Studio legale Valentini
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- Vincolo inedificabilità assoluta ex art. 21 L. 1089/1939 - Notifica – Trascrizione – Inopponibilità ai terzi
03/11/2015
Gli attori acquistano un terreno, poi risultato sottoposto a vincolo storico-aldovo indiretto, ai sensi dell’art.21 della Legge 1089/1939, con decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 30 novembre 1985, che sottoponeva il terreno ad un regime di inedificabilità assoluta. Premesso quanto sopra, gli attori hanno invocato pronuncia di annullamento del contratto suddetto ai sensi dell’art.1429 cc ovvero di risoluzione di tale negozio ai sensi degli artt.1453 e 1455 cc ovvero, ancora, ai sensi dell’art.1489 cc., nonché domandato la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo corrispostogli e al risarcimento dei danni patiti. Si è costituito in giudizio il convenuto. Il Tribunale ha così statuito. “… Osserva il Giudicante che le domande degli attori devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate. Rileva il Giudicante, in diritto, che il vincolo indiretto, di cui all’art.21 della Legge 1 giugno 1939 n.1089, può essere validamente opposto ad ogni proprietario, possessore o detentore del bene, solo se è stato preventivamente imposto con le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, cioè se è stato trascritto nei registri della Conservatoria dei registri immobiliari(vedi T.A.R. MARCHE ANCONA SEZ.I 14/2/2007 n.32; T.A.R. MARCHE ANCONA, 11/04/2002, n. 278). A norma dell'art. 21 l. 1 giugno 1939 n. 1089, la trascrizione nei registri immobiliari del vincolo di tutela indiretta è condizione di opponibilità del vincolo nei confronti dei terzi, ferma restando l'efficacia del provvedimento di vincolo nei confronti dell'attuale proprietario, cui il decreto sia stato notificato (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/11/2000, n. 6134). Orbene, come si evince dalla documentazione in atti, il decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 30 novembre 1985 di apposizione del vincolo del quale si tratta risulta notificato al padre in proprio (quale proprietario), in data 4 aprile 1986, pur essendo proprietario dell’area in questione, fin dall’anno 1982, l’odierno convenuto. Quest’ultimo, se pur convivente con il padre, non può, pertanto, considerarsi destinatario delle notifiche delle quali si è detto. … … Ne consegue che gli atti amministrativi in questione non sono stati mai notificati al proprietario dell’area per la quale è controversia. … I decreti che ci occupano non possono, dunque, ritenersi efficaci nei confronti del proprietario dell’area per la quale è causa. Anche a voler ritenere tali decreti efficaci nei confronti del convenuto, non può non rilevarsi che gli stessi non risultano trascritti nei Registri Immobiliari. Ne consegue che i provvedimenti menzionati non sono opponibili agli attori, che hanno acquistato l’appezzamento di terreno. L’inopponibilità dei decreti in questione agli attori comporta che il vincolo di cui all’art.21 della Legge 1089/1939 non possa considerarsi operativo ed efficace nei confronti degli stessi, con la conseguenza che tutte le domande proposte da questi ultimi, nei confronti del convenuto alienante, devono essere disattese. …”.