Tribunale di Pesaro - Sez. Lavoro - sentenza n. 291/2011 - Est. Paganelli

Sanzione per irregolare assunzione – insussistenza - Fermo Amministrativo - conseguenze

03/06/2011

A, impugnava la cartella di pagamento con la quale era preteso il pagamento di somma per contributi previdenziali e a titolo di sanzioni civili, in relazione alla presunta assunzione irregolare della lavoratrice B. Il Tribunale ha accolto il ricorso. In via preliminare, il Giudicante ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di accertamento negativo proposta dal ricorrente nei confronti della DPL, in relazione al verbale di accesso ispettivo ed alla notifica di illecito amministrativo, in quanto “gli atti contestati non sono idonei a recare un concreto pregiudizio all’istante” (Cass. 17674/2004). Il Tribunale ha esaminato, quindi, le domande proposte dal ricorrente ritenendole fondate per due concorrenti motivi. In particolare, il Giudicante dopo aver rilevato che l’addebito “consiste nella tardiva regolarizzazione della dipendente che, secondo l’Inps, sarebbe stata assunta due giorni prima, ossia il 1.03.2007”, e che “…al momento dell’accesso ispettivo della Guardia di Finanza, la dipendente era iscritta nel libro matricola e paga”, sottolinea, in primo luogo, che “l’Inps ha applicato la sanzione civile nella misura prevista dall’art. 3 del D.L. 22.02.2002, n. 12, convertito in l. 23.04.2003 n. 73, come modificato dall’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 convertito in l. 04.08.2006 n. 248”, sanzione civile il cui ambito oggettivo di applicazione viene definito, dalla norma da ultimo citata, attraverso il riferimento a quello previsto per la sanzione amministrativa. “… … … “La sanzione civile nella misura minima di € 3.000,00 per lavoratore si applica infatti in connessione all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore” [...] …” Ciò significa che, per poter applicare la sanzione civile nel limite minimo suddetto (in deroga alle previsioni generali di cui all’art. 116, l. 388/2000), dovrà verificarsi una situazione identica a quella che giustifica l’applicazione della sanzione amministrativa”. “In relazione alla portata obiettiva della sanzione amministrativa, è stato osservato che «se si tiene conto della ratio legis (il D.L. 12/2002 era volto all’emersione e regolarizzazione di rapporti di lavoro totalmente irregolari); della stessa formulazione letterale della norma che consente una selezione teleologicamente orientata dei comportamenti vietati (secondo la norma i lavoratori impiegati non devono risultare dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, sottintendendosi da nessuna scrittura obbligatoria al momento dell’accertamento); del rispetto del principio di specialità ex art. 9 legge 689/1981 […] ; della clausola di riserva che compare nella norma (‘fermo restando’) che vale ad evitare il conflitto (ed a costruire spazi regolativi autonomi); risulta imprescindibile una applicazione logica e graduale della normativa volta a riservare alla nuova disciplina un ambito applicativo suo proprio con riferimento alla fattispecie di maggiore gravità (lavoro totalmente in nero), ‘ferma restando’ l’applicazione delle precedenti sanzioni per i casi più lievi di mera irregolarità (iscrizione ritardate rispetto alla reale assunzione)»”. “Aderendo a tale condivisibile tesi, l’applicazione del limite sanzionatorio minimo della sanzione civile resta confinato alle ipotesi di maggiore gravità, ossia ai casi di impiego totalmente irregolare e non anche a quelli, indubbiamente di gravità inferiore, nei quali il lavoratore, al momento dell’accesso ispettivo, è stato regolarizzato. Tale è la fattispecie in esame”. “Un secondo concorrente motivo di infondatezza, riferibile anche alla pretesa contributiva dell’Inps (e non solo a quella sanzionatoria), attiene al merito della vicenda. Già in sede ispettiva la lavoratrice aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare in data 03.03.2007” e che nei due giorni precedenti aveva lavorato in prova, per un paio di ore al giorno. “Il riferimento della lavoratrice all’assunzione in epoca successiva al periodo di prova, avrebbe imposto un’indagine particolarmente accurata in ordine alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, essendo notorio che l’espressione ‘periodo di prova’ è spesso tecnicamente indicata per designare la semplice attività ‘esplorativa’ dell’ambiente di lavoro, finalizzata ad acquisire le opportune reciproche informazioni concernenti l’instaurando rapporto (v. Cass. 8463/2007)”. Il Giudicante rileva che nel giudizio de quo, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice, si deve ritenere che con la suddetta espressione la medesima abbia inteso riferirsi ad un’attività di ‘mera visione’ del lavoro, circostanza che conferma la natura preassuntiva dell’impegno della lavoratrice stessa, come peraltro avvalorato dai testi escussi. “Per i motivi esposti il ricorso deve quindi accogliersi” […] “il ricorrente nulla deve in relazione alla cartella esattoriale opposta per la lavoratrice B”, con conseguente impossibilità di disporre il fermo amministrativo dei veicoli del ricorrente per i crediti di cui alla cartella opposta. “… …

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