Tribunale di Pesaro - Sent. 770/2015 - Est. GOT Mosci

Risarcimento danno - Realizzazione di impermeabilizzazione - Subappalto contratto d'opera - Prescrizione ex art. 2226 c.c.

06/10/2015

L’attrice V conveniva in giudizio la società X al fine di vedersi risarcita del danno come quantificato pari al costo delle opere ripristinatorie oltre al pregiudizio all’immagine patita subito a seguito della realizzazione, da parte di X, di una opera di impermeabilizzazione di un immobile subappaltatole. Il convenuto X eccepiva la prescrizione della azione, ai sensi dell’art. 2226 II comma c.c., in ragione della diversa quantificazione del rapporto nell’ambito del contratto d’opera, “la incompetenza del Tribunale a favore del Giudice di Pace poiché il costo delle opere riparatorie era stato quantificato” in somma rientrante in tale competenza per valore, nel merito la riferibilità del danno lamentato all’inadempimento di V. Il Tribunale ha così statuito: “… Il rapporto per cui è causa va qualificato come contratto d’opera in ragione della esecuzione della prestazione con il prevalente, se non esclusivo, lavoro del solo imprenditore (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 12519 del 21.5.2010): il contratto d’appalto ed il contratto d’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. Non è in contestazione, quindi, che la azione fosse stata intentata decorso l’anno dalla consegna dell’opera. Va dichiarata, pertanto, l’azione prescritta ai sensi dell’art. 2226 c.c. … “in ragione, d’altro canto, della formulazione della eccezione da parte convenuta, circoscritta espressamente alla sola responsabilità di cui all’art. 2224 c.c., con riguardo alla ipotesi di una responsabilità ai sensi dell’art. 1669 c.c. (vedi la precisazione della domanda di cui in I memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice) si osserva quanto segue”… … “entrambe le consulenze tecniche hanno individuato quale (con)causa delle infiltrazioni i tagli effettuato, successivamente all’opera per cui è causa, per la installazione degli steli della illuminazione.” … …“E’ emerso, inoltre, che il cordolo o muretto perimetrale del lastrico fosse stato innalzato successivamente alla posa della guaina da parte del convenuto, così che la infiltrazione dell’acqua, laddove proveniente dal tratto di muratura perimetrale superiore – non ricoperta dalla guaina bituminosa – non può essere imputata all’opera del convenuto.” … …“La imperita giuntura delle guaine con le soglie delle aperture esistenti, del resto, è stata verificata dal primo consulente solo a seguito della esecuzione di un intervento di demolizione e ripristino da parte di una diversa impresa”... … “da ultimo, la imperfetta sigillatura della canna fumaria (in considerazione della limitata superficie di lastrico solare interessato dal manufatto) non appare idoneo a determinare i diffusi fenomeni di infiltrazione, come lamentati dall’attrice.” … …“Sulla base delle descrizioni di cui sopra non si ritiene provata la idoneità della opera eseguita dal convenuto a determinare le infiltrazioni lamentate, soprattutto in considerazione del fatto che i tagli eseguiti sul perimetro del lastrico, al fine della installazione degli steli di illuminazione, è causa da sola sufficiente a determinare l’evento”. … … “va esclusa, pertanto, la configurabilità, in capo al convenuto, della ipotesi di responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. (ancorchè applicabile al prestatore d’opera – vedi Cass. Sez. 2, sentenza n. 5463 del 08/11/1985).” ……“La domanda va, dunque, rigettata. …”

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