TRIBUNALE DI PESARO – DECRETO – PRESIDENTE EST. DOTT. PERFETTI

Opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria – Diritto ad iscrivere la garanzia – Strumentalità rispetto al successivo pignoramento del bene - Applicabilità art. 624 c.p.c. – Insussistenza - Ordinanza che decide sull’istanza di sospensio

04/10/2012

In merito al reclamo avverso l’ordinanza con la quale è stata rigettata l’istanza di sospensione della esecutività del titolo o, in subordine, del procedimento diretto alla esecuzione ed intrapreso da Equitalia mediante l’avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il Tribunale di Pesaro, in data 02.10.2012, rendeva il seguente decreto: “…l’ordinanza pronunciata in materia di sospensione del procedimento esecutivo è soggetta a reclamo ex art. 624, 2° comma c.p.c. solo se pronunciata dal G.E., laddove nella specie il giudice che ha pronunciato l’ordinanza impugnata è evidentemente il giudice della cognizione, non potendosi affermare che una esecuzione sia iniziata nella specie, così come afferma lo stesso ricorrente-reclamante, il quale, infatti ha proposto domanda con citazione ordinaria volta alla declaratoria di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli da parte di Equitalia (…); … analogamente è stato più volte deciso anche da questo Tribunale a proposito della (non) reclamabilità del provvedimento sulla sospensione pronunciato dal giudice della cognizione investito della opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma c.p.c., essendo tale reclamabilità prevista espressamente solo per l’ordinanza pronunciata dal Giudice dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. con la quale viene sospeso il processo esecutivo, mentre analoga reclamabilità non è stata prevista per il provvedimento del giudice della cognizione (competente sulla domanda di opposizione) che decide sulla istanza in esame, cioè di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c. (ed è rilevabile notare che la stessa legge n. 80/2005 che ha introdotto la reclamabilità ex art. 669-terdecies della prima ordinanza – quella ex art. 624 c.p.c. – ha innovato anche l’art. 615 in tema di opposizione all’esecuzione introducendo la facoltà per il giudice - concorrendo gravi motivi – di sospendere l’efficacia del titolo, ma nulla ha detto circa una eventuale impugnabilità di tale ultimo provvedimento); ritenuto inoltre che non appare applicabile la norma dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. la quale estende la disciplina del procedimento cautelare uniforme (e quindi anche la reclamabilità dell’ordinanza che decide sull’istanza), oltre che “ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo”, anche “agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali”, non rientrando l’ordinanza qui impugnata in nessuna delle suddette categorie (non appartiene a nessuna delle sezioni indicate del c.p.c., né è prevista dal codice civile o legge speciale); ritenuto che (…) l’ordinanza che ha rigettato l’istanza di sospensione ha preso atto che nella specie non era stata proposta alcuna opposizione all’esecuzione, bensì opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, onde non era applicabile nella specie il disposto dell’art. 624 c.p.c. che consente al G.E. la sospensione suddetta soltanto in seguito alla proposizione di opposizione ex artt. 615-619 c.pc. (ovvero agli atti esecutivi, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità) considerato a questo riguardo che (…) come rileva in caso in tutto analogo la sentenza di legittimità opportunamente citata dal primo giudice (Cass. 1295/2012), non essendo ancora iniziato il processo esecutivo “non è in discussione una pretesa esecutiva, ma il diritto ad iscrivere la garanzia (nella specie: ipoteca sugli immobili costituiti dal debitore in fondo patrimoniale), pur strumentale al successivo pignoramento del bene” P.Q.M. Il tribunale dichiara inammissibile il reclamo.

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