TRIBUNALE DI PESARO ORD. 696/ 2010 EST. CARBINI

SEQUESTRO CONSERVATIVO – DINIEGO

07/10/2010

Il Comune di X ottiene contro la società Y, in solido con i sig. A e B sentenza di condanna esecutiva al pagamento di somma. La soc. Y conferisce in Newco, costituita con il sig. A beni immobili e quote sociali di sua proprietà. Tale Newco assume la forma di società di accomandita semplice. Il Comune di X agisce in revocatoria ordinaria del conferimento, e richiede in corso di lite sequestro conservativo nei confronti della soc. Y, del sig. A e della Newco s.a.s., concesso con decreto inaudita altera parte dal G.I., che però lo revoca all’udienza fissata ex art. 669 sexies c II c.p.c.. Queste le parti salienti della motivazione: …” Ritenuto invero che difetti l’interesse a ricorrere del ricorrente nei confronti di A e della soc. Y avendo il Comune già titolo esecutivo costituito dall’ordinanza ingiunzione come confermata dalla sentenza della Corte di Appello che ha respinto l’opposizione (e come, in base alla relazione della sesta commissione della Cassazione, appare confermata anche dalla Cassazione); allo stato invero la sentenza di rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione, della Corte di Appello, è esecutiva” … . ritenuto, quanto alla posizione della Newco s.a.s. che in relazione a tale parte non sussiste il fumus boni iuris in difetto della sussistenza di un credito che il Comune possa vantare nei confronti di tale società; invero il Comune ha agito in revocatoria e come noto l’effetto della revocatoria ordinaria è quello della inefficacia relativa dell’atto dispositivo nei confronti del creditore, rilevato che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall’atto di disposizione da questi posto in essere; essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l’atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l’effetto tipico di determinare l’inefficacia dell’atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l’azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto (Cass. 13972 del 14.6.2007);…” …” ritenuto quindi non sussistere, nei confronti del terzo, un creditore del Comune alla “restituzione”;…” …” ritenuto, per mero inciso, stante il carattere del tutto assorbente di quanto sopra affermato, che non sussista neppure il periculum in mora, da un lato perché l’atto costitutivo della Newco s.a.s. descrive analiticamente quale sia l’intento della costituzione di tale società e dall’altro perché l’avere costituito una società ove la partecipazione dei debitori solidali è esclusiva e totale non appare essere atto di depauperamento del patrimonio, ben potendo i debitori, ove fosse stato questo l’intento, compiere altri tipi di atti dispositivi…” .

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