Tribunale di Urbino - Sezione lavoro est. Marrone

Sanzione disciplinare e revoca di incarico - ricorso ex art. 700 c.p.c. - rigetto

17/06/2010

X ha chiesto emettersi provvedimento ex art. 700 c.p.c. di sospensione della sanzione disciplinare irrogata dal Comune di Y di cui è dipendente e delle delibere di Giunta ed atti del Sindaco con cui si è provveduto a ridisegnare il servizio, a revocare l’incarico di funzione apicale al ricorrente e ad affidarlo ad altro soggetto. Il Comune di Y si è costituito nella presente fase cautelare, invocando il rigetto della domanda formulata in via d’urgenza. Il Giudice adito ha respinto il ricorso. …”rilevato che la ricorrente, oltre alla formulazione delle già indicate domande cautelari, ha altresì chiarito che nel giudizio di merito provvederà a chiedere l’accertamento della nullità del procedimento disciplinare ed in subordine l’annullamento dei provvedimenti indicati, con ordine di reintegra nelle funzioni dapprima svolte, oltre alla condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati con la illegittima procedura” . … …” Il richiesto provvedimento di urgenza non può essere concesso a causa della assenza del periculum in mora…”. …” Non vi è pericolo di danno grave ed irreparabile ravvisabile nella perdita dell’importo corrispondente alla indennità per lo svolgimento dell’incarico indicato …”. …” All’evidenza, infatti, non si riscontra il pericolo del venir meno della intera retribuzione spettante o di una parte consistente della stessa, fino a determinare un giudizio di irreparabilità del danno da perdita…”. …” La ricorrente ha altresì dedotto di aver subito dei danni a causa dello stress cagionato dalla sanzione disciplinare illegittimamente irrogatale”… . …” A tal proposito, invero, non è possibile ricollegare con certezza la condizione di stress ed il conseguente stato depressivo della ricorrente alla vicenda che ci occupa, risultando evidente che lo stress ha generalmente origine multifattoriale e può conseguire alle personali vicende ed attitudini, e non cagiona di per sé danno grave ed irreparabile” … . Non si riscontra nel caso di specie un pericolo connesso all’impoverimento professionale della ricorrente, non ricollegabile sic et simpliciter alla revoca di un determinato incarico, in mancanza di specifiche allegazioni relative alla restante attività svolta dalla ricorrente. Non costituiscono periculum apprezzabile in questa sede l’offesa alla dignità, paventata dalla ricorrente, e la pubblicità data al provvedimento disciplinare, che dovranno essere valutate in differenti sedi. Non si ravvisano infine sufficienti elementi fondanti il periculum in mora nell’avvenuto affidamento dell’incarico ad altro soggetto, in quanto all’esito dell’accertamento della eventuale illegittimità del provvedimento di revoca dell’incarico e di riorganizzazione del servizio alla sig. X spetterebbe, comunque, la riassegnazione dell’incarico già ricoperto con ripristino della situazione lavorativa precedente. Peraltro, con i provvedimenti di riorganizzazione di cui la ricorrente ha dedotto la illegittimità il Comune resistente ha riassegnato soltanto una parte dei compiti della sig. X ad altra persona (per espressa ricostruzione della vicenda come riportata in ricorso), con la conseguenza che la ricorrente non risulta integralmente sostituita. Ancora, l’incarico ad altra persona risulta conferito a tempo determinato e per un anno, per espressa previsione legislativa e come si ricava dal documento n. 8 del fascicolo di parte ricorrente. Ne consegue che nessun pericolo di danno grave ed irreparabile può essere individuato in capo alla ricorrente per effetto di tale conferimento. La mancanza del requisito del periculum in mora rende superfluo l’esame del fumus boni juris nel caso di specie...”.

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