CORTE DI APPELLO DI ANCONA SENTENZA 145/2011 Pres. Formiconi Est. Ercoli

CONSORZIO URBANIZZAZIONE – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI SOCIO – NULLITA’

17/02/2011

X conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pesaro, il Consorzio di urbanizzazione Z di cui era socio, chiedendo dichiarare la nullità o, in subordine annullare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del consorzio convenuto, di esclusione di X dal consorzio medesimo per morosità sulla base dell’art. 6, 2° comma e 10 dello statuto, in quanto adottata in violazione dell’art. 6 dello statuto – che consentiva, in caso di inadempimento delle prescrizioni di cui all’atto costitutivo, degli atti assembleari e dello statuto, l’applicazione della sola sanzione pecuniaria – del patto integrativo adottato in data 13.12.1994, e degli artt. 1001, 1005 e 1009 c.c. nonché per inesistenza o per carenza della gravità dell’inadempimento e per irregolarità della convocazione del C.d.A. per assenza dell’o.d.g. e, in subordine, per difetto di competenza del C.d.A. in favore dell’assemblea; chiedeva, inoltre, ove necessario, dichiarare la nullità dell’art. 6, c. II dello statuto. Il Consorzio convenuto si costituiva in giudizio contestando le allegazioni di parte attrice ed evidenziando che X era debitore di somma per le spese di costituzione del consorzio. Aveva, quindi, concluso chiedendo dichiarare l’inammissibilità, l’infondatezza e la intervenuta prescrizione della domanda di dichiarazione di nullità e/o inesistenza dell’art. 6 dello statuto, dichiarare l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda di annullamento della delibera di locazione respingendo le eccezioni di difetto dei presupposti della delibera e di difetto di competenza del c.d.a.. La deliberazione in oggetto era stata sospesa con provvedimento in data 14.03.2003. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 817/2004, dichiarava la nullità della deliberazione e condannava il Consorzio al pagamento delle spese di lite. Avverso la richiamata sentenza il Consorzio Z proponeva appello deducendo, quale primo motivo, la nullità della sentenza in quanto adottata dal giudice unico in violazione del disposto di cui all’art. 50 bis c.p.c. Con il secondo motivo deduceva l’erronea applicazione da parte del primo giudice dell’art. 6 dello statuto relativo alla sola ipotesi della gravità dell’inadempimento. Con ulteriore motivo di appello censurava la gravata sentenza per aver il giudice di primo grado erroneamente ritenuto la nullità della clausola di cui all’art. 6 dello statuto sul presupposto che i consorzi di urbanizzazione fossero degli organismi parificati alla comunione con conseguente impossibilità di esclusione dei comunisti. Con il quarto motivo di appello deduceva l’erroneità dell’affermazione riguardante la non gravità dell’inadempimento adottata senza tener conto della perdurante morosità, dell’entità e della natura del debito il cui inadempimento metteva a repentaglio l’esistenza stessa del consorzio. Con il quinto motivo di appello censurava la gravata sentenza quanto alla contraddittorietà della motivazione in ordine al credito. Resisteva il socio X. La Corte di Appello, pur annullando la sentenza di primo grado perché emessa dal Tribunale non in composizione Collegiale, definendo il merito della controversia, annullava la delibera impugnata in primo grado. … “Con il primo motivo l’appellante ha dedotto la nullità della sentenza appellata perché emessa, in violazione del disposto di cui all’art. 50 bis c.p.c., dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale. La gravata sentenza, avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio di urbanizzazione Celletta adottata in materia di esclusione del socio, è stata pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale e, dunque in violazione del disposto di cui al richiamato art. 50 bis c.p.c. che stabilisce che il tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater cod. proc. Civ. al successivo art. 161, comma primo un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla (Cass. S.U. 25.11.2008 n. 28040). In adesione a tale principio, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado occorre, non ricorrendo uno dei casi nei quali va rimessa al primo giudice, trattenere la causa e giudicarla nel merito con una motivazione del tutto autonoma, cioè priva di riferimenti alla sentenza dichiarata nulla (Cass. 11.01.2010 n. 244)”… . … “La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che i consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interesse, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un’organizzazione sovraordinata), finalizzati alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi, costituiscono figure atipiche, le quali, essendo caratterizzate dall’esistenza di una stabile organizzazione di soggetti, funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute (Cass. 09.02.2007 n. 2877; conf. Cass. 05/28492, Cass. 03/3341, Cass. 90/9709. In relazione al particolare carattere di realità che connota detti consorzi la Suprema Corte ha poi più volte precisato: i consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un’organizzazione sovraordinata), preordinati … … alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi assai complessi ed onerosi, costituiscono figure atipiche al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute, il problema della normativa ad essi applicabile va, peraltro, risolto alla luce della considerazione che, accanto all’innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realità – in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell’acquisto