Separazione dei coniugi – infedeltà – addebito – fattispecie – sussiste – ragioni. Domanda di risarcimento del danno – contabilità col giudizio di separazione – inammissibilità - ragioni

12.3.2024 – Corte di Appello di Ancona - Sent. 435/2024 - Pres. Federico Est. Bora

21/03/2024

… “CONCLUSIONI Della appellante: “…. contrariis reictis, in riforma della sentenza Tribunale di Urbino (omissis) resa nel procedimento n. (omissis) R.G. depositata il (omissis) e notificata in data (omissis), in parte qua, dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito al sig. X condannando quest’ultimo a versare a titolo di assegno di mantenimento alla coniuge A anche a titolo di contributo per l’affitto, la somma di almeno € (omissis) mensili o altra somma, maggiore di € (omissis) mensili liquidate dalla sentenza appellata, che si ravviserà di ragione e di legge, da versarsi entro il 5 di ogni mese nel c/c che la appellante indicherà oltre ISTAT come per legge e con decorrenza dalla data del deposito del ricorso in primo grado o da quella statuenda diversa di ragione di legge, nonché a versare alla coniuge A a titolo di assegno di contributo al mantenimento del minore figlio B la somma mensile di € (omissis) o quella altra somma, maggiore di € (omissis) mensili liquidate dalla sentenza appellata, che si ravviserà di ragione e di legge, da versarsi entro il 5 del mese nel c/c che la appellante indicherà oltre ISTAT come per legge e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in primo grado o di quella diversa di ragione e di legge Condannare altresì l’appellato anche ai sensi dell’art. 2059-2043 e 1226 c.c. al risarcimento del danno endofamiliare cagionato all’appellante, da quantificarsi anche in via equitativa nella somma non inferiore ad € (omissis) o in quella somma maggiore o minore che si ravviserà di ragione di legge. In ogni caso modificare altresì la regolazione delle spese del primo grado. Condannare l’appellato alla refusione delle spese di lite del primo e del presente grado di giudizio. Previa in via istruttoria eventuale ammissione d’ufficio di indagine affidata alla Guardia di Finanza ex artt. 5 e 9 L. 898/70, stante la evidente inattendibilità dei dati forniti dall’appellato in primo grado, anche vista la produzione della appellante di ulteriori dati patrimoniali consistenti attribuibili al coniuge, da questi omessi, che accerti e quantifichi la capacità di reddito e la consistenza del patrimonio dell’appellante e dell’appellato” Dell’appellato/appellante incidentale: “… respinte le avversarie richieste istruttorie, rigettare l'appello di A confermandola sentenza (omissis) qui gravata e per l'effetto: − respingere la richiesta di addebito; − respingere la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a favore della coniuge appellante; − respingere la richiesta di aumento del mantenimento del figlio confermando la somma di € (omissis) mensili previsti in sentenza di primo grado; − respingere la richiesta di vittoria delle spese di lite sia con riferimento al primo grado che con riferimento al presente secondo grado; − e, in accoglimento dell’appello incidentale e per l’effetto in riforma della sentenza n. (omissis) revocare l’assegno di mantenimento disposto a favore della moglie dando atto che la stessa è economicamente autosufficiente e che dunque nulla è dovuto in suo favore; e sempre in riforma della predetta sentenza in punto di spese di lite, disporre la vittoria, almeno in parte,a favore del Sig. X delle spese di lite del primo grado; − in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, 15% spese generali, Iva e cpa nella misura di legge e successive occorrende del presente grado di giudizio”. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del gravame FATTI DI CAUSA I.) Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Urbino - dato atto di aver pronunciato, nel corso del procedimento, la separazione personale dei coniugi A e X - ha stabilito quanto segue: - ha respinto la domanda di addebito della separazione al X; - ha posto a carico di quest’ultimo un contributo economico per il mantenimento della A nella misura di €. (omissis), rivalutabile annualmente secondo gli indici istat; - ha rigettato la domanda volta ad ottenere un contributo del resistente alle spese di locazione; - ha affidato il figlio minore B ad entrambi i genitori con collocamento in via prevalente del medesimo presso l’abitazione materna in (omissis); - ha regolato i tempi di permanenza del minore presso il padre; - ha stabilito che X provveda al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di € (omissis), oltre rivalutazione ISTAT annuale; - ha disposto che le parti dividano in pari misura le spese straordinarie