Tribunale di Pesaro – Reclamo - Pres. Est. Perfetti

Fideiussione – oneri di urbanizzazione - solidarietà

12/03/2010

Il reclamo è stato proposto dalla Soc. A e i suoi soci illimitatamente responsabili avverso l’ordinanza pronunciata in data 30 novembre 2009 dal Giudice monocratico con la quale la società ricorrente “assicurazione” fideiussora, di vari soggetti lottizzanti, agendo in via di regresso in quanto escussa dal Comun,e è stata autorizzata a procedere a sequestro conservativo sopra i beni del patrimonio del reclamante sino a concorrenza della somma dovuta complessivamente da tutti i lottizzanti. …“Ogni accordo eventualmente intervenuto nelle more tra il comune ed essi lottizzanti non rileva nella presente procedura cautelare ove non si dimostri che si sia riflesso effettivamente sul procedimento principale, nel quale lo stesso ente pubblico ha escusso le garanzie fideiussorie prestate dall’assicuratore suddetto nei confronti dei vari lottizzanti e nel quale il fideiussore ha svolto domanda di rivalsa – regresso verso i debitori garantiti…” …“ritenuto, nel merito, che il provvedimento impugnato merita conferma, salvo quanto si dirà a proposito della somma a concorrenza della quale la cautela venne concessa, dato che : 1) l’intervenuta declaratoria di decadenza della convenzione di lottizzazione non può costituire ostacolo alla domanda dell’Ente Pubblico territoriale volta all’adempimento delle obbligazioni nella stessa prevedute dalle parti, né in particolare alla condanna dei lottizzanti inadempimenti al risarcimento del danno arrecato con il loro inadempimento e consiste essenzialmente nel pagamento dei costi per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non realizzate; 2) quanto al fumus della istanza cautelare, esso può senz’altro sostenersi in base alle valutazioni di tipo sommario utilizzabili in questa sede di delibazione cautelare sulla decisione del TAR Marche n. /2009 che ha affermato la responsabilità dei lottizzanti (tra i quali gli odierni reclamanti) rispetto all’inadempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione di lottizzazione; 3) quanto al requisito del periculum, esso può individuarsi nella divisata intenzione di vendita degli immobili da parte dei reclamanti; considerato, da ultimo, che può invece accogliersi la subordinata istanza dei reclamanti di riduzione dell’importo a concorrenza del quale è concesso il sequestro, perché non è consentito autorizzarlo sopra i beni degli attuali reclamanti a garanzia e sino a concorrenza dell’intero debito di tutti gli altri obbligati; difatti la solidarietà (o forse indivisibilità) dell’obbligazione relativa alla esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione riguarda soltanto i rapporti tra debitori lottizzanti ed il Comune, e quest’ultimo a sua volta ha agito escutendo il fideiussore per una somma pari all’incirca a quella indicata nel provvedimento impugnato cioè la totalità dell’obbligazione solidale non perché vantasse nei confronti del fideiussore il diritto ad escuterlo per l’intero, bensì, per effetto del cumulo, nella stessa citazione, delle singole esposizioni fideiussorie assunte dall’assicuratore nei confronti di esso comune in forza di altrettante, singole, polizze fideiussorie stipulate con i vari lottizzanti e ciascuna con il proprio tetto massimale; da ciò deriva che il fideiussore stesso agisce contro i debitori garantiti chiamati in causa ciascuno in forza della relativa polizza e perciò sino a concorrenza dell’importo in essa stabilito come massimale; ritenuto, quindi, non operante nella specie il disposto dell’art. 1951 cod. civ.; il quale presuppone non solo l’esistenza di una obbligazione solidale tra vari debitori, ma altresì che il fideiussore abbia garantito verso il creditore per tutti, cioè l’intera obbligazione solidale, mentre nel caso in esame il fideiussore ha garantito, con altrettante polizze, ciascun debitore entro il limite della propria quota; ritenuto, conclusivamente, che la misura cautelare, relativamente al rapporto di rivalsa regresso di “assicurazione” contro gli attuali reclamanti, non può che limitarsi, quanto al tetto di efficacia,”… …“il parziale accoglimento del reclamo principale ed a parziale modifica del provvedimento impugnato, limita ad euro *** l’importo a concorrenza del quale è autorizzato il sequestro conservativo sopra i beni dei reclamanti.”…

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