dell’immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria – sicché insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l’applicazione generalizzata in tema di comunione e condominio, è d’uopo rivolgere l’attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all’individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia. (Cass, 21.03.2003 n. 4125).” In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito i principi sopra enunciati affermando che nei consorzi di urbanizzazione – consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione od al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi – la natura, affermabile di regola, di associazione non riconosciuta si coniuga con un forte profilo di realità, sicché la complessità della loro struttura, affidata all’autonomina privata, rende necessario accertare quale sia la volontà manifestata nello statuto, da cui dipende l’applicabilità della normativa in materia di associazione ovvero di quella in tema di comunione (Cass. 28.04.2010 n. 10220). Nella motivazione di quest’ultima sentenza si è in particolare evidenziato: si è detto ripetutamente con indirizzo cui s’intende dare continuità, che i consorzi di diritto privato rappresentano aggregazioni tra persone fisiche o giuridiche che condividono determinati bisogni od interessi, che hanno il fine di soddisfarli mediante un’organizzazione ad esse sovraordinata (Cfr. Cass. 1984/04199, 4125/2003). Quelli di urbanizzazione, preordinati alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso realizzazione e fornitura di opere o servizi complessi ed onerosi, non testualmente qualificati, sono stati di regola ricondotti alla figura, di cui riproducono i tratti peculiari, delle associazioni non riconosciute (C. Cass. 1976/4252, 1984/04199 e 1992/11218) senza, la pretesa d’aver risolto la problematica che investe l’individuazione della normativa applicabile, discendente dal fatto che il connotato associativo anzidetto si coniuga con un forte profilo di realità. “Inserendosi con il loro acquisto nel sodalizio e beneficiando dei vantaggi dal medesimo offerti, gli associati assumono nel contempo una serie di doveri ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli beni e di quelli eventualmente comuni” (Cass. citata e nn. 1992/11218 e 1999/04301, che peraltro di obligationes propter rem con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria). La complessità di tale struttura, affidata all’autonomia privata, rende necessario accertare quale sia la volontà manifestata nello statuto (C. Cass. 2001/03665), al fine di accertare quale sia la normativa applicabile, se prevalga quella in materia di associazione ovvero quella in materia di comunione. Lo statuto del Consorzio Z prevede come scopo la realizzazione della urbanizzazione e della lottizzazione delle aree incluse nel comparto edificatorio la ripartizione delle relative spese e la perequazione della distribuzione edificatoria o delle utilità provenienti, la ricomposizione delle unità fondiarie in modo corrispondente alle previsioni urbanistiche e la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le proprietà comprese nel comparto. La prevalenza dell’elemento della realità appare evidente dall’esame complessivo dello statuto e del successivo patto integrativo ove si consideri che la finalità principale del consorzio è quella della realizzazione dell’urbanizzazione e della lottizzazione da attuarsi attraverso la perequazione della distribuzione edificatoria così come meglio precisato nel patto integrativo on conseguente incidenza sul diritto di proprietà di ciascuno (… le superfici destinate a urbanizzazione primaria e secondaria ed a parcheggi dovranno essere trasferire al Comune di X dai rispettivi proprietari indipendentemente dalla quantità per la quale tali aree incidono nelle proprietà di ciascuno … in remunerazione dei trasferimenti effettuati come sopra le altre ditte che risultino proprietarie dei terreni utilizzabili per l’edificazione sono obbligate ed accettano di trasferire le superfici necessarie a consentire la compensazione di cui al punto 1) senza pretendere alcun corrispettivo …) sicché deve ritenersi applicabile la invocata normativa in tema di comunione e, quindi, affermare l’impossibilità di configurare la esclusione del consorziato con conseguente accoglimento della domanda di nullità della delibera impugnata. Peraltro la previsione statutaria di cui al medesimo art. 6 circa la non re cedibilità dal consorzio appare costituire indice ulteriore della prevalenza della evidenziata realità. Difatti il diritto di recesso, in ordine al quale vige il principio generale della libertà derogabile dalla volontà delle parti, quando queste si impegnano a svolgere una attività entro un arco di tempo che esse ritengono essenziale e si obbligano a far parte dell’associazione per tale tempo. Ciò si verifica nel caso dei consorzi tra proprietari per l’autodisciplina urbanistica di un comprensorio, in cui assume valore determinante il collegamento sopra descritto tra durata del rapporto e vincolo consortile, quest’ultimo caratterizzato dalla necessità di assicurare per un certo tempo l’adempimento degli obblighi e lo svolgimento delle attività indicate nell’atto costitutivo ed è indice di quella realità del rapporto associativo derivante dall’esistenza di vincoli sui terreni di proprietà dei consortisti, strumentali alla finalità consortili (cfr. Cass. 21.03.2003 n. 4125) … P.Q.M. La Corte … … “in parziale accoglimento dell’appello dichiara la nullità della sentenza appellata, dichiara la nullità della delibera impugnata adottata dal consiglio di amministrazione del Consorzio appellante” … …

© Artistiko Web Agency