necessarie per il figlio B e che le predette spese siano tra le parti disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro; - ha disposto altresì che la A percepisca integralmente l’assegno unico per il nucleo familiare; - ha rigettato la domanda di risarcimento del danno endofamiliare avanzata dalla ricorrente e la domanda del resistente volta ad impedire alla A di frequentare il sig. C in presenza del figlio; - ha ammonito entrambi i genitori affinché agevolino al massimo il diritto alla bigenitorialità del figlio B, collaborino nel suo preminente interesse e riducano le reciproche conflittualità; - ha compensato le spese di lite tra le parti. II.) Avverso la decisione propone appello A articolando cinque motivi, di seguito illustrati, diretti a censurare la sentenza del primo giudice nella parte in cui il Tribunale ha escluso l’addebito a carico del X ed ha respinto la condanna al risarcimento danni nonché a contestare le statuizioni economiche e quella relativa alla disposta compensazione delle spese di lite: chiede quindi, in riforma della gravata sentenza, di porre a carico del X l’assegno di mantenimento, anche a titolo di contributo per la locazione, nella misura di € (omissis), in favore della A, di determinare in €. (omissis) mensili quello per il figlio minore, di pronunciare l’addebito della separazione in capo all’appellato con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno endofamiliare nella somma non inferiore ad € (omissis) e al pagamento delle spese di lite; reitera, infine, in via istruttoria, la richiesta di indagine mediante la Guardia di Finanza, proposta in primo grado. III.) Il X nel costituirsi, contestati i motivi di appello, conclude chiedendo la reiezione del gravame; propone inoltre appello incidentale chiedendo di revocare l’assegno di mantenimento a favore della moglie e di regolare diversamente le spese di lite del giudizio di primo grado. IV.) Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del gravame. (omissis) RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1) L’appellante principale riepilogata la vicenda, anche processuale, censura, con il primo motivo, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la richiesta di addebito della separazione al marito, lamentando l’errata e non completa valutazione delle risultanze processuali e la contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della decisione. A tale riguardo la A osserva che - a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, secondo cui le circostanze emerse non sono sufficienti per giustificare l’addebito della separazione - la condotta tenuta dal X si è manifestata in atteggiamenti e comportamenti che denotano come il medesimo abbia ripetutamente violato i doveri nascenti dal matrimonio; evidenzia in particolare l’appellante il disinteresse morale e affettivo, le condotte maltrattanti e prevaricatrici, mortificatorie ed umilianti e di infedeltà (plurimi rapporti sessuali con P ed episodi di frequentazione amicale con M), confermati dalla documentazione prodotta (querela, opposizione all’archiviazione del (omissis), trascrizione delle registrazioni delle conversazioni tra i coniugi e relazione investigativa) e dall’istruttoria espletata (deposizioni dei testi F, G, H, I, L e N). Secondo l’appellante dalla prova per testimoni è emerso che gli eventi scatenanti che hanno condotto la medesima alla decisione irrevocabile di separarsi dal marito sono stati, oltre all’emergente sospetto (che la deposizione della M ha reso ancor più concreto) di una relazione extraconiugale tra il marito e M e comunque di una “amicizia particolare” tra i due, la scoperta delle abitudini sessuali trasgressive e infamanti del marito, svolte con modalità particolarmente censurabili e ingiuriose verso la moglie; pertanto, quando la A è venuta a sapere che il marito non solo riservava attenzioni verso M, ma che, quando andava al lavoro fuori sede, frequentava locali per “scambisti” e consumava rapporti sessuali promiscui (circostanze desumibili dalle deposizioni del testi P e N che rappresentano la prova della infedeltà plateale e reiterata del X), non ha potuto fare altro che cessare la sua esperienza matrimoniale. Quanto alla dedotta contraddittorietà della motivazione l’appellante rileva che il Tribunale ha evidenziato come dalla attività istruttoria espletata sia emerso un rapporto di coppia assolutamente normale fino all’autunno-inverno 2019, circostanza che, secondo la A, non esclude la plausibilità di quanto riferito da alcuni testi in merito alle vessazioni cui era sottoposta la A dai suoceri e dal marito – testi W, I e F – e soprattutto del linguaggio scurrile ed ingiurioso nel colloquio abituale con la moglie, avvalorato