Ragionevole durata del processo – Legge Pinto L. 24/03/2001 n. 89 – Danno non patrimoniale – Equa riparazione – Legge n. 208/2015 – Quantificazione – Decorso del termine di decadenza

24.05.2021 Decreto 331/2021 – Corte di Appello di Ancona Seconda Sezione Civile – Magistrato designato Dr.ssa Cecilia L.C. Bellucci

09/06/2021

Con ricorso, ex art. 3 legge 24 marzo 2001 n. 89, depositato il 18 aprile 2021 X, Y e Z hanno dedotto irragionevole durata del giudizio introdotto da W con ricorso depositato al T.A.R. Marche; il giudizio era definito in primo grado con sentenza del Tar Marche, che respingeva il ricorso, sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato. Stante la ritenuta eccessiva durata del processo, i ricorrenti proponevano la suddetta domanda. La Corte di Appello ha accolto l’istanza così motivando: “la domanda di riparazione è tempestiva ex art 4 legge n. 89/2001 come sostituito dall’articolo 55 del d.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni in l.n. 134/2012, e non essendo decorso il termine di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha respinto l’appello; le odierne ricorrenti agiscono nella qualità di eredi di W, deceduta il ___, ed a tale data deve farsi riferimento quale termine ultimo di durata del procedimento agli effetti del riconoscimento dell’indennizzo richiesto dagli eredi (cfr Cass 10986/2015); la durata del procedimento (dal deposito del ricorso alla sentenza) è pari ad anni 28, mesi 6 giorni 7; a norma dell’art 2 c. 2 bis l 89/ 2001 si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado o se il giudizio viene comunque definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa; dalla durata complessiva del procedimento come sopra indicata (7.6.1990 – 27.12.2018) vanno detratti mesi 6 e gg 19 per il periodo intercorrente tra il deposito della sentenza e la proposta impugnazione; il processo ha ecceduto la soglia ragionevole di durata, conseguentemente, nella misura di anni 22 mesi 11 e gg 18; ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, della irragionevole durata dei processi, considerato che a norma dell’art. 2 bis della L. 24 marzo 2001 n. 89, il giudice liquida a titolo di equa riparazione “di regola“ una somma non inferiore a 400,00 euro e non superiore a 800,00 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo tenendo conto: a) dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell’art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti: d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte e comunque in misura che, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice; che a norma dell’art 2 bis c. 1 ter l. 89 / 2000 come modificato con legge 208 / 2015 la somma può essere ridotta fino a 1/3 in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento a cui la domanda di equa riparazione si riferisce; che l’articolo 2 bis c. 1 e 1 ter introdotti con l. 208 /2015, dettando una nuova disciplina che prevede l’applicabilità dell’abbassamento a 400 € del minimo e la deducibilità ulteriore di 1/3 in caso di rigetto della domanda trovano applicazione nei giudizi introdotti dopo l’11 gennaio 2016 (cfr Cass. n. 25837/2019); ritenuto, nella fattispecie in esame, di liquidare in favore dei ricorrenti l’importo di € 400.00 per ogni anno - esclusa la frazione di anno inferiore a sei mesi– oltre interessi dalla domanda al saldo, tenuto conto degli elementi sopra indicati e con riduzione prossima ad 1/3 in ragione dell’integrale rigetto del ricorso in 1º e 2º grado e dunque complessivamente la somma di euro xxx, a favore pro quota delle eredi di W che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all’art. 2 quinquies, sexies e septies L. n. 89/2001 e che la somma come sopra liquidata non è superiore ai limiti determinati ex art. 2 bis c. 3 L. 89/2001”. La Corte quindi ha riconosciuto la fondatezza della pretesa, riconoscendo l’indennizzo sopra riferito, le spese legali, dichiarando altresì in caso di mancato pagamento, la provvisoria esecuzione ai sensi dell’articolo 3 co.5, della legge 89/2001; mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 5, co. 4, della legge 89/2001 e per le comunicazioni di rito.

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