Tribunale di Pesaro ord. Coll. Pres. Est. Perfetti

opposizione a precetto richiesta di sospensione della esecutività - non reclamabilità - ragioni

04/10/2012

…” Sul reclamo depositato in data 22 agosto 2012 da X avverso l’ordinanza emessa in data 7 agosto 2012 dal Giudice monocratico presso la sezione distaccata di Fano di questo ufficio con la quale è stata – tra l’altro – rigettata l’istanza “di sospensione della esecutività del titolo o, in subordine, del procedimento diretto alla esecuzione ed intrapreso da Equitalia Marche s.p.a. mediante l’avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1334/20114 R.G. di sezione distaccata; letto il reclamo, le memorie di costituzione di Equitalia Marche s.p.a. e del Comune di F. i documenti allegati dalle parti e gli atti del fascicolo e sentiti nella odierna camera di consiglio i procuratori delle parti; ritenuto che il reclamo non è ammissibile, perché – a tutto concedere in ordine al merito di esso – l’ordinanza pronunciata in materia di sospensione del procedimento esecutivo è soggetta a reclamo ex art. 624, 2° comma c.p.a., solo se pronunciata dal G.E., laddove nella specie il giudice che ha pronunciato l’ordinanza impugnata è evidentemente il giudice della cognizione, potendosi affermare che lo stesso ricorrente – reclamante, ha proposto domanda con citazione ordinaria volta alla declaratoria di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli da parte di Equitalia s.p.a. ed ha affermato testualmente che “non ha mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale” (pag. 21 del reclamo); ritenuto, infatti, che analogamente è stato più volte deciso anche da questo tribunale a proposito della (non) reclamabilità del provvedimento sulla sospensione pronunciato dal giudice della cognizione investito della opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c., essendo tale reclamabilità prevista espressamente solo per l’ordinanza pronunciata dal Giudice dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. con la quale viene sospeso il processo esecutivo, mentre analoga reclamabilità non è stata prevista per il provvedimento del giudice della cognizione (competente sulla domanda di opposizione) che decide sulla istanza in esame, cioè di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c. (ed è rilevante notare che la stessa legge n. 80/2005 che ha introdotto la reclamabilità ex art. 669-terdecies della prima ordinanza – quella ex art. 624 c.p.c. – ha innovato anche l’art. 615 in tema di opposizione all’esecuzione introducendo la facoltà per il giudice – concorrendo gravi motivi – di sospendere l’efficacia del titolo, ma nulla ha detto circa una eventuale impugnabilità di tale ultimo provvedimento. Ritenuto, inoltre, che non appare applicabile la norma dell’art. 669-quaterdiecies c.p.c. la quale estende la disciplina del procedimento cautelare uniforme (e quindi anche la reclamabilità dell’ordinanza che decide sull’istanza), oltre che “ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo”, anche “agli altri provvedimento cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali”, non rientrando l’ordinanza qui impugnata in nessuna delle suddette categorie (non appartiene a nessuna delle sezioni indicate del c.p.c., né è prevista dal codice civile o da legge speciale). Ritenuto che, comunque il reclamo dovrebbe giudicarsi non fondato nel merito, perché l’ordinanza che ha rigettato la istanza di sospensione ha preso atto che nella specie non era stata proposta alcuna opposizione all’esecuzione, bensì opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia s.p.a., onde non era applicabile nella specie il disposto dell’art. 624 c.p.c. che consente al G.E. la sospensione suddetta soltanto in seguito alla proposizione di opposizione all’esecuzione ex art. 615-619 c.p.c. (ovvero agli atti esecutivi, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità). Considerato, a questo riguardo, che le decisioni delle Sezioni Unite della S.C. alle quali si appella il reclamante (Cass. 14701/2006 e le altre analoghe citate) si sono limitate a regolare la giurisdizione (di qui la speciale composizione dell’organo di legittimità) in altrettanti casi nei quali la misura adottata dall’ente esattore (il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del contribuente) era stato disposto dopo la notifica della cartella esattoriale e dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge speciale; nella specie, invece, è lo stesso attore – reclamante (come detto) ad escludere di aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale sicchè, come rileva in caso in tutto analogo la sentenza di legittimità opportunamente citata dal primo giudice (Cass. 1295/2012), non essendo ancora iniziato il processo esecutivo, “non è in discussione una pretesa esecutiva ma il diritto ad iscrivere la garanzia (nella specie: ipoteca sugli immobili costituiti dal debitore in fondo patrimoniale), pur strumentale al successivo pignoramento del bene”. P.Q.M. Il Tribunale dichiara inammissibile il reclamo. “…

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