dalla registrazione delle conversazioni intercorse il (omissis) 2019 e dalla testimonianza di I, e denota, anzi, che la rottura del matrimonio era strettamente connessa ai tradimenti, alle frequentazioni del mondo degli “scambisti” da parte del marito ed alla scoperta di tali condotte avvenuta a novembre del 2019, pochi giorni prima delle predette conversazioni e della conseguente decisione della A di allontanarsi dalla abitazione coniugale. L’appellante rileva, inoltre, che il giudice di primo grado ha ritenuto non provati i pregressi atteggiamenti vessatori e violenti del X ed ha sostenuto che i coniugi sono vissuti in accordo ed armonia, anche con reciproco affetto, sino a novembre 2019, ma poi, contraddittoriamente, ha evidenziato che l’unione matrimoniale si sarebbe dissolta, invece, in epoca anteriore - sulla base della circostanza che la A ricorrente si era rivolta ad un professionista nel 2018 per problematiche relative al rapporto di coppia - tanto da ritenere che il tradimento del marito sarebbe irrilevante, perché avvenuto quando era già maturata una irreversibile crisi coniugale. 1.2) L’appellato, nel chiedere la conferma della gravata sentenza sulla base della ricostruzione operata dal primo giudice, ritenuta corretta nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la causa della crisi coniugale sia ricollegabile alle condotte poste in essere dal X, contesta la sussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di addebito rilevando che: - gli aspetti dedotti e valorizzati dall’appellante sono inidonei a supportare la pretesa riforma della pronuncia gravata; - l’unica circostanza effettivamente emersa dall’istruttoria consiste nel fatto che “nell’ultimo anno di matrimonio il marito è stato infedele avendo tradito la moglie con un’altra donna (P) conosciuta nel 2019 insieme al di lei marito in una spiaggia del Veneto in occasione di una trasferita di lavoro…”, comportamento peraltro risalente ad una epoca in cui la coppia era già in crisi, come accertato dal giudice di primo grado sulla base dei certificati del Dr. Z del 2018, prodotti dalla stessa appellante, e dai quali si evince la diagnosi di uno “stato disforico-depressivo” della A riconducibile a pregressi problemi relazionali con il marito; - con la sig.ra M vi era soltanto un rapporto di amicizia che, inizialmente, era esteso anche alla A, trasformatosi in una relazione affettiva solo in epoca successiva alla separazione, così come accertato dal primo giudice, non essendo emersi elementi contrari né dalla relazione dell’investigatore privato né dalle altre risultanze istruttorie; - l’illiceità e la non utilizzabilità ai fini della decisione delle registrazioni audio delle conversazioni fra i coniugi, depositate dalla controparte, conversazioni che, comunque, dimostrano che il rapporto tra i coniugi era già in crisi da tempo. 2.) Il primo motivo articolato dalla A è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2.1) Va anzitutto osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. E, in particolare, grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (tra le altre, Cass. civ. n. 27771/2022). 2.2) Nella fattispecie in esame non sono emersi sufficienti elementi di prova in ordine a quanto dedotto in merito al rapporto tra il X e M atteso che la relazione investigativa (completa di foto) predisposta dalla “Investigation” (omissis) non evidenzia alcuna circostanza significativa, mostrando soltanto il X e la donna, insieme, durante alcuni eventi di lavoro (in data (omissis) ed in data (omissis)), senza descrivere altri atteggiamenti che possano indurre a ritenere sussistente un rapporto affettivo tra i due; inoltre la stessa M, sentita quale testimone, ha riferito che la frequentazione è iniziata nel mese di ottobre del 2020 ( e quindi in data successiva alla separazione dei coniugi) e che il rapporto si è andato successivamente consolidando per poi diventare una stabile relazione. 2.3) Risulta invece accertato – come evidenziato dal Tribunale - che il X, in costanza di matrimonio, ha avuto “rapporti sessuali con la sig.ra P, donna da lui conosciuta assieme al di lei marito, in spiaggia, in occasione di una trasferta di lavoro. In particolare, tanto la P, quanto suo marito, N (del tutto consapevole e consenziente in quanto abituale scambista), hanno confermato la predetta circostanza …. negando tuttavia che il resistente fosse un abituale frequentatore di locali per scambisti o che lo stesso abbia fatto sesso con la donna alla presenza del di lei marito”. Le circostanze riferite dai predetti testimoni, che riguardano episodi avvenuti in un paio di occasioni, sono state confermate dallo stesso X il quale, come si è detto, ha ammesso di