TAR Marche – Pres. Bianchi – est. Ruiu

Permesso costruire – Serra solare – L.r. 14/2008 – Fabbricato ricadente in area classificata come “ristrutturazione vincolata” – Modifica sagoma prospetto – Diniego

03/07/2015

Veniva impugnato il permesso di costruire nella parte in cui si negava l’installazione di una serra solare. Il ricorso è stato ritenuto infondato in quanto: “…La tesi di parte ricorrente è che il diniego sarebbe contrario alla normativa nazionale e regionale in materia di risparmio energetico che incentiverebbe interventi quale quello richiesto, anche in deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia, in particolare tenendo conto che l’edificio interessato dall’opera non è di pregio storico aldovo ed i suoi prospetti sono stati modificati tramite condono edilizio…”. “…La tesi non è condivisibile. In particolare l’articolo 8 della Legge Regionale 14/2008, successivamente abrogato dalla Legge regione Marche 17/2015, prevede che le serre solari, tra gli altri interventi, “non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile”. Nel caso in esame, il motivo del diniego del permesso di costruire non deriva dai volumi assentibili dell’area, ma dal mutamento della facciata in edifici che permettono solo la ristrutturazione vincolata. In ogni caso, essendo il citato articolo 8 una norma eccezionale, il riferimento alla “salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed aldovo, nonché degli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione” non va interpretato in maniera restrittiva, ma come contenente anche la possibilità, per i comuni, di tutelare aree omogenee dal punto di vista costruttivo e prospettico. Ancora, non dovendo essere interpretata estensivamente una norma che deroga alla normale disciplina urbanistica, non si vede come il riferimento all’art. 13 del regolamento edilizio contenuto nel comma 1 possa essere inteso in senso estensivo rispetto a quanto letteralmente stabilito, limitandosi a menzionare volumi, rapporti di copertura e superfici. Del resto, la giurisprudenza è concorde nell’affermare la natura non di volumi tecnici delle serre solari. Persino quando come, nel caso in esame, vi sia una specifica normativa che le definisce come tali, l’interpretazione deve essere restrittiva. Difatti, al fine di evitare che qualsiasi serra solare e/o bioclimatica, capace di apportare un beneficio energetico, possa essere considerata come volume tecnico, si è osservato che la ratio di una legge regionale di incentivazione del risparmio energetico è unicamente quella di migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni e non quella di ottenerne surrettiziamente ampi benefici volumetrici (Tar Brescia 11.2.2010 n. 712). Il Comune, a dire del Tar, ha voluto “…salvaguardare un’omogeneità di zona che non dipende a lpregio del singolo edificio, ma dalla zonizzazione (come è proprio delle competenze del Comune)…” “..Anche perché le norme che impongono limiti (c.d. ristrutturazione vincolata) rispetto agli interventi di ristrutturazione normalmente consentiti, costituendo espressione di quel potere discrezionale di disciplina sostanziale dell’attività edilizia che è intestato al comune e che, come si è detto, non incontra diretti limiti per effetto dell’attività definitoria recata dal T.U…”. …Quanto sopra con la precisazione che, per quanto è dato sindacare in sede di legittimità, le riferite limitazioni si rapportano del tutto ragionevolmente alle peculiarità di un contesto urbanistico ed architettonico che il Piano vuole connotato da particolari esigenze conservative (CdS Sez. V 8.10.2007 n. 5214). Osserva la medesima sentenza come, e in presenza di una classificazione inoppugnata, non si può contestare l’effettivo pregio architettonico dell’immobile in controversia, per cui anche dette affermazioni contenute nel presente ricorso sono prive di pregio (CdS 5214/2007 cit.)…”.

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