Tribunale di Pesaro Sezione Lavoro Est. Paganelli

Mobilità interna – Demansionamento – Insussistenza assegnazione temporanea a mansioni inferiori – Irrilevanza

21/04/2015

Con ricorso depositato e notificato, l’istante, dipendente di categoria D, addetto all’ufficio Nuove Opere, era collocato presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). A seguito del suddetto spostamento l’istante lamentava un pesante demansionamento. Presso l’ufficio Nuove Opere aveva la responsabilità ed il coordinamento di lavoro di manutenzione stradale e di riqualificazione di giardini ed impianti comunali, espletando anche attività di progettazione. Nella nuova collocazione presso il Suap svolgeva invece mansioni d’ordine. *** Il Tribunale ha ritenuto non accoglibile la domanda per le seguenti ragioni: “… Deve premettersi che in tema di mutamento di mansioni, nel pubblico impiego, valgono regole non coincidenti con il settore privato. In particolare l’art. 52 del d.lgs. 165/2001 impone una valutazione dell’equivalenza strettamente legata alle declaratorie contrattuali, con forte svalutazione della professionalità di fatto acquisita che non assume valore dirimente. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. 7106/2014: In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ.). In base alla declaratoria del livello di inquadramento del ricorrente, appartengono alla categoria D i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquistabile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; - Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; - Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; - Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - Lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. - Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - Lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informative e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. - Lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. “…Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area di vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province….” “… Le mansioni assegnate al ricorrente con il provvedimento gravato sono conformi alla declaratoria suddetta e (seppure non strettamente necessario) in linea con l’esperienza professionale maturata….” “… Infatti, al ricorrente era assegnata la responsabilità delle pratiche inerenti l’edilizia produttiva, dovendo valutare ai fini istruttori tutte le condizioni che la legge prevede in vista dell’emissione del provvedimento richiesto, con attività di accertamento d’ufficio dei fatti rilevanti e potere di adottare ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; gli era altresì assegnato il compito di proporre al dirigente lo schema di provvedimento da sottoscrivere….” “… Si tratta con evidenza di funzioni di notevole rilevanza e responsabilità, che ponevano l’istante in posizione sottordinata al solo dirigente o al suo sostituto, avendo egli la responsabilità del procedimento…” “…La condizione lavorativa del ricorrente muta, in realtà, in epoca successiva al ricorso e precisamente nel gennaio 2013, quando le mansioni sopra indicate, relative alle pratiche inerenti l’edilizia produttiva sono assegnate ad altro servizio…” “…Il ricorrente deve invece reputarsi addetto a mansioni minusvalenti rispetto al profilo di inquadramento limitatamente al periodo da gennaio a luglio 2013, durante il quale non ha più avuto la responsabilità di alcun procedimento…” “…Tuttavia in relazione a questo periodo, non vi è alcuna evidenza di danno risarcibile che come è noto non è mai in re ipsa…” “…Il breve lasso di tempo rilevante rende impossibile anche un accertamento di natura presuntiva sia in merito al danno biologico che a quello patrimoniale…”.

© Artistiko Web Agency