essere stato infedele nell’ultimo anno di matrimonio, pochi mesi prima della separazione (così come specificato con le note difensive del 12.6.2023), avendo tradito la moglie con la sig.ra P, conosciuta nel 2019 insieme al marito della stessa, in una spiaggia ((omissis)) sita in omissis (ove si era recato per motivi di lavoro). Pacifica la contrarietà del comportamento del X ai doveri che derivano dal matrimonio (che, peraltro, non è posta in discussione), non è necessario, ai fini della pronuncia in ordine all’addebito, verificare la tipologia del luogo in cui sono avvenuti gli incontri di carattere sessuale (circoli “per scambisti”, ai quali ha fatto riferimento l’appellante, o, come riferito dai testi P e N, sala “privè” all’interno di una “spa”) né accertare se l’appellato fosse o meno un frequentatore abituale di tali locali. Invero, come osservato dalla Suprema Corte, una volta accertato il tradimento, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la gravità della violazione, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (tra le altre, Cass civ. n. 11516/2014). Pertanto, alla luce dei principi illustrati e delle circostanze accertate dal primo giudice e pacifiche in questa sede, si ritiene che sia emersa la prova gravante sulla odierna appellante che ha richiesto l’addebito: si tratta quindi di verificare se la condotta accertata è stata posta in essere quando la crisi tra i coniugi era divenuta irreversibile. Dagli scritti difensivi delle parti si evince che tra i coniugi, nel corso del tempo, sono emersi motivi di contrasto, ricollegabili, secondo la A, agli atteggiamenti del marito (il quale aveva manifestato ostilità verso gli interessi coltivati dalla moglie ed era solito avere un linguaggio scurrile ed ingiurioso nel colloquio abituale con la stessa) e, secondo il X, ad un “sospetto di infedeltà” nutrito “negli ultimi tempi di matrimonio nei confronti della moglie…”. In merito a quest’ultimo profilo non sono emersi concreti elementi di prova dai quali poter desumere che la A abbia violato il dovere di fedeltà tenuto conto che: - le “precedenti storie” alle quali l’appellato ha fatto riferimento (peraltro scoperte, in base a quanto prospettato, durante gli otto anni di fidanzamento), risalgono – pacificamente - ad epoca anteriore al matrimonio; - quanto al “sospetto” che riguarderebbe la frequentazione della moglie con il sig. S (omissis), la lettera anonima, così come le “conferme della gente di paese”, non appaiono rilevanti, in mancanza di altri elementi probatori che non sono emersi dalla prova testimoniale, neanche dalla deposizione del teste T, richiamata dall’appellato, il quale ha soltanto riferito genericamente di aver visto la A entrare in (omissis) oppure a bordo di un’auto con il S, senza aggiungere alcunché in ordine alle circostanze e ai tempi di tali sporadici incontri. Ciò posto, anche a voler ammettere l’esistenza di problematiche tra le parti che rendevano il rapporto conflittuale, si osserva che gli elementi emersi dalla prova testimoniale inducono ad escludere che il contesto familiare fosse irrimediabilmente disgregato all’epoca in cui il X ha tenuto, in violazione del dovere di fedeltà, il comportamento in precedenza indicato. Invero, come evidenziato dal Tribunale, la quasi totalità dei testimoni escussi, tra i quali figurano soggetti terzi ed imparziali in quanto amici di famiglia e privi di personale interesse per i fatti di causa, della cui attendibilità non vi è quindi motivo di dubitare, hanno riferito che la coppia era solita partecipare a cene ed eventi e trascorrere periodi di vacanza, anche durante i week-end. Tale situazione, in base a quanto emerso dall’attività istruttoria, si è protratta anche nell’ultimo anno di matrimonio: infatti i testi U e V hanno confermato che i coniugi durante l’estate del 2019 hanno trascorso un mese in vacanza al mare (a (omissis)) e che, il (omissis), in occasione di un pranzo insieme ad altri amici, hanno organizzato e prenotato una vacanza a (omissis) per un fine settimana di novembre (dopo circa 2-3 settimane dalla data del pranzo) alla quale, tuttavia, essi non hanno poi partecipato poiché la A, qualche giorno prima, aveva comunicato al marito la volontà di separarsi. Le circostanze delineate evidenziano un contesto familiare caratterizzato dalla condivisione di interessi, attività e relazioni sociali, incompatibile con una irreversibile crisi coniugale che peraltro è stata esclusa dallo stesso X il quale, nel corso del giudizio di primo grado, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dalla controparte in ordine ad asseriti comportamenti vessatori posti in essere dal medesimo dai danni della moglie, ha, tra l’altro, evidenziato (come