Trib. Urbino, Sent. n. 290 - Est. Conti

Cessione contratto di fornitura a seguito di affitto di azienda ex art. 2558 c.c.

10/11/2007

OGGETTO: In data 29.11.1999, la Soc. X stipulava contratto di concessione in affitto di azienda con la Soc. Y. A seguito di tale contratto, si sosteneva da parte della Soc. X ai sensi dell’art. 2558 c.c. che la Soc. Y subentrava automaticamente nel servizio di fornitura di gas effettuata dalla società erogante il servizio Z per tutto il periodo della durata del contratto di affitto di azienda anche in assenza di formale intimazione alla società Z erogatrice di tale servizio. Successivamente al rilascio dell’immobile e alla risoluzione del contratto di affitto, la Soc. X veniva a conoscenza che per tutto il periodo della durata del contratto di affitto di azienda, la Soc. Y, non aveva mai comunicato alla Soc. Z l’avvenuto subentro nel contratto di fornitura. La Soc. X informava tempestivamente la Soc. Z di essere disponibile al pagamento delle bollette che facevano riferimento al periodo successivo al 24.10.2002, data di rilascio dell’immobile chiedendo di addebitare alla Soc. Y tutte le bollette che si riferivano al periodo di affitto alla Soc. Y dell’azienda, restata insolvente. A tale comunicazione la Soc. Z nel mese di Gennaio 2003 dispose il distacco delle utenze. In data19/2/2003 la Soc. Z intimava il pagamento delle bollette alla Soc. X. A questo punto la Soc. X conveniva in giudizio la Soc. Z e la Soc. Y, al fine di dimostrare la sua totale estraneità dall’obbligo di pagare le somme relative alla fornitura di gas prestata dalla Soc. Z a favore della Soc. Y sino alla data del 24.10.2002. Inoltre, la Soc. X chiedeva, previo accertamento dell’avvenuta retrocessione dell’azienda tra Y e X, di accertare la risoluzione per inadempimento della convenuta Soc. Z del contratto di fornitura e per l’effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima interruzione della erogazione del gas. La convenuta Soc. Z chiedeva, invece, il rigetto delle domande attrici ed in via riconvenzionale, il pagamento della somma dovuta a carico della attrice. La terza chiamata in causa Soc. Y, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità delle domande proposte dall’attrice. Nel merito, estromettere la Soc. Y per carenza di legittimazione passiva stante la totale estraneità della stessa rispetto al rapporto contrattuale dedotto nella presente causa intercorso unicamente tra la Soc. X e la Soc. Z. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE: Il Tribunale ha accolto la domanda principale parzialmente e rigettato la domanda riconvenzionale. Degni di nota i seguenti stralci della decisione: “E’ pacifico che tra l’attrice X e la terza chiamata Soc. Y sia intercorso contratto di affitto di azienda [...]”. “Ai sensi dell’art. 2558 c.c. l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa […], salvo diversa pattuizione”. Nel caso in esame, “è chiaro che dal momento della stipulazione del contratto di affitto dell’azienda, la Soc. Y è subentrata nei contratti di impresa aventi ad oggetto rapporti riguardanti l’organizzazione, e nei contratti relativi alle forniture”. “La Soc. X, […], ha sostituito a sé la Soc. Y”. “Se, da un lato la Soc. Y ha tenuto un comportamento del tutto negligente perché, oltre a non aver provveduto ad avvertire la Soc. Z di essere subentrata nel contratto di fornitura, non ha adempiuto al pagamento, dall’altro, nemmeno la convenuta Soc. Z ha tenuto un comportamento pienamente diligente, poiché per tutta la durata del contratto di affitto di azienda non ha mai contestato né richiesto il pagamento della fornitura a lei dovuta”. “Vi sono sufficienti elementi per ritenere che in questo lasso di tempo, la società convenuta abbia avuto la possibilità, usando la normale diligenza, di venire a conoscenza della successione del contratto di fornitura del gas, nonostante la mancata comunicazione da parte di Y”. “Alla luce delle supposte considerazioni, in relazione alla domanda principale, va evidenziato che il pagamento della fornitura doveva essere effettuato dalla Soc. Y”. “Deve essere rigettata, invece, la domanda riconvenzionale relativa al pagamento delle bollette contestate, stante la totale assenza di responsabilità dell’attrice”. Anche la domanda dell’attrice relativa alla risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento della Soc. Z erogatrice, il Tribunale l’ha accolta osservando che “il contratto deve ritenersi risolto per inadempimento della Soc. Z”, in quanto “pur essendo creditrice del pagamento della fornitura ed avendo ricevuto comunicazione della disponibilità della Soc. X al pagamento della fornitura effettuata dopo il 24.10.2002, non si è attivata per recuperare il proprio credito, ma ha interrotto la fornitura, nonostante conoscesse le ragioni dell’inadempimento e avesse tutti i mezzi idonei per tentare il recupero di quanto dovuto”. È stata poi respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla attrice verso Z per difetto di prova sull’An e sul Quantum debeatur.

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