Tribunale di Pesaro – est. Tamburini

Decreto ingiuntivo – opposizione – chiamata del terzo (manleva)

05/03/2014

Nel caso di specie si possono riportare alcuni estratti di particolare interesse. …” il disconoscimento previsto dall’art. 2719 deve essere effettuato dalla parte controinteressata non solo nei confronti di un documento che venga attribuito a lei stessa, o al suo dante causa, ma anche nei confronti di documenti provenienti da terzi oppure dalla stessa controparte che li produce. In questo senso sussiste una sensibile differenza tra questa ipotesi di disconoscimento e quella, disciplinata dagli artt. 214 e 215 c.p.c., relativa (in particolare l’art. 214) al disconoscimento di scritture asseritamente provenienti dalla stessa parte contro cui vengono prodotte (o dal suo dante causa), che è tenuta a negare formalmente di averle sottoscritte o a dichiarare di non conoscere la scrittura del proprio dante causa (Cass. Sez. V, 22.1.2004, n. 935)… Tuttavia mentre il disconoscimento di autenticità (artt. 214 et 215 di rito) preclude l’utilizzo della scrittura, la diversa ipotesi dell’art. 2719 c.c. (disconoscimento di conformità) lascia il giudice libero di accertare la conformità all’originale mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. … Mentre la preclusione derivante dal disconoscimento formale della scrittura privata è infatti superabile solo attraverso l’esperimento positivo della procedura di verificazione prevista dall’art. 216 cod. proc. civ., quella derivante dall’art. 2719 cod. civ. per le copie non esclude, la possibilità di desumere altrimenti la dimostrazione ricorrendo ad altri mezzi di prova ed anche a presunzioni semplici” (Cass, 15.5.1987, n. 4479 Conf. Cass. 17.7.1980 n. 4649; 28.7.1976, n. 2989) …” “… si osserva inoltre che la mediazione, nonostante il suo inserimento nel titolo dedicato ai singoli contratti, è fattispecie non contrattuale, giacchè nascente dalla messa in relazione di soggetti ad opera del mediatore ed a prescindere da un eventuale accordo intercorso tra essi. … … E’ sufficiente, per aversi mediazione, quindi, un contatto sociale, non necessitandosi di alcun espresso incarico affinchè se ne producano gli effetti, rilevando a tal fine semmai la sola consapevolezza ed accettazione dell’opera del mediatore e che detta attività sia stata utile alle parti interessate. …” “… Rimane qui da valutarsi la posizione interna tra parte opposta e terzo chiamato. In ordine a dette posizioni deve rilevarsi che la chiamata in causa trova giustificazione nella domanda di parte opponente fondante su di una pretesa, e, per altro, indimostrata, assenza di equidistanza del mediatore rispetto le parti coinvolte nel rapporto di compravendita immobiliare, che giustificherebbe l’onere restitutorio. … In ragione di quanto sopra la chiamata in causa non si rivela palesemente arbitraria e come noto una volta che sia stata rigettata la domanda principale le spese di giudizio sopportate dal terzo chiamato vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite …”

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