Trib. Urbino -ordinanza- Est. Sassi

Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 o 696 bis c.p.c.

05/02/2009

“il ricorso è stato proposto per l’accertamento di asserite infiltrazioni di acque maleodoranti”…. “rilevato che parte attrice non è in grado di individuare l’eventuale responsabile, in tal modo evidenziandosi il non consentito carattere esplorativo, anche in ordine alla individuazione dell’eventuale responsabile del danno lamentato, dell’accertamento richiesto” …..”ritenuto che la ratio sulla quale il legislatore ha fondato l’introduzione dell’art. 696 bis c.p.c., deve essere individuata nell’intento deflattivo e, quindi, nel presupposto secondo cui, ammessa la responsabilità dei convenuti, possa trovarsi una linea transattiva sulla liquidazione del danno; ritenuto, pertanto, che il ricorso all’A.T.P. ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., non sia ammissibile, allorquando sia contestata la responsabilità e non sussistano elementi sufficienti per ritenere anche in via provvisoria la sussistenza di responsabilità e la possibile sussistenza del diritto al risarcimento dei danni (cfr. Cass. n. 19254/07; n. 14287/07);”…………………. “dichiara la inammissibilità del ricorso”………………

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