TRIBUNALE DI URBINO – RECLAMO – Pres. Sassi – Rel. Savino

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO VALUTAZIONE FUMUS E PERICULUM IN MORA

08/10/2010

Il Collegio ha ritenuto di respingere il reclamo secondo la seguente ricostruzione: …” la norma di cui all’art. 696 c.p.c. delinea un provvedimento cautelare volto a tutelare il c.d. diritto alla prova, delineando, dunque, un’utilità sostanziale che trascende la fondatezza della susseguente azione di merito; che, infatti, i provvedimenti di istruzione preventiva, a differenza delle altre misure cautelari tipiche o atipiche, non anticipano in alcun modo la decisione sul merito della controversia, né taluno dei suoi effetti sostanziali; che, pertanto, la valutazione del fumus boni iuris non deve essere incentrata sulla probabilità della fondatezza del diritto sostanziale, aspetto che deve rimanere all’esterno del perimetro motivazionale, ma deve riguardare l’astratta ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova che si intende assumere in via preventiva, in relazione al futuro ed eventuale giudizio di merito; che, dunque, traslando quanto osservato al caso di specie, il provvedimento impugnato deve essere emendato laddove, nel compiere la valutazione sul ricorso del presupposto del fumus, rigetta il ricorso alla luce di un giudizio prognostico sfavorevole sulla fondatezza dell’azione a cognizione piena, poiché ciò rileva è unicamente l’astratta ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova prospettato; che, in via astratta, lo svolgimento di una consulenza d’ufficio appare rilevante ai fini della decisione ed ammissibilità e, pertanto, deve affermarsi la sussistenza del requisito del fumus; che, tuttavia, con esso non concorre il requisito del periculum, inteso come il fondato timore di perdere, nelle more dell’instaurazione del giudizio a cognizione piena, l’oggetto dell’istruzione probatoria …”. Il collegio riteneva altresì la non sussistenza “ … che ragioni di urgenza idonee a far apparire necessario lo svolgimento della consulenza nella fase prodromica alla pendenza del giudizio, peraltro venute meno nelle more del procedimento … . Inoltre si osserva che “… la presenza di vizi può essere provata anche tramite la produzione di fotografie e prove testimoniali e l’eventuale eliminazione dei vizi nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio, da una parte, non pregiudicherebbe la prova sull’esistenza dei vizi; dall’altra, non comprometterebbe la prova sull’accertamento delle cause ed anzi, qualora i lavori svolti dalla ricorrente fossero idonei a rimuovere definitivamente i vizi, si raggiungerebbe per ragionamento induttivo anche la prova dell’origine dei medesimi …”.

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