Bancarotta semplice documentale – irregolare tenuta delle scritture contabili – possibilità di esatta ricostruzione della contabilità del fallito – responsabilità penale - sussistenza – art. 131 Bisa c.p. - applicabilità - presupposti

5.3.2022 – Trib. Pesaro – Penale Monocratico – Sent. 71/2022 - Est. Tetto

24/03/2022

… “All'imputata, nella rivestita qualità di legale rappresentante della V srl, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pesaro depositata in data (omissis), si contesta il reato di bancarotta semplice documentale (artt. 224 n. 1 in relazione all'art. 217 comma 2 L.F.) per aver omesso di tenere - dal 2014 e fino alla dichiarazione di fallimento - il libro giornale e degli inventari nonché di aver tenuto le altre scritture contabili obbligatorie in maniera irregolare e incompleta. Incontroverso l'esercizio effettivo, da parte di X, delle funzioni correlate alla qualifica di amministratore unico (nonché dal marzo 2013, anche di socio unico) della “V srl", dalla data di costituzione fino alla data del fallimento della stessa, risulta provata la penale responsabilità dell'imputata. Il teste M (curatore del fallimento) - nel confermare il contenuto della relazione, ex art. 33 L.F. - ha riferito che la X, tenendo un comportamento di piena collaborazione con gli organi della procedura (e ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 16 comma 2, lett. e, L.F.), aveva consegnato, ancorché in maniera 'frazionata', i libri, le scritture contabili e altra documentazione fiscale e commerciale della società, :risultata tuttavia incompleta e non aggiornata alla data della dichiarazione di fallimento del 27/2/2015. In particolare, in occasione delle audizioni dinanzi al curatore in data 9 e 25 marzo 2015, X, oltre ad una relazione dettagliata ed attendibile sulle cause del dissesto della V srl, consegnava: - il registro liquidazioni Iva (omissis). Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2013 – prodotto dal difensore dell’imputata (unitamente alle fatture attive e passive e agli estratti conto bancari) nella fase dell’istruttoria prefallimentare – risulta predisposto e tuttavia non depositato presso la CCIAA. Ad integrazione e giustificazione della predetta incompletezza delle scritture contabili, X faceva presente al curatore che la stessa era sostanzialmente dovuta al comportamento inadempiente addebitabile al proprio commercialista di fiducia, indicato nello studio "S srl", incaricato della elaborazione dati, assistenza amministrativa e fiscale e della tenuta della contabilità generale della società (v. contratto 'fornitura servizi' sottoscritto dalle parti in data 21/1/2013, prodotto dalla difesa). Al riguardo, l'imputata ha ribadito (in sede di esame dibattimentale reso all'udienza 25/1/2022) che il predetto studio di consulenza (depositario delle scritture contabili) - senza alcun preavviso e al fine di ottenere il pagamento del proprio compenso professionale - a far data dal marzo 2014 aveva di fatto omesso di aggiornare la contabilità e di provvedere agli altri adempimenti contabili: in particolare, non depositava il bilancio al 31/12/2013 e tratteneva arbitrariamente tutta la documentazione commerciale di pertinenza della società, che - dopo reiterate ed esplicite richieste – X riusciva a recuperare soltanto in data 2/12/2014, quindi due mesi prima della dichiarazione di fallimento; documentazione che l'imputata metteva a disposizione degli organi della procedura e che, tuttavia, come confermato dal curatore e dallo stesso consulente tecnico della difesa, risultava non aggiornata con riferimento alle annotazioni contabili relative a tutto il 2014. Ciò posto, per quel che qui rileva, il teste M ha confermato che (in disparte il mancato deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio al 31/12/2013) il predetto mancato 'aggiornamento' dei libri e delle scritture prescritte dall'art. 2214 c.c. - alla luce dell'avvenuta consegna delle fatture sia di vendita che di acquisto e delle plausibili (e documentate) giustificazioni offerte dalla X - non aveva comunque impedito la ricostruzione della situazione patrimoniale economica della fallita, risultata essenzialmente caratterizzata, negli anni 2013 e 2014, dal consolidarsi dell'esposizione debitoria maturata nei confronti dei fornitori e dei lavoratori dipendenti. Tanto basta a far ritenere la condotta posta in essere dall'imputata idonea ad integrare gli elementi costitutivi. del reato previsto dall'art. 224 n. 1 L.F., in relazione all'art. 217 comma 2. In tale prospettiva, risulta pertinente il richiamo dell'opzione interpretativa della Suprema Corte secondo cui in tema di bancarotta semplice documentale, tra i doveri dell'amministratore di diritto di società, il cui inadempimento è penalmente sanzionato, rientra anche il diretto e personale obbligo di tenere e conservare i libri e le scritture contabili prescritte dall'art. 2214 e.e. In particolare, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo - ribadita la configurabilità in capo al X dell'obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili anche in caso di interruzione di fatto dell'attività commerciale della società da lei amministrata' -deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica della condotta contestata dal p.m., e ciò sull'assorbente rilievo argomentativo della mancata acquisizione di specifici e concreti elementi da desumere che l'accertata parziale incompletezza e la irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili siano state sorrette dalla finalità specifica di conseguire un'indebita utilità o arrecare danno ai creditori concorsuali Ciò posto, in considerazione del concreto atteggiarsi della condotta (penalmente rilevante) posta essere dall’imputata, può pervenirsi ad un giudizio di <<tenuità>> del fatto, e ciò sulla base di una valutazione congiunta dei parametri previsti dal combinato disposto degli artt. 131- bis e 133 comma 1 (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado della colpevolezza: cfr. Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016). In tale prospettiva, decisiva rilevanza ai fini del riscontro dei presupposti/condizioni di applicabilità della causa di non punibilità disciplinata dall'art. 131- bis c.p. rivestono nel caso di specie: a) l'oggettiva non gravità della condotta, sostanziatasi in una parziale 'incompletezza' formale delle scritture contabili, di fatto limitata all'anno 2014, che comunque non ha ostacolato in alcun modo la ricostruzione, da parte del curatore, delle vicende economiche e patrimoniali della fallita, né ha in concreto inciso sull'accertamento della reale consistenza del passivo, con esclusione, quindi, di un danno concreto i creditori concorsuali15; b) l’accertata rimproverabilità minima (e di natura sostanzialmente colposa) della condotta tenuta dall'imputata, nella specie consistita nel non aver diligentemente vigilato (anche a causa dei sopravvenuti gravi problemi di salute) sulla regolare tenuta della contabilità da parte del commercialista di fiducia; c) l'occasionalità della condotta illecita, tenuto conto della natura formale del reato e della condizione di incensuratezza della X. Ne deriva l'assoluzione dell'imputata con la formula indicata in dispositivo. p.q.m. - visto l'art. 530 c.p.p.; - assolve X dal reato ascrittole perché non punibile per particolare tenuità             del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p. (omissis)

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