Giudizio di merito - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - richiesta di esecuzione di lavori al convenuto - ammissibilità

03.11.2017 - Tribunale di Pesaro - Ord. Rel. Melucci

03/11/2017

...." rilevato

- che la domanda cautelare è supportata da fumus in ragione di quanto rilevato, nel contradditorio delle parti coinvolte nel presente giudizio ex art. 700 c.p.c. - cioè A e B - dal consulente tecnico nominato in sede di a.t.p., avendo lo stesso ausiliare tecnico accertato, in termini di dichiarata certezza, sia la sussistenza delle infiltrazioni sia la provenienza delle stesse dall'impianto idro-termo-sanitario a servizio dell'appartamento dello stesso resistente, le conclusioni del ctu sono condivisibili, in quanto infondate su esame obiettivo dei luoghi e verifiche tecniche.....

- che sussiste, altresì, il periculum, perché la formazione di infiltrazioni è notoriamente causa di insalubrità degli ambiente, né ha rilievo il fatto che, nel caso di specie, a detti problemi di insalubrità si sia posto rimedio da parte dell'inquilino della ricorrente mediante periodici lavori di tinteggiatura, giacché si tratta di interventi non idonei ad elidere in via definitiva la causa del danno; neppure ha rilievo il tempo trascorso dall'atp al ricorso cautelare, atteso che "la tolleranza" della ricorrente non è motivo per escludere il danno, tanto più considerato che l'inquilino ha già preannunciato disdetta (pacifico) così incrementando, anche sul piano patrimoniale, la sussistenza del pregiudizio irreparabile dedotto;

- che, pertanto, ricorso va accolto con ordine di messa in opera degli interventi di ripristino individuati dal ctu, cui fa riferimento anche la parte ricorrente, dovendosi solo disattendere la richiesta della stessa ricorrente di " provvedere autonomamente all'intervento" in caso di inadempimento, essendo ben noto che il provvedimento che condanna all'esecuzione di obblighi di fare non può autorizzare la parte interessata - in caso di inerzia dell'obbligato - a procedere direttamente all'esecuzione, atteso che la mancata attuazione di quel titolo esecutivo abilita soltanto la parte stessa a rivolgersi al giudice dell'esecuzione, perché provveda a tutti gli adempimenti funzionalmente al medesimo demandati art. 612 ss c.p.c. (cfr. Cassa. 1984 n. 6402);

- che nella relazione del ctu si rileva la violazione dell'art. 98 comma 5 del Regolamento Edilizio del Comune di M, con riferimento alla canna fumaria di A, in quanto "posta ad una distanza inferiore di 10 m dall'unità immobiliare della sig.ra Bolognesi ed avendo un'altezza pari a 2,50 m " per cui " essa dovrà essere prolungata di un metro affinché superi in altezza la copertura dell'edificio"; si tratta di spetto che, pur estraneo all'oggetto della causa, impone la trasmissione di copia della citata relazione del ctu e della presente ordinanza al Comune di M, Servizio Pianificazione Urbanistica, per quanto di competenza in merito all'illecito sopra rilevato

P.Q.M.

visto l'art. 700 c.p.c.,

accoglie per quanto di ragione il ricorso del 17.10.2017 proposto da A e, per l'effetto, condanna B ad eliminare le infiltrazioni d'acqua proveniente dall'impianto idro-termo-sanitario del suo immobile mediante esecuzione degli interventi indicati nella relazione del ctu e nei relativi allegati, inclusa la tinteggiatura del solai dell'appartamento di proprietà della ricorrente A, entro il termine di un mese dalla data della presente ordinanza. Spese al merito..."

© Artistiko Web Agency