indicato nella sentenza impugnata e dedotto dall’appellante e come risulta dalla comparsa di costituzione e risposta del X innanzi al Tribunale) che, durante gli anni di matrimonio, non erano emerse situazioni che potessero evidenziare motivi di insoddisfazione tanto che: - la A aveva tenuto sempre una condotta affettuosa nei confronti del marito, anche davanti ad amici e parenti; - la coppia aveva desiderato un secondo figlio (omissis) e ciò fino al mese di settembre del 2019; - i coniugi avevano trascorso insieme, nell’ultimo anno, diversi periodi di vacanza, a gennaio del 2019 a (omissis), durante l’estate a (omissis) in un appartamento in affitto, con alcuni amici, e in (omissis), poche settimane prima del (omissis novembre), giorno in cui la A ha comunicato al X la volontà di separarsi. Né si ritiene di poter desumere una situazione di crisi irreversibile dal fatto la A, a dicembre del 2018, si è recata da un professionista (neurologo) il quale ha diagnosticato un “disturbo (omissis)” (certificati del 2018, del 2019 e del 2019) o (omissis) (certificato del 2019) - da ricondurre, in base a quanto riferito dalla medesima al medico e riportato nei certificati, a problemi relazionali con il marito - ed ha prescritto una terapia farmacologica consigliando ( a settembre 2019) un percorso psicoterapeutico. La natura dei disturbi, i controlli (trimestrali) ai quali si è sottoposta la A, la terapia ed rimedi consigliati dal professionista, inducono a ritenere, pur non escludendosi l’insorgenza di problematiche nell’ambito del rapporto di coppia, che ella volesse provare a superare le proprie difficoltà ed a proseguire la vita coniugale che, infatti, è proseguita nel corso del 2019 e si è interrotta soltanto dopo il mese di novembre del 2019 quando la medesima ha comunicato al marito la volontà di separarsi in seguito alla scoperta dei comportamenti posti in essere dal coniuge di cui si è detto in precedenza. Il contegno di entrambe le parti, sopra delineato, induce a ritenere che la violazione del dovere di fedeltà da parte del X, nel corso dell’ultimo anno di matrimonio (2019), non sia sopravvenuta in un contesto familiare irrimediabilmente compromesso, ma sia stata invece la causa della irreversibile crisi coniugale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, interrotta dalla A in seguito alla accertata infedeltà del marito. Tale conclusione trova conferma nel fatto che, scoperto il tradimento da parte del marito, la A ha comunicato la volontà di separarsi in data (omissis) 11.2019 (come dedotto dal X nel corso del giudizio di primo grado) e, dopo qualche mese, ha depositato il ricorso per separazione giudiziale ((omissis) 2020): del resto dalle deposizioni testimoniali è emerso che un cambiamento significativo nei rapporti tra i coniugi si è verificato solo dal mese di novembre del 2019, quando essi, dopo aver programmato una breve vacanza con alcuni amici, non hanno più partecipato al viaggio, poiché la A aveva comunicato al coniuge di volersi separare. Per le considerazioni svolte la separazione è addebitabile al X: tale conclusione assorbe e rende superfluo l’esame delle ulteriori problematiche prospettate dalle parti in ordine all’addebito, compresa quella relativa alla ammissibilità e rilevanza delle audio registrazioni e delle relative trascrizioni dei colloqui intercorsi tra i coniugi a partire dal (omissis).11.2019 (che, secondo l’appellato, non sarebbero utilizzabili, perché effettuate in difetto di consenso del marito alla audio registrazione e che, comunque, confermerebbero la intervenuta cessazione della affectio coniugalis). Invero le conversazioni si collocano, in base a quanto dedotto da entrambe le parti, in un periodo in cui era già indubbiamente irreversibile la crisi coniugale, essendo pacifico che proprio il (omissis).11.2019 la A ha informato il coniuge della volontà di separarsi a causa della infedeltà del marito (tale circostanza emerge sia dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia dalla comparsa di costituzione del X): il contesto, inevitabilmente conflittuale (evidenziato anche dall’appellato), in cui si sono svolti i colloqui ed il fatto che le dichiarazioni dei coniugi risultano basate su accuse reciproche (di torti, mancanza di affetto, infedeltà) finalizzate ad attribuire l’uno all’altro la responsabilità della rottura del vincolo coniugale, non permettono di ritenere che la crisi coniugale, divenuta a quella data ormai irreversibile, fosse irrimediabile già nell’ultimo anno di matrimonio (in cui si collocano le condotte del X), alla luce delle risultanze istruttorie sopra esaminate e della ricostruzione dei rapporti tra i coniugi, fino al mese di novembre 2019, effettuata dallo