AR per le Marche– Ord. 624 R.Ord. – Pres. Passanisi – Est. Ruiu

CACCIA – CALENDARIO VENATORIO 2010/2011 REGIONE MARCHE

07/10/2010

L’associazione ambientalista adiva l’Intestato Tribunale al fine dell’annullamento, previa incidentale sospensiva, del citato calendario venatorio ritenendo che la Regione nella formulazione avesse violato la normativa comunitaria sulla cacciabilità ai sensi della L. 4 giugno 2010 n. 96 ( Legge Comunitaria 2009) di alcune specie, ed aveva altresì disatteso, senza adeguata motivazione, il parere dell'ISPRA, relativamente all'anticipazione dei prelievi, ai periodi di caccia di alcune specie cacciabili, ai limiti dei carnieri, alle giornate di caccia aggiuntive ad ottobre e novembre, alla caccia di selezione agli Ungulati, alla caccia alla Beccaccia oltre il 31 dicembre, anche in violazione alla Direttiva 92/43/CEE ("Direttiva Habitat"),. Resisteva la Regione Marche. Intervenivano volontariamente in giudizio alcuni Ambiti Territoriali di Caccia (ATC). Il Collegio ha respinto la domanda cautelare. “….ad un sommario esame proprio della fase cautelare”… . Si ritiene che le censure dedotte in ricorso “non siano sorrette da sufficienti elementi di fondatezza, in considerazione della circostanza che la Regione appare avere adeguatamente motivato nei punti, invero limitati, in cui è stato disatteso il parere dell’ISPRA e che comunque la ricorrente non appare avere introdotto sufficienti elementi tali da contestare le scelte regionali….” Veniva altresì precisata la non diretta applicazione della normativa UE in materia.

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