Corte di Appello di Ancona Sent. 655/2014

Opposizione a precetto – appello – inammissibilità – normativa processuale applicabile (diritto previgente)

13/08/2014

… “Il Tribunale di Pesaro sez. dist. Di Fano, con la sentenza n. 182/09 emessa e pubblicata in data 03.06.09 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., accoglieva l’opposizione a precetto promossa da X nei confronti di Y, opposizione con la quale si contestava l’azione esecutiva intrapresa affermando di avere già adempiuto a quanto previsto nel titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 395/2000 dep. Il 27.11.2000. Y ha impugnato tempestivamente la predetta decisione con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.07.2009. riproponendo le eccezioni disattese dal giudice di prime cure. Si costituiva l’appellata che chiedeva il rigetto dell’impugnazione” … … “L’appello è inammissibile in quanto nel caso di specie la sentenza doveva essere gravata con ricorso per cassazione ex art. 111 c.p.c.. Il regime di impugnazione di una sentenza – e cioè la facoltà di impugnativa, i modi ed i termini per esercitarla – resta regolato dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione (tra le altre: Cass. Sez. Un., 20 dicembre 2006, n. 27172; Cass. 27 luglio 2007, n. 16618). Il testo dell’art. 616 c.p.c. nella formulazione, vigente all’epoca della decisione impugnata, adottata in forza dell’art. 14 L. 24 febbraio 2006, n. 52, prevedeva che “la causa è decisa con sentenza non impugnabile”. Pertanto se la sentenza sull’opposizione dispiegata ex artt. 615 o 619 c.p.c. è stata pubblicata prima del 1.3.06, essa resta esclusivamente appellabile (cfr. Cass. 20 settembre 2006 n., 20414); se essa è stata pubblicata a partire da tale data, ma fino al 4.7.09, qualunque sia l’epoca in cui il processo sia stato iniziato, non è più ammissibile il rimedio dell’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., come introdotto dalla L. n. 52 del 2006, ma solo quello del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. comma 7 (Cass. Ord. 22 settembre 2009 n. 20392); solo se la sentenza è stata resa in un giudizio pendente ancora in primo grado al 4.7.09, torna ad essere appellabile (Cass. Ord. 27 settembre 2010 n. 20324); nel caso di specie la gravata sentenza è stata pubblicata il 03.06.09, sicchè il solo mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione ex art. 111 c.p.c. “ … …” Dichiara l’inammissibilità dell’appello” … .

© Artistiko Web Agency