stesso X. Pertanto, e a prescindere dal convenuto di tale documentazione (trascrizioni e audio registrazioni), si ritiene, in riforma della sentenza impugnata, che siano riavvisabili i presupposti per l’addebito della separazione a carico del X. 3.1) Va a questo punto esaminato il quarto motivo di impugnazione, perché basato su questioni strettamente connesse alla pronuncia di addebito. A tale riguardo l’appellante censura la sentenza in ordine al rigetto della richiesta risarcitoria evidenziando: -di aver provato sia la condotta illecita particolarmente lesiva della dignità e personalità della moglie, posta in essere dal marito, erroneamente negata dalla sentenza e rivendicata nella sua sussistenza con il primo motivo di gravame, sia il danno conseguente, rappresentato dalla grave depressione cagionata alla appellante dal comportamento del coniuge e dalle conseguenze pregiudizievoli ricollegabili al fatto che la A ha dovuto abbandonare la casa coniugale, cambiare città di residenza e modificare le condizioni di vita; - che particolarmente lesivi della personalità della appellante - insegnante, attivamente impegnata nel sociale e fervente cattolica, come tale membro del Consiglio parrocchiale – sono stati la scoperta di un reiterato tradimento consumato in un ambiente, quale quello dello “scambismo”, particolarmente deprecabile dal punto di vista etico e morale, ed il sospetto, non del tutto peregrino, di una relazione sentimentale con altra persona, maturata sul luogo di lavoro. 3.2) L’appellato evidenzia l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno nel giudizio di separazione e comunque la infondatezza della stessa atteso che l’accertata infedeltà si colloca in un contesto di crisi della coppia ed è consistita in una avventura consumata in un paio di occasioni tra due persone adulte all’interno di “un locale chiuso e riservato e dunque, con modalità non mortificanti o umilianti per la coniuge.” 3.3) Fondata è l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass. civ. n. 20638/2004; Cass. civ. n. 18870/2014). Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi - rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte". Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio e che, quindi, come ritualmente eccepito dal X nel procedimento di primo grado, sin dalla fase presidenziale, (v. comparsa di costituzione) e in questa sede (in cui l’appellato costituendosi ha ribadito la eccezione in esame) la domanda risarcitoria è inammissibile nel presente procedimento, trattandosi di domanda e soggetta a rito diverso rispetto a quella di separazione, che, in mancanza di una ipotesi qualificata di connessione, non può essere esaminata e decisa in questa sede. 4.) Il secondo motivo di gravame principale ed il primo motivo di appello incidentale vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni trattate dalle parti, relative alla sussistenza dei presupposti per la erogazione dell’assegno di mantenimento in favore della A ed alla entità della somma eventualmente dovuta a tale titolo. 4.1) Con il secondo motivo la sig.ra A lamenta che il Tribunale, nel determinare in € (omissis) mensili l’assegno di mantenimento alla stessa dovuto, non ha adeguatamente valutato la situazione patrimoniale delle parti e, in particolare, la rilevante entità del divario economico, le complessive disponibilità del X (fondo pensione, dossier titoli, conti correnti, polizze assicurative, per un importo complessivo di €. (omissis) ai quali deve aggiungersi un investimento in fondi di €. (omissis) quantomeno alla data del (omissis) 2014) nonché l’aggravio mensile per le spese di locazione (€ (omissis)) che ella deve sostenere per essere stata costretta rinunciare alla casa coniugale, a differenza del X il quale vive nella abitazione coniugale, non affronta alcuna spesa e, per qualsiasi esigenza quotidiana, può fare affidamento sull’ausilio dei genitori. 4.2) L’appellato, oltre a contestare la ricostruzione patrimoniale effettuata dalla controparte, censura, con il primo motivo di gravame incidentale, il riconoscimento del diritto della A a ricevere il contributo al mantenimento, rilevando la insussistenza dei presupposti per la erogazione dell’assegno atteso che ella è titolare di una stabile fonte di reddito (insegnante di ruolo, con numerosi incarichi extra ed entrate, non documentate, per le lezioni private, come emerso dall’istruttoria espletata), è comproprietaria di un ampio immobile ed ha disponibilità economiche che non sono state adeguatamente valutate dal primo giudice, tenuto conto anche del fatto che la A non ha provato l’asserito tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, aspetto, allegato solo in questa sede, che non ha costituito oggetto di trattazione nel giudizio di primo grado. 