Ordinanza Presidenziale istruttoria – mancato riscontro – inottemperanza valutabile ex art. 84 cpa – improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse .

12.3.2024 TAR MARCHE Sezione Seconda – Decreto Decisorio n. 215/2024 Pres. Est. Ianigro

19/03/2024

Nel ricorso avverso alcuni provvedimenti comunali relativi a presunti abusi edilizi, il Presidente ha così statuito “ ….. con ordinanza presidenziale istruttoria n. 32 dell’8.01.2024 è stato assegnato alla parte ricorrente un termine non superiore a trenta giorni onde dichiarare la persistenza dell’interesse a coltivare il presente ricorso alla luce del tempo decorso e di eventuali sopravvenienze rilevanti ai fini della decisione in relazione all’eventuale prosieguo del percorso di istruzione interessato dalla decisione impugnata; Evidenziato che l’ordinanza risulta comunicata a cura della Segreteria in data 9.02.2024 presso il domicilio digitale del difensore istante ed in data 8.01.2024 presso quello dell’amministrazione intimata; Rilevato che nonostante il termine perentorio assegnato, e l’espressa avvertenza contenuta nel provvedimento che in caso di inottemperanza il comportamento processuale della parte sarebbe stato valutato ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., parte ricorrente non ha adempiuto alla predetta interlocutoria necessaria al fine di acquisire utili aggiornamenti in ordine alla persistente attualità della pretesa azionata; Considerato che, come chiarito in giurisprudenza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 21 ottobre 2021, n. 7063) nel caso in cui una parte sia compulsata da un’ordinanza istruttoria a dichiarare la permanenza del suo interesse ad agire e rimanga inerte, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, traendo elementi decisivi dell'essere venuto meno l'interesse a ricorrere dal comportamento processuale della parte che manifesta, in tal modo, implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia; Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse e che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso per sopraggiunto difetto di interesse….”.

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