Corte di Cassazione Sez. III Penale – 38505/12 - Pres. De Maio Est. Franco

Lottizzazione abusiva – lottizzazione materiale e cartolare – fattispecie creazione orti con suddivisione di terreno - insussistenza - trasformazione edilizia - inidoneità

03/10/2012

A X vennero contestati i reati: A) di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30 e art. 44, lett. c), per avere effettuato una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio di un suo terreno agricolo mediante il frazionamento, in lotti, realizzando una strada poderale carrabile, la recinzione su tre lati delle singole particelle e un impianto di fornitura di acqua non potabile B) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere realizzato, senza permesso di costruire, la suddetta strada poderale carrabile e le recinzioni dei lotti. Il giudice di primo grado assolse l'imputato in quanto “… doveva escludersi che il frazionamento e le vendite fossero finalizzate ad uno scopo edificatorio e che le opere avessero comportato una trasformazione edilizia o urbanistica a scopo edificatorio, sicchè mancava il presupposto del reato di lottizzazione abusiva … il percorso della strada interpoderale e le recinzioni erano pienamente compatibili con la destinazione agricola dei terreni, ….l'impianto irriguo mediante allacciamento ad una conduttura non potabile era precipuamente destinato alla irrigazione. L'ipotesi della lottizzazione materiale non era poi neppure configurabile rispetto a manufatti a servizio di fondo agricolo (ricovero di attrezzi e utilizzi similari), non suscettibili di essere trasformati in edifici a scopo abitativo o adibiti ad attività diverse. Tali manufatti, anche se abusivi, non mutavano l'assetto territoriale ed il carattere di zona agricola dell'area in questione. Non ricorreva neppure l'ipotesi di lottizzazione cartolare perchè la natura del terreno e la sua destinazione a zona agricola, le modalità del frazionamento (in lotti inidonei oggettivamente alla realizzazione di edifici e disegnati invece specificamente per un uso orticolo), la personalità dei singoli acquirenti (la gran parte pensionati che avevano impiantato ortaggi ed alberi da frutta o ulivi ed erano stati più volte visti mentre coltivavano il terreno e accudivano animali domestici), il prezzo delle compravendite (proporzionato a quello di terreni ad uso agricolo e non compatibile con quello di terreni edificabili), le caratteristiche oggettive delle stesse opere escludeva una inequivoca destinazione a scopo edificatorio”. ….“Doveva pertanto escludersi uno scopo edificatorio, in quanto i piccoli manufatti e le altre opere eseguite, sia pure abusivamente, non costituivano un segnale di finalità di speculazione edilizia e di trasformazione del territorio, che era rimasto terreno a destinazione agricola…..” Il Procuratore della Repubblica propose ricorso per cassazione deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il giudice ha confuso lo scopo edificatorio con la finalità residenziale - abitativa, ritenendo di contro avvenuta . La trasformazione territoriale con la installazione di strutture destinate a depositi, magazzini e simili, tanto più che gli acquirenti non avevano la qualifica di imprenditori agricoli e le opere realizzate avevano la potenzialità di trasformare urbanisticamente il territorio. 2) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la lottizzazione cartolare prescinde dalla presenza di un intento edificatorio purchè sussista anche uno solo dei parametri indiziari indicati dalla norma. Il solo dato oggettivo del frazionamento di un unico fondo destinato ad uso agricolo in lotti non idonei ad un uso non conforme allo strumento urbanistico configura una lottizzazione abusiva negoziale. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. La sentenza impugnata ha accertato, in punto di fatto, che la suddivisione in parti del terreno non era finalizzata ad uno scopo edificatorio di qualsivoglia genere e non ha di fatto comportato alcuna trasformazione urbanistica del terreno che ha continuato ad avere natura e destinazione agricola e ad essere utilizzato esclusivamente per finalità agricole. … e che sui lotti in questione, così come realizzati, non erano realizzabili, nemmeno in astratto, nè fabbricati destinati ad abitazione, nè strutture destinate a depositi, magazzini e simili. L’intervento de quo non possedeva alcuna concreta possibilità di trasformare urbanisticamente il territorio in contrasto con il suo sistema di governo…” Inoltre la sentenza ha affermato che “ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30 per l'ipotesi di cd. lottizzazione cartolare, richiede che gli elementi indiziari e sintomatici ivi indicati denuncino pur sempre

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