TRIBUNALE URBINO – ORDINANZA EST. SAVINO

AZIONI DI NUNCIAZIONE – RINUNZIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO – CONSEGUENZE

13/12/2011

“Il Giudice, rilevato: “che la società ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio; “che la società resistente non ha formulato accettazione; “che ai sensi dell’art. 306 c.p.c., nell’esegesi consolidata della giurisprudenza di legittimità, l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti può essere dichiarata pur in difetto dell’accettazione nel sol caso in cui dall’estinzione del giudizio la parte destinataria dell’altrui rinuncia a ricevere un’utilità sostanziale identica a quella derivante dall’accoglimento delle proprie deduzioni; che tale presupposto non ricorre nel caso di specie, atteso che, ad esito dell’estinzione del procedimento, la società resistente sarebbe esposta all’eventualità della riproposizione del ricorso; che, pertanto, non deve essere pronunciata l’estinzione per rinuncia agli atti ed il ricorso deve essere delibato nel merito; che le risultanze della consulenza d’ufficio evidenziano che la situazione di pericolo che riguarda il muro della società ricorrente, lungi dal muovere dal bene confinante delle società resistente, trae origine da intrinseche deficiente costruttive sue proprie; che le determinazioni del consulente appaiono adeguatamente e prive di sostanziali aporie logiche e fattuale, sì da meritare piena adesione; che, alla luce di quanto osservato, difettano i presupposti tipizzati dalla norma di cui all’art. 1172 c.c., sicché il ricorso deve essere rigettato. “…

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