Trib. Urbino, Sent. n. 259/2010 - Giudice Unico Savino

Opposizione a decreto ingiuntivo – Difetto di giurisdizione

14/10/2010

La Società A, dopo aver ottenuto concessione edilizia dal Comune ed iniziato i lavori, veniva dichiarata fallita. La costruzione veniva così eseguita solo in parte. L’amministrazione comunale si insinuava nel passivo del fallimento ed otteneva il pagamento di € 23.021,06 per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione dal terzo fideiussore assicurativo. Il Comune, successivamente, provvedeva a dichiarare la decadenza della predetta concessione edilizia per la parte non edificata e contestualmente avviava il procedimento amministrativo di restituzione degli oneri concessori introitati, per la porzione di opera non costituita. Le Signore x, y e z, attuali proprietarie della costruzione, assumevano di essere legittimate alla restituzione delle predette somme in forza di precedente atto di transazione, in virtù del quale le medesime avevano acquistato dalla Curatela del Fallimento della Società A l’immobile, cui afferivano i contributi concessori restituendi. Premesso ciò, chiedevano che l’Ill.mo Tribunale ingiungesse al Comune il pagamento della somma di € 23.021,06. Avverso il conseguente decreto ingiuntivo il Comune proponeva opposizione, ritenendo la pretesa delle ricorrenti non dovuta ed illegittima. In particolare, l’opponente richiedeva, nel merito, di annullare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare il difetto di giurisdizione dell’AGO in favore del competente TAR; in subordine, salvo gravame, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle opposte, l’insussistenza in capo alle medesime di credito alcuno, e, comunque, di sancire l’esclusiva legittimazione ad ottenere il pagamento delle somme che si accertassero come dovute a seguito del procedimento amministrativo di declaratoria di decadenza della concessione edilizia alla terza chiamata in causa (ovvero la fideussora assicurativa che tali somme aveva pagato al Comune, ritenuta la sola eventuale titolare del diritto al rimborso degli oneri concessori restituendi). Il Giudice ha accolto la domanda principale di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, così motivando: “La controversia, che un tempo sarebbe stata riconducibile all’ambito previsionale dell’art. 16 della legge n. 10 del 1977, continua ad essere attratta dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, alla luce delle norme di cui agli artt. 34 del d.lgs n. 80 del 1998 e 8 della legge n. 1034 del 1971, così come modificate dalla legge n. 205 del 2000 e ‘ridefinita’ la prima dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6.7.2004; referenti normativi che, in ragione della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c., devono essere utilizzati nel presente giudizio”. Infatti, “la norma di cui all’art. 34 fonda la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in ordine alle controversie incentrate sui diritti patrimoniali consequenziali alle dinamiche concernenti provvedimenti che ineriscono la materia dell’edilizia, configurandosi, dunque, quale precipua proiezione in tale materia del principio generale secondo cui, ai sensi dell’art. 7 sopra richiamato, il Giudice Amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni … relative agli altri diritti patrimoniali consequenziali”. Ciò premesso, il Giudice rileva come la domanda azionata in via monitoria tenda all’accoglimento di una pretesa patrimoniale che è diretta conseguenza dell’agere provvedimentale del Comune, discendendo dall’intervenuta caducazione della concessione edilizia. “Vengono dunque in evidenza entrambi i presupposti che delineano l’ipotesi di giurisdizione esclusiva in esame: un atto autoritativo concernente la materia dell’edilizia ed un diritto patrimoniale che da esso trae, lato sensu, la propria “fonte”. Si sottolinea inoltre come sia irrilevante, ai fini del diniego della giurisdizione del Giudice Amministrativo, la circostanza secondo cui la caducazione della “concessione edilizia” sia stata disposta dall’Amministrazione procedente in via di autotutela, o comunque in via amministrativa, e non ad esito di un ricorso giurisdizionale. In altri e più compiuti termini, “la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in tema di oneri concessori, deve essere ritenuta sussistente anche nel caso in cui la domanda del privato è diretta ad ottenere la restituzione di quanto si assume indebitamente versato ovvero trattenuto dalla P.A., ripetibili sulla base della mera circostanza che la concessione edilizia non sia stata ultimata, a prescindere dall’intervento di un atto amministrativo di accertamento (così, Sentenza TAR Calabria n. 398 dell’11.3.2005 ed in termini analoghi Sentenza del Consiglio di Stato n. 4102 del 10.7.2003)”. Il Tribunale dunque, accertato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ha ritenuto travolto il decreto ingiuntivo opposto, revocandolo, mentre la controversia, ad esito della traslatio iudicii eventualmente compiuta dalle parti, potrà proseguire nel merito davanti al Giudice Amministrativo.

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