Tribunale di Pesaro ord. - est. Nitri

azione di responsabilità - revoca cautelare dell'amministratore - accoglimento - fattispecie

05/06/2013

5.6.2013 – Tribunale di Pesaro – ord. – est. Nitri azione di responsabilità – revoca cautelare dell’amministratore – accoglimento – fattispecie …” A scioglimento della riserva ed in merito all’istanza cautelare di revoca dell’amministratore sig. X ai sensi del terzo comma dell’art. 2476 cod. civ., avanzata dai soci A,B,C esaminati gli atti di causa e, in particolare, la relazione del consulente d’ufficio depositata in data 16 maggio 2013, rileva quanto segue. Tra le varie irregolarità contabili rilevate dal consulente d’ufficio assumono particolare rilievo, per la loro gravità le seguenti: 1) Il mancato versamento dei contributi previdenziali e relativi accessori, nonché le ritenute fiscali tributi vari per complessivi euro (pag. 13 della relazione). 2) La stipula in data 00 di un contratto di locazione di mezzi tra l’amministratore e la società M dal medesimo amministrata, in situazione di conflitto d’interessi (art. 2475 ter cod. civ.); 3) “L’iscrizione a bilancio” dei mezzi di proprietà sociale per somma maggiore del valore attuale …”, cioè nettamente inferiore al suddetto valore residuo ammortizzabile iscritto nel bilancio 2011; ciò comporta che, pur evidenziandosi una discrasia temporale tra la data di riferimento della e la data del bilancio 2011, la differenza è tale che l’organo amministrativo avrebbe dovuto obbligatoriamente prevedere una stima degli stessi al fine della conseguente ragionevole svalutazione, facendo emergere una perdita di esercizio che avrebbe sicuramente ridotto se non azzerato il capitale sociale (pag. 46). 4) La sopravvalutazione dei cespiti aziendali - che, invece, andavano svalutati – ha influenzato il bilancio sociale dell’anno 2011 (pag. 40). 5) Tra le proposte dell’attivo patrimoniale compare la voce “crediti per imposte anticipate”. Tale conto dell’attivo è stato acceso in relazione a perdite fiscali relative ad esercizi precedenti ritenute compensabili con redditi futuri. Valutata però la costanza di risultati negativi e la oggettiva crisi economico finanziaria della società, appare evidente che ad oggi non sussista quella che le norme civilistiche di principi contabili definiscono “ragionevole certezza del loro futuro recupero”; conseguentemente, in base alle norme vigenti, l’organo amministrativo avrebbe dovuto stornare anche questa posta dell’attivo con imputazione di un ulteriore componente negativa di bilancio che avrebbe contribuito ad acuire le problematiche di sottocapitalizzazione (pag. 40-41). Ciò doveva comportare la ricapitalizzazione della società ovvero la messa in liquidazione della stessa ai sensi dell’articolo 2484, n. 3) cod. civ. (pag. 48). In conclusione sulla base dell’indagine peritale può affermarsi che la prosecuzione della gestione patrimoniale e finanziaria della società da parte dell’attuale amministratore non appare improntata alla conservazione bensì piuttosto al depauperamento del patrimonio sociale è, pertanto, ricorrono le condizioni per la sua revoca dalla carica. Visto l’art. 2476, comma 3°, cod, civ. revoca X dalla carica di amministratore.

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