Studio legale Valentini
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- DECRETO – Est. Storti
16/05/2011
Il Giudice del Registro, visto il ricorso proposto, ex art. 2189 c.c., da X avverso il rifiuto opposto dal Conservatore del Registro dell’Imprese; ritenuto che il ricorrente chiede l’iscrizione del sequestro conservativo concesso sulle azioni della società Y possedute dalla società Z vista la memoria depositata dal Conservatore del Registro dell’Imprese; ritenuto che sussiste in materia il principio della tassatività, per cui possono essere iscritti solo gli atti ed i fatti per cui la legge prevede e richiede espressamente l’iscrizione; ritenuto che l’iscrizione richiesta non rientra tra quella previste dalla legge; ritenuto che d’altra parte sono previste dalla legge (articoli 2355 e ss ed articolo 2435 c.c.) norme specifiche per l’opponibilità a terzi della circolazione delle azioni e per l’iscrizione del Registro di vincoli sulle azioni stesse per cui nessun pregiudizio può derivare al ricorrente dalla mancata iscrizione; P.Q.M. Rigetta il ricorso