Trib. Viterbo, Sez. Dist. Civita Castellana, Sent. n. 80 - Est. Gatti

Opposizione agli atti esecutivi

16/10/2008

La società X, notificato atto di precetto su assegni alla società Y, procedeva a pignoramento. Con ricorso la soc. Y denunciava l’assenza di un valido titolo esecutivo in capo a X in primo luogo perché la clausola “non trasferibile” presente sui titoli in questione, impedirebbe la circolazione degli stessi, sia cartolare che ordinaria. La ricorrente, inoltre, denunciava la mancanza dell’azione di regresso inerente agli assegni costituenti il titolo in questione, oggetto di protesto o atto equivalente. Deduceva, altresì, l’intervenuta prescrizione dell’azione di regresso, ax art. 75 R.D. 1736/1933, nonché l’inesistenza del titolo per la mancata apposizione della firma del legale rappresentante della ricorrente sugli assegni in oggetto. Il Giudice ha rigettato la domanda. …”L’art. 55 del R.D. n. 1736/1933 prevede che l’assegno bancario ha gli effetti di un titolo esecutivo, a prescindere dalla circostanza dell’avvenuto protesto o dall’effettuazione di un atto ad esso equivalente. Il I comma dell’art. 45 del R.D. cit. infatti prevede che il protesto è finalizzato unicamente a permettere l’azione di regresso, indifferentemente, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati. Pertanto, è infondata l’eccezione dell’opponente secondo cui l’azione esecutiva non avrebbe dovuto essere promossa per mancanza dell’atto di protesto o di atto equivalente. Tali formalità, infatti, sono necessarie per agire unicamente contro gli obbligati in regresso e non già nei confronti dell’emittente dei titoli. In assenza di atto di protesto o equivalente, dunque, il portatore del titolo di credito è legittimato all’azione cartolare diretta nei confronti del traente. Tant’è che l’ultimo comma dell’art. 45 del R.D. cit. prevede che il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l’assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la contestazione equivalente”. …”A proposito della cessione dei titoli all’odierno procedente”…”deve tenersi conto dell’art. 2015 c.c., a mente del quale l’acquisto di essi con un mezzo diverso dalla girata produce comunque gli effetti della cessione. Sicchè sussiste la legittimazione di parte opposta a procedere in esecuzione, atteso che, nonostante la mancanza di una serie continua di girate, vi è comunque l’atto di cessione del 3/12/2002 tra i sigg. Caio e Mevio e la medesima opposta”. …”La circostanza dell’atto di cessione di cui sopra, inoltre, supera il richiamo della ricorrente all’art. 43 del cit. R.D”… …”Per completezza, tale richiamo non è neanche conferente con l’oggetto del giudizio, poiché la norma in argomento è finalizzata a sanzionare le condotte scorrette degli istituti di credito o comunque a controllarne l’operato”… …”In ogni caso, i titoli azionati dall’opposta sono validi, ed avverso gli stessi non si ravvisano fondate eccezioni di nullità ai sensi dell’art. 2, né quelle non vietate dall’art. 25 del R.D. cit….”. …”Il richiamo dell’opponente alla prescrizione semestrale, di cui all’art. 75 del R.D. cit. non è conferente, atteso che lo stesso articolo si riferisce, per l’appunto, all’azione di regresso e non all’azione diretta nei confronti del traente. Vi è, comunque, interruzione della prescrizione, in quanto i titoli de quo risultano essere stati azionati anche in epoca precedente al precetto, e pretesi in pagamento, in sede fallimentare, già in data 10/10/2002 con ricorso al Tribunale di Viterbo. L’eccezione inerente alla mancata apposizione della firma del legale rappresentante della ricorrente sugli assegni in oggetto, in primo luogo, è tardiva, perché avrebbe dovuto proporsi con opposizione agli atti esecutivi, ed entro il termine previsto all’art. 617 c.p.c. Essa, inoltre, è generica e non supportata da elementi probatori, in virtù del II comma dell’art. 2697 c.c. (“chi eccepisce l’inefficacia…deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”): a tale riguardo si evidenzia che la ricorrente ha unicamente depositato un verbale di consiglio di amministrazione, da cui nulla si evince circa la non riferibilità della firma apposta (seppur difficilmente decifrabile) ai soggetti che all’epoca dei fatti potevano compiere atti di straordinaria amministrazione (ammesso e non concesso che l’emissione degli stessi titoli non potesse riferirsi ad un atto di ordinaria amministrazione)”…

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