TAR DELLE MARCHE SENTENZA 241/2011

PRG - MODIFICA DESTINAZIONE PREGRESSA – ILLEGITTIMITA’

08/04/2011

La soc. X con ricorso e motivi aggiunti ha impugnato il nuovo PRG del Comune di A, relativamente alla scheda tecnica di un comparto, di circa ettari 10, di integrale proprietà della ricorrente, precedentemente destinato dal PRG ad attività produttiva (in atto) con UF 0,60 mq/mq, conferendo a tale area destinazione parte residenziale di espansione e parte commerciale / direzionale con UF 0,15 mq/mq e con previsione di destinazione del 40% dell’area residenziale a PEEP. Resiste l’Amministrazione Comunale. Il TAR ha accolto il ricorso. …” La ricorrente ritiene che la disciplina definitivamente approvata sia lesiva dei propri interessi, poiché pone un sostanziale obbiettivo di riconversione urbanistica dell’area rispetto ad una attività produttiva ivi insediata da oltre un secolo (anno 1883), tutt’ora in essere, con drastica riduzione della capacità edificatoria (da UF 0,60 mq/mq a UT 0,15 mq/mq), che rende sostanzialmente antieconomico (ossia irrealizzabile) ogni intervento di riconversione, oltre ad impedire sia lo sviluppo che il mantenimento funzionale dell’attività produttiva esistente. Al riguardo deduce plurime censure di violazione dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992, degli artt. 9 e 10 della L. 1150/1942, della Legge n. 142/90, degli artt. 41 e 42 della Costituzione, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata rappresentazione della realtà, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e difetto di motivazione”… . In particolare vien dedotto che l’Amministrazione avrebbe altresì dovuto considerare che nell’anno 2004 veniva rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione di nuovi impianti (comportanti investimenti per milioni di euro); - Che la nuova destinazione urbanistica scaturiva a seguito dell’accoglimento dell’osservazione di un soggetto terzo, in ordine alla quale non è stato svolto il dovuto contraddittorio con la ricorrente, considerata la rilevanza degli interessi in gioco. Inoltre avrebbe dovuto essere fornita un’adeguata motivazione essendo coinvolti molteplici interessi sia pubblici ma anche privati in conflitto tra loro. …” …” La ricorrente avanza, inoltre, istanza di risarcimento dei danni conseguenti alla nuova disciplina urbanistica, sia in relazione alla difficoltà di mantenere l’attuale attività produttiva, sia alla svalutazione del patrimonio immobiliare della società sia, infine, agli oneri derivanti dal trasferimento dell’attività in altro sito.” … …” Il collegio osserva che, pur sussistendo un ampio margine di discrezionalità dell’amministrazione nel definire le proprie scelte urbanistiche, tale discrezionalità va comunque coordinata con i principi generali di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa. Una scelta, ancorché discrezionale, non potrà tuttavia considerarsi legittima se l’obbiettivo concretamente raggiungibile (secondo una previsione ragionevole e attendibile) sarà inevitabilmente diverso (e magari di segno opposto) dall’obbiettivo avuto di mira. In materia urbanistica l’interesse pubblico esige che le previsioni di PRG vengano attuate nei modi e nei tempi stabiliti, rendendo così efficace l’azione amministrativa per sostanziale coincidenza tra l’obbiettivo dato e l’obbiettivo concretamente raggiunto. Prescrizioni urbanistiche inattuate e che restano lettera morta, non possono considerarsi, invece, azione amministrativa efficace, poiché inidonee per stimolare e promuovere lo sviluppo socio – economico del territorio quale obbiettivo primario dell’ente locale (cfr, art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 267/2000); in tal caso l’obbiettivo dello strumento urbanistico, ossia la promozione di iniziative per la trasformazione o la conservazione funzionale dell’esistente, produrrà il risultato opposto, cioè di un sostanziale congelamento delle stesse. Nel caso in esame assume rilievo l’attività produttiva esistente da oltre un secolo e in via di sviluppo per effetto di investimenti edilizi recenti (cfr. il permesso di costruire per la realizzazione di nuovi impianti rilasciato nell’anno 2004) che l’Amministrazione non poteva certo ignorare. Per contro, la definitiva formulazione della Scheda Tecnica ST5_P70 detta una disciplina estremamente restrittiva che non tiene adeguatamente in considerazione la necessità di un equo bilanciamento tra interessi pubblici e interessi privati, proprio per consentire l’effettiva attuazione delle previsioni di PRG che, considerata l’entità del patrimonio immobiliare coinvolto e il relativo impatto sul territorio, si mostrano certamente rilevanti e ambiziose. Scompare, innanzitutto, ogni riferimento all’attività produttiva esistente (industriale e artigianale), come se il comparto riguardasse una zona di espansione en edificata, il che sembra escludere anche il semplice mantenimento funzionale della stessa attraverso i necessari interventi di conservazione degli immobili e di ammodernamento delle strutture produttive. L’obbiettivo che si è dato il pianificatore sembra pertanto essere quello dell’esclusiva riconversione dell’area, con trasferimento dell’attività in altro sito (che, peraltro, resta sconosciuto per quanto emerge dalla documentazione versata in atti), ritenuta ormai incompatibile con l’insediamento circostante che caratterizza la frazione (con vocazione essenzialmente abitativa). Se tale è l’obbiettivo, deve allora dedursi che le concrete possibilità di riconversione del sito (rispetto all’esistente e al relativo valore economico) paiono effettivamente di scarsa attuabilità, sia con riferimento agli oneri di smantellamento e di trasferimento dell’esistente (qualificati dalla ricorrente nell’istanza risarcitoria), che agli indici di edificabilità per destinazioni alternative, considerata anche la notevole estensione dell’area F1 (verde attrezzato) rispetto alla superficie del comparto (circa 2/3 della ST); indici effettivamente modesti rispetto ad altre situazioni volte ad agevolare la riconversione dell’area e il trasferimento dell’attività esistente, come riconosciuto anche dall’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta 27.4.2010 n. 119. La Scheda Tecnica ST5:P70 del PRG, definitivamente approvata, è quindi illegittima per i profili sopra indicati aventi carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure di natura procedurale. Ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n.- 104/2010, il Comune osservando la procedura di variante al PRG, dovrà riformulare la predetta Scheda Tecnica ST5_P70 definendo una disciplina urbanistica idonea a garantire l’effettiva attuabilità dell’obbiettivo avuto di mira e coerente con i principi sopra enunciati. Va comunque chiarito, al fine di meglio orientare l’azione amministrativa e di prevenire un eventuale futuro contenzioso tra le parti, che garantire l’effettiva attuabilità dell’obbiettivo di riconvertire urbanisticamente l’area in esame, non significa, necessariamente, individuare una disciplina che consenta la massimizzazione del profitto imprenditoriale a favore del proprietari degli immobili, ma individuare quella disciplina che meglio riesca a contemperare tutti gli interessi coinvolti. L’istanza risarcitoria è invece infondata. Al riguardo va osservato che la ricorrente prospetta solo danni di medio -lungo termine conseguenti alla svalutazione dei beni e al trasferimento dell’attività in attuazione delle previsioni urbanistiche impugnate. Non vengono dedotti, tuttavia, danni concreti di breve periodo, ossia nell’arco temporale segnato dall’inizio di produzione degli effetti giuridici di cui alle nuove previsioni contenute nella Scheda Tecnica ST5_P70 (di adozione definitiva e di approvazione finale) fino al suo annullamento da parte di questo Giudice”… .

© Artistiko Web Agency