TAR DELLE MARCHE ORD. 239 PRES. Passanisi EST. Morri

RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA USO PUBBLICO OMESSA AUTORIZZAZIONE EX ART. 25 D. LGS. 259/2003 – DISATTIVAZIONE –

25/03/2011

La provincia di X realizzava una rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico, affidandone la gestione a società terza. Il Ministero competente alla vigilanza, contestato che la Provincia di X era sprovvista della autorizzazione ex art. 25 D. Leg.vo 259/2003 intimava la disattivazione entro giorni 10. Impugnato il provvedimento il Giudice accoglieva la istanza cautelare. …” Rilevato e considerato, ad un sommario esame: …” …” Che, salvi gli approfondimenti tecnici riguardo all’effettivo ruolo della Provincia nella vicenda in esame, da rinviare alla opportuna sede di merito, pare condivisibile la deduzione difensiva secondo cui l’autorizzazione generale prevista dall’art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 debba essere posseduta da chi fornisce direttamente reti o servizi di comunicazione elettronica e non dal soggetto pubblico meramente proprietario degli impianti, quale ente locale soggetto al divieto di cui all’art. 6 comma 1 del citato Decreto Legislativo …” .

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