4.3) Le doglianze articolate dalle parti sono infondate. 4.3.1) Dalla documentazione prodotta risulta che la A ha percepito (in base all’ultima dichiarazione dei redditi allegata, Mod.730/2022) una retribuzione annua netta di €. (omissis) (ottenuta detraendo dal reddito complessivo lordo di €. (omissis) l’imposta netta di €. (omissis)); ella risulta comproprietaria di un immobile sito in (omissis), possiede risparmi pari ad € (omissis) (circostanza non contestata) e vive in una casa concessa in locazione, versando un canone mensile di €. (omissis); alcuni testimoni sentiti nel corso del giudizio di primo grado (AA, BB, CC) hanno riferito che la A ha svolto ripetizioni private, ma dalle deposizioni rese non emerge alcun elemento utile al fine di chiarire se tale attività è stata svolta in modo occasionale o continuativo e se la A ha percepito un reddito ed eventualmente l’entità delle somme ricevute. 4.3.2) Il X (come evidenziato dal Tribunale e non contestato) è impiegato presso la soc. (omissis) e (in base alla ultima dichiarazione dei redditi allegata, Mod.730/2022) ha percepito un reddito annuo netto di €. (omissis) (ottenuto detraendo da quello complessivo di €. (omissis) la imposta netta di €. (omissis)); egli non risulta proprietario di beni immobili ed usufruisce della casa (già adibita ad abitazione coniugale) di proprietà dei genitori; il medesimo risulta inoltre titolare di un fondo pensione, dossier titoli, conti correnti e polizze assicurative che evidenziano una capacità di investimento e risparmio di circa €. (omissis). In ordine a quest’ultimo aspetto si osserva che gli importi indicati dalla appellante ammontano a complessivi €. (omissis), somma sostanzialmente corrispondente a quella di €. (omissis), non contestata dal X: non può essere invece tenuta in considerazione la maggior somma di €. (omissis) indicata dalla A (che non rappresenta la somma dei singoli importi relativi alle varie forme di investimento descritte nell’atto di appello) né quella ulteriore di €. (omissis), perché relativa, in base alla prospettazione della stessa appellante, ad una situazione risalente al 2014 e quindi non più attuale. La ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale e reddituale del X risulta, pertanto, attendibile e tale da non giustificare gli ulteriori approfondimenti istruttori (mediante le indagini della Guardia di Finanza) richiesti dall’appellante. 4.3.3) Nel contesto delineato - anche a voler prescindere dai benefit di cui dispone il X (circostanza pacifica) che non integrano la retribuzione, ma rappresentano una disponibilità economica strettamente connessa alle spese sostenute (di vitto, alloggio e carburante ecc.) in occasione delle trasferte lavorative - è ravvisabile una asimmetria tra le situazioni economiche dei coniugi, desumibile dalla entità dei redditi e dalle disponibilità finanziarie degli stessi che giustifica il versamento dell’assegno di mantenimento a favore della A. Inoltre risulta dagli atti del procedimento di primo grado che, sin dalla fase presidenziale, considerate l’età del bambino, l’elevata conflittualità tra i coniugi (esistente all’epoca e non attenuatasi nel corso del giudizio) e la necessità di garantire una crescita equilibrata e serena del minore, è stato disposto il collocamento prevalente del bambino presso la madre, con autorizzazione al trasferimento dell’abitazione e residenza nel comune di (omissis), ove la medesima insegnava, essendo indispensabile, nell’interesse del minore, ridurre al minimo le occasioni di incontro-scontro tra i coniugi che, inevitabilmente, si sarebbero verificate in caso di assegnazione della casa coniugale alla A, tenuto conto della particolare conformazione di tale abitazione, costituita da un appartamento in una villetta bifamiliare di proprietà del padre del X, abitata anche dai suoi familiari, tanto più che quest’ultimo aveva manifestato la intenzione, in caso di assegnazione della casa familiare alla A, di trasferirsi “a vivere al piano inferiore con i propri genitori”, circostanza che, come osservato nella ordinanza presidenziale, avrebbe costituito una occasione continua di scontro, non essendo possibile formulare una prognosi favorevole in ordine alla possibilità che i genitori, pensando solo al bene del figlio, accantonassero il loro rancori e conflitti (ordinanza presidenziale del 20.7.2020). 