizzare un equo contemperamento tra l’esigenza di tutela del danneggiato e l’esigenza di non dar vita a locupletazioni indebite, il Tribunale ritiene di aderire al prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da larga parte della giurisprudenza di merito, volto a commisurare il lucro cessante in misura pari agli interessi legali, utilizzando quale parametro di riferimento il valore nominale assunto dalla somma originaria, rivalutata di anno in anno, cioè per montanti differenziali inflativi (Cass. civ. 19.2.1998, n. 1764; Cass. civ. 27.2.1998, n. 2217; Cass. civ. 24.3.1998, n. 4158) …”

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