Tribunale di Pesaro– Sezione Lavoro Sentenza 240/2010 EST. PAGANELLI

LICENZIAMENTI COLLETTIVI – PROCEDIMENTO

29/06/2010

Il sig. X ha impugnato il licenziamento intimato all’esito di procedimento di licenziamento collettivo. … “deduce la violazione dell’art. 4, c 9 della L. 223/1991, nella parte in cui prescrive che, contestualmente al recesso, il datore di lavoro deve inviare alle associazioni di categoria ed alla commissione regionale per l’impiego, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità. Nella fattispecie “…”. … “Vi è dunque un ritardo di 8 giorni nella comunicazione dell’elenco”… …” Il profilo in oggetto è stato esaminato, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, che ha interpretato l’inciso “contestualmente” in modo assai rigoroso per il datore di lavoro. L’ultima pronuncia edita è la Cass. n. 7407 del 26.03.2001. La Suprema Corte, in un caso in cui la comunicazione era stata inviata dopo 35 giorni dalla comunicazione dei licenziamenti afferma in primo luogo che la violazione della disposizione ridonda in inefficacia del licenziamento poiché, ai sensi dell’art. 4, e 12, “le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo”. La decisione esamina le pronunce più recenti in materia dalle quali è estrapolabile il principio secondo cui la nozione di contestualità delle comunicazioni, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 deve essere intesa in senso proprio e rigoroso di sostanziale contemporaneità dell’esecuzione dei relativi adempimenti da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che solo in questo ambito sono ammissibili valutazioni da parte del giudice di merito – per esempio, con particolare riferimento ai problemi concreti di recapito delle comunicazioni” … . …

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