TAR MARCHE Sent. Breve nr 98/2014 – Pres. F.F. Est. Morri

Sanzione pecuniaria ex art. 38 DPR 380/2001 – Ricostruzione sottotetto – vizio procedurale – insussistenza – vizio sostanziale – quantificazione sanzione – valore venale - Incremento – sottotetto ulteriormente utilizzabile

15/01/2014

L’impresa X contestava la determinazione dirigenziale recante applicazione, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001, della sanzione pecuniaria, alternativa alla restituzione in pristino, a seguito della sentenza di annullamento di precedente permesso di costruire relativamente al sottotetto ricostruito ampliando (in altezza) quello preesistente, che avrebbe quindi dovuto essere considerato nella superficie. … … Vengono altresì impugnati gli atti connessi del procedimento, tra cui la perizia elaborata dall’Agenzia delle Entrate per la determinazione dell’aumento del valore venale dell’immobile. … Il collegio ha respinto il ricorso ritenendo che “… … Il permesso di costruire veniva quindi annullato per un vizio sostanziale, perché il sottotetto ricostruito non era identico a quello preesistente (ma internamente più alto). Di conseguenza andava considerato nel calcolo della superficie. Trattasi, pertanto, di vizio non sanabile attraverso la motivata valutazione dirigenziale volta alla rimozione dei soli vizi procedurali di cui all’art. 38 del DPR n. 380/2001. …” Per quanto riguarda la quantificazione, l’Agenzia Entrate ha correttamente considerato come superfice utile l’intero sottotetto il quale, per effetto dell’aumento di altezza (passando da una media di ml. 0,90 – min. 0,30 max 1,50, ad una media di ml. 2,05 – min. 1,30 max 2,80), è divenuto interamente utilizzabile e godibile (dovendosi quindi considerare come superfice utile ai sensi del Regolamenti Edilizio Comunale. Corretto anche il rinvio al metodo sommario per comparazione (c.d. stima sintetica). … Prezzo che, rappresentando un valore economico (quindi informazione tecnica), può sempre essere contestato nel merito dalla parte interessata, offrendo essa stessa elementi tecnico/economici per dimostrarne l’inattendibilità (contestazioni di merito che non sono state invece dedotte), non sussistendo obbligo per l’Amministrazione di riferirsi a criteri specifici.

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