Studio legale Valentini
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Erogazioni pubbliche- indebito 2033 c.c. - verifica contabile - chiusura rendicontazione - buona fede - insussistenza
05/02/2013
Il Tribunale ha ritenuto legittima la decisione della Regione di attivare la procedura di recupero di quanto indebitamente erogato (art. 2033 c.c.) a seguito di una verifica contabile successiva alla chiusura della fase di rendicontazione. A suffragio della tesi difensiva viene richiamata la buona fede del soggetto beneficiario. Sul punto è stato statuito “… … Vano è invocare in senso contrario il principio di buona fede, poiché il contenuto del contratto non lascia margini per una qualche interpretazione alternativa delle chiare clausole indicate, le cui dettagliate previsioni mirano evidentemente a garantire la corretta gestione del denaro pubblico ed a favorire i controlli degli organi competenti. … … e’ appena il caso di aggiungere che il principio di buona fede (artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.) non è invocabile da parte dell’accipiens per escludere il diritto di ripetizione del solvens, avendo rilievo in tema di indebito solo ai fini della decorrenza degli interessi (v. art. 2033, comma 1, c.c.) …”