Studio legale Valentini
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Risarcimento danni da incidente stradale
11/04/2008
Il Sig. X, a seguito di incidente stradale causato da autovettura rimasta ignota, conveniva in giudizio l’Assicurazione Y, quale Impresa Designata per la Liquidazione dei Sinistri Gravanti sul Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni riportate. Si costituiva in giudizio la Società datrice di lavoro dell’attore, la quale chiedeva alla Assicurazione Y risarcimento dei danni da lei patiti in relazione all’assenza dal posto di lavoro del Sig. X, protratta per più di un anno, costituiti dalla retribuzione versata al proprio dipendente oltre al T.F.R., contributi INPS e INAIL. Tale decisione è stata respinta, con la seguente motivazione: “non può trovare accoglimento la pretesa risarcitoria avanzata dalla intervenuta datrice di lavoro del diretto danneggiato”. “Occorre osservare che l’art. 19, comma 2 della L. 990/1969, ora trasfuso nell’art. 283 cod. assicurazioni, limita il risarcimento a carico dell’Istituto Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai soli danni alla persona. Pertanto, deve escludersi che possa essere ricompreso tra i danni risarcibili dal Fondo di Garanzia anche il danno meramente patrimoniale del datore di lavoro derivante dalla lesione del diritto di credito alla prestazione lavorativa del proprio dipendente e costituito dalla corresponsione delle retribuzioni e delle indennità poste per legge o per contratto a suo carico”.