Rinnovo concessione lido spiaggia - Aspettativa ed asffidamento del concessionario - Art. 36 e 37 cod. nav. - Insussistenza

22.06.2018 TAR MARCHE - Sentenza 441/2018 - Pres. Filippi - Est. Ruiu

02/07/2018

Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente chiedeva l'annullamento del silenzio - inadempimento prestato dal Comune di Fano sulla propria richiesta di assegnazione di una concessione demaniale marittima, adiacente a quella di cui essa è titolare, nonché del bando pubblico relativo alla gara indetta dal Comune di Fano per la concessione del medesimo tratto di spiaggia.

Dopo aver respinto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, in quanto reiterazione di precedenti domande già decise dall'Amministrazione comunale, il TAR ha ritenuto infondata la pretesa del ricorrente in quanto ...

...Non vi è alcun affidamento qualificato della ricorrente in quanto avente causa del precedente assegnatario della concessione (peraltro oggetto di subingresso da parte del Comune di Fano a partire dal 1993)...

Per unanime orientamento giurisprudenziale non si ammette, di norma, che sia tutelabile l'aspettativa del concessionario al rinnovo del rapporto, né che possa riconoscersi il diritto di inesistenza del concessionario stesso, benché in qualche modo codificato dall'art. 37 cod. nav. quando l'Amministrazione intenda procedere ad un nuovo affidamento tramite gara pubblica.

L'indizione di procedura comparativa per il rinnovo, anzi deve considerarsi rispondente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, par condicio, imparzialità e trasparenza, di modo che l'esigenza di privilegiare l'esperimento della gara per il rilascio o il rinnovo di concessioni demaniali, ha condotto alla prevalente interpretazione, secondo cui il citato art. 37 cod. nav. deve intendersi finalizzata all'uso più conveniente del bene pubblico, con prevalenza sulla tutela dell'interesse del precedente titolare al rinnovo della concessione. (tra le innumerevoli decisioni, Cons. Stato, VI, 9 giugno 2014 n. 2933).

Non è quindi sussistente alcun affidamento tutelabile in capo alla società ricorrente e no nvi era alcun obbligo dell'Amministrazione di considerare la domanda di assegnazione del 25 Marzo 2004 (che peraltro costituiva reiterazione di precedenti istanze, come da sentenza di questo TAR n. 119 del 2006).

Considerata l'evoluzione giurisprudenziale sull'interpretazione dell'articolo 37, comma 2. del codice della navigazione, allora vigente, risultano quindi del tutto irrilevanti la precedente titolarità della concessione sull'area, la motivazione del subingresso comunale del 1993 e gli eventi successivi..."

Per tali ragioni il ricorso è stato respinto.

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