4.3.4) Per le considerazioni svolte si ritiene che la A, contando unicamente sulla proprie capacità professionali, economiche e patrimoniali non sia in grado di mantenere un tenore di vita (caratterizzato, quantomeno, da frequenti periodi di vacanza, anche durante l’anno, come si è detto in precedenza) tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenuto presente che è venuta meno la possibilità di usufruire della abitazione coniugale e che la A non può più fare affidamento sul contributo del marito il quale, avendo una maggiore disponibilità reddituale, ha verosimilmente contributo in misura prevalente alle esigenze del nucleo familiare. Né al fine di pervenire a diverse conclusioni è decisivo il fatto che la A è comproprietaria di un ampio immobile, non risultando, allo stato, che ella possa disporre di tale bene (utilizzandolo o concedendolo in locazione, anche solo in parte) autonomamente e indipendentemente dagli altri comproprietari. 4.3.5) Valutate, dunque, le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti come sopra delineate, tenuto conto delle esigenze abitative della A e del minore si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per revocare l’assegno di mantenimento (come richiesto dall’appellante incidentale) né per aumentare l’importo dovuto a tale titolo (come richiesto dalla appellante principale), risultando congrua la somma di €. (omissis) mensili che tiene adeguatamente in considerazione le situazioni economiche dei coniugi nonché le esigenze della appellante collegate alle necessità quotidiane, il pregresso tenore di vita (valutato nei limiti in precedenza evidenziati, in base agli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado) nonché l’onere gravante sulla stessa per la locazione dell’immobile in cui abita con il figlio e gli altri aspetti valorizzati dalle parti a sostegno delle rispettive e contrapposte richieste. Il secondo motivo di impugnazione principale e primo motivo di appello incidentale vanno quindi respinti. 5.1) Alla medesima conclusione si ritiene di dover pervenire in merito al terzo motivo di appello principale con cui l’appellante deduce l’erronea valutazione delle statuizioni patrimoniali riguardanti il figlio, assumendo che l’importo sarebbe stato determinato senza tenere i considerazione tutti i parametri previsti dalla normativa e in particolare senza valutare le esigenze del figlio legate all’età, il pregresso tenore di vita goduto dal minore in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore (collocato presso la madre), le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti maggiormente dalla madre. 5.2) Invero considerate le condizioni economiche delle parti di cui si è detto in precedenza e tenuto conto che entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito, l’importo mensile di €. (omissis) (oltre il 50% delle spese straordinarie) stabilito dal giudice di primo grado risulta equo avuto riguardo alle esigenze del minore, correlate alla sua età ((omissis)), in mancanza di peculiari necessità che non sono state allegate, ai tempi di permanenza del figlio presso i genitori (come stabilite dal Tribunale e non contestate in questa sede), al maggior impegno di assistenza e cura da parte della madre, quale genitore collocatario (tenuto in considerazione anche dal Tribunale); l’importo risulta inoltre adeguato in relazione a quanto emerso in ordine al tenore di vita del nucleo familiare ed al fatto che, come evidenziato dall’appellato, le spese sostenute per gli sport praticati dal minore sono suddivise tra i genitori, quali spese straordinarie. Anche il terzo motivo di appello principale va pertanto respinto, confermando la sentenza impugnata. 6) L’accoglimento, sia pure parziale, del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all’esito complessivo della lite: di conseguenza, assorbito è l’esame delle questioni prospettate - con il quinto motivo di appello principale e con il secondo motivo di appello incidentale - in ordine al capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali. La parziale e reciproca soccombenza delle parti ricollegabili - da un lato - alla reiezione delle richieste della A di affidamento (esclusivo) del minore, risarcitoria e di aumento degli assegni di mantenimento e – dall’altro - all’addebito della separazione al X ed alla conferma dell’assegno di mantenimento alla moglie, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del procedimento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell’appello proposto da A avverso la sentenza del Tribunale di Urbino n. (omissis) pubblicata il (omissis), modifica parzialmente la sentenza impugnata e, per l’effetto, dichiara che la separazione tra i coniugi X e A è addebitabile al X; per il resto respinge l’appello principale e quello incidentale proposto da X confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata; dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. (omissis)

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