Lite pendente nel merito – richieste istruttorie già formulate – ricorso autonomo ex art. 700 c.p.c. per richiedere l’accoglimento delle istanze istruttorie non ancora decise dal Giudice del merito – inammissibilità - ragioni

26.10.2023 – Tribunale di Urbino – Ordinanza - Est. Cantalini

27/10/2023

…  “A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25 ottobre 2023, OSSERVA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 6 giugno 2023 e ritualmente notificato, X adiva l’intestato Tribunale in persona del predetto Magistrato chiedendo, in via principale, di ordinare agli istituti di credito puntualmente indicati nell’atto introduttivo, in ordine alle posizioni intestate ai nominativi di A e C, di: “conservare ogni documentazione riguardante le posizioni della signora A per conti correnti, investimenti azionario ed obbligazionari, polizze assicurative, libretti di risparmio nominativi e al portatore afferenti a A nonché riguardanti la signora C, con contestuale fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale se ritenuto necessario; - In subordine, fissare l’udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all’assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere quindi ad ordinare quanto indicato in via principale; - Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti”. A sostegno della propria domanda, in particolare, la parte deduceva: - Che è parte processuale nella Causa R.G. n. 138/2020 pendente innanzi al Tribunale di Urbino, attualmente in fase istruttoria, con prossima udienza fissata in data 18.05.2022 per l’escussione dei testimoni ammessi, pendendo riserva per tutti i mezzi istruttori ulteriori, domande di ammissione CTU, richiesta di ordine di esibizione promosso dalla odierna ricorrente, ex art. 210 c.p.c. in capo ad alcuni Istituti di Credito relativamente alla documentazione afferenti le posizioni della signora A, madre deceduta della ricorrente, per conti correnti, investimenti azionistici o di altro genere, eventuali polizze assicurative; Che fra le istanze istruttorie della convenuta ed attrice in via riconvenzionale, X, nel predetto giudizio di merito, vi è la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di molteplici istituti di credito; - Che detta richiesta, come altre di natura istruttoria, non è stata ancora evasa dall’adito Tribunale, avendo l’Ill.mo Signor Giudice optato per l’ammissione delle sole prove testimoniali riservando ogni altro provvedimento all’esito; - Che, tuttavia, la necessità di acquisizione dei predetti documenti, o comunque anche solo la loro conservazione da parte dei detentori legittimi, i singoli Istituti di Credito, è di interesse della odierna ricorrente, in quanto necessario al fine della ricostruzione dell’asse ereditario, come di istanze in atti del giudizio di merito, e che le domande all’uopo radicate in via stragiudiziale verso le Banche ad opera della signora X non hanno trovato seguito, accampando i vari Istituti di Credito pretestuose scusanti al fine di negare copia della documentazione dovuta comunque alla legittima erede; - Che, nel caso di specie, la eventuale domanda di sequestro della documentazione presso i vari Istituti di Credito è già stata valutata negativamente dal Tribunale di Urbino nella causa r.g. 1025/2003; - Che il presente procedimento ex art. 700 c.p.c., sebbene ritenuto residuale dal codice di procedura civile, rappresenta l’ultima possibilità di esaminare la documentazione bancaria afferente alla deceduta madre. Con memoria di costituzione ritualmente depositata si costituiva in giudizio C domando: “- in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 669-quater cpc comunque dichiararlo inammissibile nel merito per carenza di presupposti rigettarlo; - in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario ex art. 700 cpc, si chiede l’ordine di esibizione dei conti correnti cointestati della Sig.ra X sia dichiarati che non, in (omissis), riservandosi sin d’ora il diritto di ulteriori indicazioni e specificazioni su tali conti. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”. °°°°°° Alla luce di quando dedotto e rappresentato dalle parti, ritiene questo Giudice che il ricorso sia manifestamente inammissibile per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, infatti, come riferito dalla stessa ricorrente, tra le medesime parti in causa risulta già pendente giudizio di merito instaurato presso l’intestato Tribunale e iscritto al n. di ruolo 138/2020; giudizio avente ad oggetto proprio l’accertamento dei rapporti sottesi alla richiesta di ostensione e conservazione della documentazione di cui alla presente richiesta cautelare. Evidente, pertanto, come il presente ricorso sia stato promosso in palese violazione dell’art. 669 quater c.p.c., il quale espressamente prevede che: “Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”. In secondo luogo, occorre rilevare come la domanda oggetto del presente procedimento è volta ad ottenere la conservazione e l’ostensione, da parte di una moltitudine di istituti di credito, di tutta la documentazione economica, finanziaria, assicurativa e patrimoniale relativa alla posizione delle Sig.re A e C; domanda che, ancora una volta come riferito dalla stessa ricorrente, è stata già oggetto di apposita istanza istruttoria formulata nel predetto procedimento avente RG n. 138/2020. Da queste considerazioni, pertanto, emerge icto oculi come difetti il requisito della residualità per l’attivazione della pretesa cautelare, potendo la ricorrente ottenere quanto in tale sede richiesto attraverso il provvedimento con il quale il Giudice Istruttore sarà chiamato a decidere, nel procedimento n. 138/2020 RGAC, in ordine alla richiesta ex art. 210 c.p.c. dalla X ivi formulata. D’altro canto, logicamente argomentando, appare evidente come la ratio della disposizione normativa citata di cui all’art. 669 quater c.p.c. sia proprio quella di evitare la situazione di contrasto tra giudicati che si verrebbe ipoteticamente a creare laddove il Giudice adito in sede cautelare adotti una pronuncia diversa da quella adottata, sulla stessa materia, dal Giudice competente a conoscere del merito della causa. Situazione, questa, che rischierebbe in concreto di verificarsi nel caso di specie laddove si procedesse a valutare il merito dell’istanza cautelare promossa da X. Per tutte queste ragioni, pertanto, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata, in ragione della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla resistente che si devono in tale sede liquidare in complessivi (omissis). (omissis)

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