Tribunale di Pesaro Sez. Lavoro – Sent. - Est. Paganelli

Abilitazione – ammissione con riserva – art. 4 D.L. 115/2005 – art. 36 D.L. 207/2008 –art. 1 D.L. 134/2009 – Fattispecie – inapplicabilità

18/12/2012

… “La ricorrente chiede sia accertata la nullità e/o illegittimità degli atti emessi dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche in data ____ e dal Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale in data ____. Con il primo provvedimento era dichiarata la nullità del titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria (classe di concorso A058), già conseguito dalla ricorrente “con riserva,”. Tale provvedimento era consequenziale al rigetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dall'istante avverso l'esclusione dal corso di abilitazione suddetto. Il secondo provvedimento di cui si contesta la conformità a diritto annulla il contratto, con il quale era disposto il suo passaggio dal ruolo della scuola secondaria di II grado (classe di concorso A050 - tabella c) all’area professionale del personale docente per la classe di concorso A058, con decorrenza dall’A/A 2010-2011. Contestualmente il dirigente disponeva che la ricorrente tornasse in titolarità sulla classe di concorso C050. Il ricorso cautelare era accolto in sede di reclamo. Il giudizio di merito era riassunto con tempestivo ricorso. Intervenivano i sigg.ri A, B e C. Il ricorso è infondato. Debbono richiamarsi le considerazioni esposte nell’ordinanza cautelare di rigetto. ln relazione alla dedotta incompetenza dell'organo che ha adottato il provvedimento di annullamento del contratto in epigrafe, deve rilevarsi che l'atto contestato non determina la risoluzione del rapporto di lavoro ossia il licenziamento del dipendente, che continua a lavorare per l'amministrazione scolastica, sia pure diversamente inquadrato. Si tratta pertanto di un provvedimento di mobilita professionale, la cui competenza deve ritenersi in capo allo stesso organo che ha adottato l'atto annullato (Ufficio VII - Ambito territoriale per la Provincia), in quanto riferibile ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione scolastica. L'annullamento del contratto si giustifica in forza del disposto dell'art, 1418 cc., essendo le norme che regolano il conferimento degli incarichi ai pubblici dipendenti, di natura imperativa. La ricorrente ha già radicato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, un giudizio avverso l'esclusione dal corso di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A058. Il giudizio si è concluso sfavorevolmente e il provvedimento di esclusione suddetto non è più contestabile in sede di giurisdizione amministrativa. La disapplicazione del provvedimento amministrativo (tale è la natura del decreto che decide il ricorso straordinario) da parte del G.O. non pare possibile, in ragione del fatto che l'esclusione dal corso abilitante è stata disposta legittimamente, trattandosi di procedure riservate a soggetti privi di abilitazione all'insegnamento. L'esclusione contenuta nell'art. 2, c. 1 dell'O.M. n. 85/2005, applica la previsione contenuta nell'art. 2, c. 1, del d.l. 97 /2004, che riserva la procedura ai docenti “privi di abilitazione all'insegnamento

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