Separazione dei coniugi – sfratto dalla casa coniugale – ricorso ex art. 700 e 709 c.p.c – richiesta assegnazione porzione di seconda casa da parte della madre collocataria dei figli – rigetto - ragioni

2.2.2022 – Trib. Urbino – Ordinanza –Est. Cantalini

08/02/2022

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 febbraio 2022; Letti gli atti e documenti di causa; Visto il ricorso cautelare e l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 19 ottobre 2021 avanzata da parte ricorrente; OSSERVA Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2021, X ha chiesto al Giudice Istruttore di modificare, in via cautelare o ex art. 709 c.p.c., i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 19 ottobre 2021. In particolare, la ricorrente, deducendo come l'immobile alla stessa assegnato quale casa familiare ex art. 337 sexies c.c. sia oggetto di procedura esecutiva, chiedeva la sua sostituzione con altro immobile nella disponibilità del resistente. Rappresentando, infatti, l'urgenza di trovare altra ed adeguata sistemazione abitativa per sé e per i figli con essa conviventi, X riferiva di dover presto lasciare l'appartamento alla stessa assegnato e sito (omissis), e chiedeva che, in sostituzione del predetto, il Giudice Istruttore le assegnasse (anche in via cautelare) la villa locata dal resistente e sita in (omissis). Ebbene, il ricorso deve essere rigettato. Anche in tale sede, infatti, non possono che ripercorrersi le argomentazioni già spese dal Presidente del Tribunale in ordine al concetto di casa familiare di cui all'art. 337 sexies c.c.. In assenza di una definizione legislativa di casa familiare, è noto come la stessa sia stata a più riprese intesa dalla giurisprudenza in un'accezione funzionale; ovverosia come luogo in cui si è svolta in modo stabile, duraturo e prevalente la vita familiare durante la convivenza, come il luogo che ha costituito il centro di aggregazione e di unificazione della vita familiare ovvero "il luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri" (cfr. Corte cost., sent 30 luglio 2008, n. 308; Cass. Civ., sent. n. 408 del 12 gennaio 2005; Cass. Civ., sent. n. 14553 del 4 luglio 2011). Se tale è l'accezione giurisprudenziale del concetto di residenza familiare, altrettanto noto è il fatto che la giurisprudenza, da sempre, ha escluso che possano rientrare in tale concetto le case e.cl. di villeggiatura, ovvero tutte quelle case che, sebbene da sempre nella disponibilità della famiglia, siano state dalla stessa godute in maniera saltuaria, sporadica o stagionale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4816 del 27 febbraio 2009; Cass. Civ., sent. n. 14553 del 4 luglio 2011). Orbene, come già ampiamente e condivisibilmente argomentato dal Presidente del Tribunale in sede cli adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, dagli atti del presente giudizio è emerso in maniera pacifica come la casa familiare goduta dalle parti in costanza di matrimonio sia stata esclusivamente quella già assegnata alla ricorrente e sita (omissis); non anche la villa di (omissis) che, sebbene frequentata dalla famiglia ogni anno durante le vacanze estive per periodi più o meno lunghi, non può esser ritenuta il vero fulcro della vita familiare in costanza di matrimonio. Peraltro, a sostegno delle presenti argomentazioni, non può che rilevarsi ulteriormente come la casa di (omissis) assegnata alla ricorrente sia proprio quella dove ella ed il figlio minore V. hanno avuto e hanno attualmente la residenza, non potendosi non evidenziare come il minore abiti nella città di (omissis) proprio in vista della frequentazione delle scuole in tale località. Pertanto, dovendosi ancora una volta ribadire come "l'immobile di cui si chiede l'assegnazione deve essere quello che, durante il matrimonio, è stato adibito a casa coniugale, ove la famiglia svolgeva ed attuava il programma di vita in comune, con esclusione di poter chiedere l'assegnazione di ogni altro immobile nella disponibilità della famiglia, quale la casa al mare o, come nel caso di specie, la casa di campagna ove la famiglia era solita trascorrere unicamente i momenti di svago e relax” (così Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 22581 del 2015), non può che rigettarsi il ricorso ex artt. 700 e 709 c.p.c. depositato da X. (OMISSIS)

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