Tribunale di Urbino – Sent. n. 235/2010 – Pres. Est. Pascolini

distanze – completamento di vecchia costruzione - usucapione

14/10/2010

Con atto di citazione notificato il 3.5.2004 X e Y convenivano Z avanti il Tribunale di Urbino, esponendo di esser proprietari di un immobile confinante con altro immobile di proprietà del convenuto e che quest’ultimo ivi avrebbe realizzato un nuova costruzione (parete di vetro-cemento) a distanza di 10 cm dal muro di cinta che delimita la proprietà ponendosi ad una distanza inferiore ai 3 metri dal balcone della proprietà delle ricorrente. Ciò premesso, chiedevano l’arretramento della parete a distanza regolamentare. Il convenuto si costituiva argomentando circa la preesistenza di un capanno di sua proprietà, risalente ad epoca anteriore al 1967, costruito in aderenza al muro di cinta ed a distanza inferiore ai 3 metri dal predetto balcone. Inoltre esponeva che con sentenza 22.12.1967 il pretore di Cagli ne aveva ordinato l’arretramento ma che tale sentenza non era stata mai eseguita con conseguente prescrizione dell’actio iudicatii; comunque usucapito il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. A seguito dell’istruttoria e in particolare alla luce della CTU disposta il giudice respingeva la domanda attrice accogliendo la riconvenzionale usucapione. “ la domanda delle attrici è infondata e deve essere respinta. Non è controversa la preesistenza del capanno a distanza minore di quella legale dal balcone delle attrici. Peraltro l’arretramento di tale edificio fu ordinato con sentenza del 1967, mai posta in esecuzione. Sarebbe fondata quindi su tale punto l’eccezione riconvenzionale del convenuto, di prescrizione dell’actio iudicati. Peraltro non risulta che le attrici abbiano promosso tale azione, non chiedendo in questo giudizio l’arretramento della costruzione preesistente. Parimenti fondata è la riconvenzionale, per quanto concerne la dedotta usucapione del diritto a mantenere l’edificio a distanza inferiore a quella legale. Infatti (Cass. 4240/2010) è ammissibile l’acquisto per usucapione della servitù avente ad oggetto il mantenimento di un edificio a distanza inferiore a quella legale. Si osserva peraltro che le attrici non contestano affatto il diritto del convenuto a mantenere l’edificio (capanno) a distanza inferiore a quella legale dal loro balcone, e non contestano né la prescrizione del diritto all’arretramento né l’acquisto della servitù da parte del confinante. Il giudicante ha poi fatto notare come la pretesa attorea concernesse solo la parete in vetro-cemento, e non l’intero capanno. A tale manufatto deve necessariamente applicarsi il principio contenuto nella previsione della S.C. (Cass. Sez. 2 21.5.2001 n. 6926) la quale afferma: “In materia di distanze legali, il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione e non può, quindi giovare automaticamente per un successivo manufatto, ancorché accessorio ad una preesistente costruzione, se il giudice del merito ne accerta, per stabilità e consistenza, le caratteristiche di costruzione in senso tecnico- giuridico, nel qual caso a tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e conseguentemente può essere eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalla costruzioni esistenti sul fondo confinante.” … “La domanda va rigettata perché quella per cui è causa non può definirsi una nuova costruzione, ma un’opera di completamento della costruzione preesistente, in ordine alla quale già era stato acquisito il diritto a mantenerla nella posizione in cui si trova, a distanza inferiore a quella legale.” . … “In altri termini, acquisito il diritto a mantenere una costruzione “incompiuta” a distanza inferiore a quella legale, tale diritto non può non estendersi a tutte le opere di completamento, prive di qualsiasi autonomia strutturale e funzionale.”

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